Circolare numero 65 del 6-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare coordina e aggiorna le istruzioni applicative sui principali effetti della riforma pensionistica avviata dal 1992. Vengono riepilogati i nuovi limiti di eta' e di contribuzione per la pensione di vecchiaia, le deroghe per categorie particolari, le regole sulla cessazione del rapporto di lavoro e gli effetti su assegno/pensione di invalidita' e pensioni anticipate. Ampio spazio e' dedicato alla pensione di anzianita', con il blocco dei pensionamenti, le molte deroghe successive, le decorrenze applicabili dal 1994 in poi e le successive sospensioni disposte dal decreto-legge n. 553/1994, dal decreto-legge n. 654/1994 e dalla legge n. 724/1994. In chiusura, la circolare conferma che i requisiti per la pensione ai superstiti restano quelli previgenti.
Riepilogo delle istruzioni INPS sulla riforma delle pensioni: vecchiaia, anzianita' e superstiti
Riforma delle pensioni: istruzioni applicative su vecchiaia, anzianita' e superstiti
La circolare raccoglie e coordina le istruzioni INPS emanate dal 1992 in poi in materia di prestazioni pensionistiche, con particolare attenzione alla pensione di vecchiaia, alla pensione di anzianita' e alla pensione ai superstiti. Il testo, dichiaratamente riassuntivo ma in parte anche integrativo, serve a mettere ordine tra le numerose modifiche legislative, i chiarimenti ministeriali e i principali orientamenti amministrativi intervenuti nel periodo.
Pensione di vecchiaia: elevazione graduale dell'eta' pensionabile
L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ha elevato progressivamente l'eta' per il pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, con decorrenza dal 1 gennaio 1994. La tabella A originaria del decreto e' stata poi sostituita dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha accelerato la progressione:
- dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995: 61 anni uomini, 56 donne;
- dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996: 62 anni uomini, 57 donne;
- dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998: 63 anni uomini, 58 donne;
- dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999: 64 anni uomini, 59 donne;
- dal 1 gennaio 2000: 65 anni uomini, 60 donne.
La circolare precisa che chi compie l'eta' pensionabile in un determinato periodo transitorio e matura i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nell'anno di compimento dell'eta' conserva il diritto alla pensione anche in un momento successivo, senza dover soddisfare i requisiti piu' elevati introdotti nel frattempo. Viene richiamato il principio di "cristallizzazione" del diritto maturato nell'anno di compimento dell'eta'.
Requisiti di assicurazione e contribuzione per la vecchiaia
Per il diritto alla pensione di vecchiaia l'articolo 2 del d.lgs. n. 503/1992 richiede il trascorrere di almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e almeno 20 anni di contribuzione, con progressiva elevazione dei requisiti dal 1 gennaio 1993 fino al regime definitivo dal 1 gennaio 2001. La circolare evidenzia che il diritto si intende perfezionato alla data di maturazione dei requisiti richiesti nell'anno di compimento dell'eta' pensionabile, anche se tali requisiti vengono materialmente raggiunti in un anno successivo.
E' inoltre precisato che, per chi abbia compiuto l'eta' pensionabile entro il 31 dicembre 1992, restano fermi i 15 anni di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente, anche se perfezionati dopo tale data.
Deroghe all'elevazione dell'eta' e dei requisiti contributivi
La circolare dedica ampio spazio alle deroghe che mantengono ferme regole piu' favorevoli per specifiche categorie.
Lavoratori non vedenti
Per i non vedenti restano in vigore i requisiti al 31 dicembre 1992. In particolare:
- se non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'assicurazione, o comunque con almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecita', valgono 55 anni per gli uomini e 50 per le donne nell'AGO, 60 e 55 nelle gestioni autonome;
- per gli altri non vedenti restano i limiti generali al 31 dicembre 1992: 60 anni uomini e 55 donne nell'AGO, 65 e 60 nelle gestioni autonome.
Sono indicate anche le prove documentali utili per dimostrare la condizione di non vedente, differenziate per categorie di appartenenza.
Invalidi almeno all'80 per cento
L'elevazione dell'eta' non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%. Per gli iscritti all'AGO l'invalidita' va accertata secondo la legge n. 222/1984 e il riconoscimento e' di competenza degli uffici sanitari dell'Istituto. La circolare disciplina anche la documentazione da produrre per le domande gia' riferite ai limiti previgenti e chiarisce gli effetti sulla decorrenza della prestazione.
Lavoratori addetti ad attivita' usuranti
Si richiama il d.lgs. n. 374/1993, che prevede la riduzione dell'eta' pensionabile per attivita' particolarmente usuranti, ma si ribadisce che l'applicazione e' subordinata ai decreti ministeriali di individuazione delle mansioni e delle coperture finanziarie. E' richiamata la riserva gia' formulata con il messaggio n. 917 del 29 dicembre 1993.
Mobilita' lunga
Per i lavoratori aventi titolo alla mobilita' lunga la circolare ribadisce che il riferimento e' all'eta' pensionabile vigente al 31 dicembre 1992, sia per l'accesso alla mobilita' lunga sia per la pensione conseguente. L'eta' resta quindi "cristallizzata" ai fini del trattamento, secondo le indicazioni ministeriali e gli ulteriori chiarimenti amministrativi richiamati.
Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro
La circolare distingue tre ipotesi:
- opzione ex articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, per continuare a lavorare fino al perfezionamento dell'anzianita' contributiva massima o comunque fino a 65 anni;
- opzione ex articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, poi modificato dal d.lgs. n. 503/1992, che consente di proseguire fino a 65 anni anche a chi abbia gia' raggiunto l'anzianita' massima;
- prosecuzione del lavoro femminile fino agli stessi limiti degli uomini, in base all'articolo 4 della legge n. 903/1977 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 498/1988.
Per gli optanti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non essendo applicabile la regola generale di decorrenza dal mese successivo al compimento dell'eta' pensionabile. E' inoltre richiesto il preavviso al datore di lavoro con i termini fissati dalle singole leggi; per la disciplina del 1990 la comunicazione va resa anche all'ente previdenziale competente.
Cessazione del rapporto di lavoro
Dal 1 gennaio 1993 il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nelle gestioni interessate e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La condizione va verificata sulla base della domanda e della documentazione agli atti, in particolare delle dichiarazioni del datore di lavoro tramite Mod. O1/M sost.
La circolare chiarisce che la cessazione del rapporto di lavoro non e' richiesta per alcune fattispecie particolari, tra cui:
- lavoratori agricoli e addetti ai servizi domestici e familiari, per le pensioni da liquidare entro il 31 dicembre 1994 o, per alcune ipotesi, anche oltre;
- pescatori autonomi che esercitano per proprio conto senza essere associati in cooperative o compagnie, per i quali l'attivita' non e' qualificabile come lavoro subordinato;
- lavoratori italiani che svolgono attivita' dipendente all'estero, per i quali invece la cessazione del lavoro continua a essere necessaria per il diritto alla vecchiaia.
Effetti della nuova disciplina su invalidita' e inabilita'
Il testo tratta anche le conseguenze della riforma su alcuni istituti connessi:
Trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia
L'assegno di invalidita' si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' prevista, se sussistono i requisiti di assicurazione e contribuzione. Per le decorrenze successive al 31 dicembre 1992 occorre fare riferimento ai nuovi limiti introdotti dal d.lgs. n. 503/1992, salvo che l'interessato, al compimento dei 60 anni (uomini) o 55 anni (donne), sia riconosciuto invalido almeno all'80%: in tal caso, con apposita domanda e documentazione medica, la trasformazione puo' avvenire secondo i limiti previgenti.
Ripristino della pensione di invalidita'
La pensione di invalidita' sospesa per superamento dei limiti reddituali torna a essere corrisposta dal primo gennaio dell'anno in cui vengono meno le condizioni di reddito e comunque dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' pensionabile. Anche qui, per le sospensioni da ripristinare dopo il 31 dicembre 1993, si applicano i nuovi limiti di eta', con la possibilita' di richiesta specifica per i titolari che ritengano di essere invalidi almeno all'80%.
Pensioni di inabilita'
Per le pensioni di inabilita' liquidate dopo il 31 dicembre 1992, la maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva va determinata tenendo conto dei limiti di eta' previgenti, in ragione della permanenza del requisito di invalidita' rilevante.
Pensioni anticipate di vecchiaia per categorie particolari
Sono richiamate tre ipotesi di pensionamento anticipato di vecchiaia:
- lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla Gestione speciale minatori, con eta' minima di 55 anni, almeno 15 anni di lavori in sotterraneo, cessazione definitiva del lavoro e requisiti contributivi previsti dalla disciplina generale;
- lavoratori dipendenti da imprese con contratti di solidarieta' ex legge n. 863/1984, ammessi al pensionamento anticipato entro 24 mesi dall'eta' di vecchiaia;
- lavoratori dipendenti da imprese che ricorrono al part-time agevolato ex articolo 19 della legge n. 223/1991, con eta' inferiore di non piu' di 60 mesi e almeno 15 anni di contribuzione.
Per queste fattispecie la circolare precisa che, per effetto della disciplina speciale, non opera la condizione generale di cessazione del rapporto di lavoro dipendente prevista dal d.lgs. n. 503/1992.
Pensione di anzianita': requisiti generali e blocco del 1992-1993
La pensione di anzianita' richiede, in via generale, 35 anni dall'inizio dell'assicurazione, 35 anni di contribuzione e la cessazione dell'attivita' lavorativa subordinata alla domanda o entro il mese di presentazione. Per le decorrenze fino al 31 dicembre 1994, tuttavia, la cessazione non e' richiesta per addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e dipendenti delle Comunita' europee gia' in servizio al 1 febbraio 1991.
La legge 14 novembre 1992, n. 438 ha sospeso dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 l'applicazione delle norme sul pensionamento di anzianita'. Il testo ricostruisce le numerose deroghe al blocco, tra cui:
- lavoratori con rapporto cessato prima del 19 settembre 1992;
- lavoratori con preavviso gia' iniziato prima di tale data;
- domande presentate prima del 19 settembre 1992 con requisiti maturati entro il 30 settembre 1992;
- lavoratori con almeno 40 anni di anzianita' contributiva utile alla misura;
- lavoratori in mobilita' lunga;
- categorie speciali come non vedenti, addetti a settori in crisi, lavoratori di imprese con programmi CIPI approvati, lavoratori italiani all'estero, personale di specifici enti soppressi o in ristrutturazione.
La circolare chiarisce anche che il blocco non si applica ai trattamenti dei Fondi speciali collegati a eta' prestabilita e ai pensionamenti anticipati di vecchiaia di cui alle leggi n. 863/1984 e n. 223/1991.
Decorrenze della pensione di anzianita' dal 1994
Dal 1 gennaio 1994 le pensioni di anzianita' tornano liquidabili, ma con una disciplina di decorrenza non piu' libera. In via generale, la prestazione non puo' decorrere prima del 1 luglio per chi ha almeno 57 anni uomini o 52 donne, e prima del 1 gennaio dell'anno successivo negli altri casi.
La circolare distingue tre grandi ipotesi:
- lavoratori che maturano i requisiti dopo il 1993, con decorrenze graduate in funzione di eta' e data di maturazione;
- lavoratori gia' in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1992, che possono ottenere la pensione con qualunque decorrenza dal 1 gennaio 1994;
- lavoratori che maturano i requisiti nel corso del 1993, per i quali restano validi gli scaglioni introdotti dalla legge n. 438/1992.
Per alcune categorie le limitazioni sulla decorrenza non operano, in particolare per privi della vista, lavoratori di imprese in ristrutturazione o crisi, lavoratori in CIGS e lavoratori in mobilita'.
Nuovo blocco dal 28 settembre 1994 e dal 1 gennaio 1995
Il decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553 sospende nuovamente i pensionamenti anticipati fino al riordino del sistema previdenziale, con effetto dal 1 ottobre 1994. Il decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654 conferma la sospensione dal 28 settembre 1994 e ne disciplina le deroghe. Tra le principali esclusioni figurano:
- invalidita';
- non vedenti;
- mobilita' lunga;
- CIGS e procedure di crisi o ristrutturazione;
- enti e imprese in risanamento;
- anzianita' contributiva utile alla misura non inferiore a 40 anni;
- alcuni fondi speciali con anzianita' massima propria;
- personale della soppressa AGENSUD e degli organismi di promozione;
- giudici di pace, con disciplina specifica.
La legge 23 dicembre 1994, n. 724 introduce poi un ulteriore blocco dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, con criteri di salvaguardia e decorrenze differenziate per chi aveva presentato domanda entro il 28 settembre 1994 e per chi aveva gia' maturato determinati livelli di anzianita' contributiva al 28 settembre 1994.
Regole di decorrenza per le deroghe al blocco
Per chi rientra nelle deroghe ai blocchi, la decorrenza e' fissata secondo la disciplina generale e le tabelle riepilogative allegate, tenendo conto della data del provvedimento derogatorio, dell'eta' e della maturazione dei requisiti. La circolare specifica che:
- le pensioni riconosciute per effetto delle deroghe del decreto-legge n. 553/1994 non possono avere decorrenza anteriore al 1 dicembre 1994;
- quelle introdotte dal decreto-legge n. 654/1994 non possono essere anteriori al 1 dicembre 1994 per alcune categorie e al 1 gennaio 1995 per altre;
- le pensioni liquidabili ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 724/1994 non possono decorrere prima del 1 gennaio 1995.
La circolare rinvia al messaggio n. 19293 dell'8 febbraio 1995 per il riepilogo delle decorrenze possibili nelle singole ipotesi.
Pensione ai superstiti
Per le pensioni indirette ai superstiti di assicurato l'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione non si applica. Restano dunque quelli previgenti al d.lgs. n. 503/1992: al momento del decesso l'assicurato deve aver gia' maturato i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia al 31 dicembre 1992, oppure quelli per l'assegno di invalidita' o per la pensione di inabilita'.
Allegati e rinvii
La circolare chiude con un ampio apparato di allegati e richiami a precedenti circolari e messaggi. Sono riportate le tabelle sui limiti di eta' e sui requisiti contributivi, il messaggio sulle attivita' usuranti, i chiarimenti su mobilita' lunga, cessazione del rapporto di lavoro, lavoratori all'estero, deroghe al blocco dei pensionamenti e altre istruzioni operative emanate tra il 1992 e il 1995.
Per il professionista, il documento rappresenta un quadro sistematico delle regole applicabili nel periodo di transizione della riforma pensionistica, utile soprattutto per verificare requisiti, deroghe, decorrenze e condizioni di accesso alle prestazioni nelle varie gestioni.
Punti principali
Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di eta' e requisiti contributivi
Dal decreto legislativo n. 503/1992 e dalla legge n. 724/1994 deriva l'elevazione graduale dell'eta' pensionabile nell'AGO dei lavoratori dipendenti, fino a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1 gennaio 2000. La circolare chiarisce che, nel periodo transitorio, chi matura l'eta' in un certo anno conserva il diritto a pensione anche in anni successivi, se possiede i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nell'anno di compimento dell'eta' e cessa il rapporto di lavoro dipendente. Per i lavoratori autonomi restano confermati i limiti di eta' originari (65 uomini, 60 donne).
Deroghe alla vecchiaia: non vedenti, invalidi e attivita' usuranti
Sono confermati i requisiti previgenti per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi almeno all'80%, con limiti di eta' ridotti o mantenuti secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1992. Per i non vedenti viene precisata la documentazione probatoria e la distinzione tra le diverse categorie (civili, di guerra, per servizio, del lavoro). Per le attivita' usuranti si richiamano i benefici del d.lgs. n. 374/1993, ma si ribadisce la riserva di applicazione in attesa dei decreti attuativi. E' inoltre confermata la disciplina favorevole per i lavoratori collocati in mobilita' lunga.
Prosecuzione del rapporto di lavoro e decorrenza della pensione
La circolare distingue le ipotesi di opzione per la prosecuzione del lavoro previste dalle leggi n. 54/1982 e n. 407/1990, con effetti diversi sulla decorrenza della pensione: per gli optanti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Si chiarisce anche la facolta' delle lavoratrici di proseguire fino all'eta' degli uomini, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 498/1988. La cessazione del rapporto di lavoro dipendente e' condizione generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 1993, con specifiche eccezioni per alcune categorie non soggette a lavoro subordinato in senso proprio o per prestazioni particolari.
Pensione di anzianita': requisiti, blocchi e deroghe
Per la pensione di anzianita' sono richiesti 35 anni dall'inizio dell'assicurazione, 35 anni di contribuzione e la cessazione dell'attivita' subordinata alla domanda o entro il mese di presentazione, salvo deroghe. La circolare ricostruisce il blocco introdotto dalla legge n. 438/1992 dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, le deroghe per chi aveva gia' cessato il rapporto, era in preavviso, aveva domanda gia' presentata, aveva almeno 40 anni di anzianita' contributiva utile alla misura, era in mobilita' lunga, era privo della vista o rientrava in altri casi speciali. Vengono inoltre riepilogate le regole di decorrenza dal 1994, con scaglionamenti in funzione dell'eta' (57/52 anni), della maturazione dei 35 anni e della data in cui si perfezionano i requisiti.
Nuovi blocchi nel 1994 e nel 1995
Dal 28 settembre 1994 il decreto-legge n. 553/1994 sospende ulteriormente i pensionamenti anticipati fino al riordino organico del sistema previdenziale, con esclusioni per invalidita', non vedenti, mobilita' lunga, trattamenti di integrazione salariale, processi di ristrutturazione/risanamento, personale AGENSUD e altri casi indicati. Il decreto-legge n. 654/1994 conferma la sospensione dal 28 settembre 1994 e amplia alcune deroghe, tra cui cessazioni gia' avvenute, preavviso in corso, domanda gia' presentata, procedure di mobilita', alcune situazioni dei Fondi speciali e lavoratori con anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento. La legge n. 724/1994 reintroduce poi un ulteriore blocco dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, con nuove regole di decorrenza e ulteriori deroghe, anche per giudici di pace e per chi abbia maturato 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993, subordinatamente a decreto ministeriale per i criteri applicativi.
Pensione ai superstiti
Per le pensioni indirette ai superstiti la riforma non comporta l'elevazione dei requisiti contributivi e assicurativi: restano validi quelli previgenti. Il diritto spetta se al momento della morte l'assicurato aveva gia' maturato i requisiti richiesti dalla normativa anteriore al 31 dicembre 1992 per la vecchiaia, oppure quelli per assegno di invalidita' o pensione di inabilita'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 69 del 7-3-1995
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 68 del 7-3-1995
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 67 del 7-3-1995
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 66 del 7-3-1995
- Circolare · 8 mar 1995Circolare numero 70 del 8-3-1995
- Circolare · 3 mar 1995Circolare numero 63 del 3-3-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →