Circolare numero 35 del 7-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare affronta il problema della subordinazione della pensione di inabilita' alla cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali. Dopo aver richiamato l'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984 e la precedente soluzione gia' adottata per la rinuncia ai trattamenti retributivi, viene introdotta una procedura analoga per gli iscritti agli elenchi di categoria. L'assicurato dovra' presentare, insieme alla domanda di pensione, una domanda di cancellazione condizionata al riconoscimento della pensione; le Sedi trasmetteranno poi la richiesta agli organismi competenti e sospenderanno la liquidazione fino all'effettiva cancellazione, con decorrenza della pensione dalla data della cancellazione se successiva alla domanda.
Pensione di inabilita': domanda di cancellazione dagli elenchi di categoria subordinata al riconoscimento del diritto
Pensione di inabilita' e cancellazione dagli elenchi di categoria
La circolare interviene sulla disciplina della pensione di inabilita' per chiarire come debba operare la causa ostativa rappresentata dall'iscrizione negli elenchi di categoria e dagli albi professionali. L'obiettivo e' quello di evitare che la mancata cancellazione produca effetti pregiudizievoli, in particolare nei casi in cui il richiedente o i suoi superstiti abbiano gia' presentato domanda di prestazione.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984 prevede che la concessione della pensione di inabilita' sia subordinata:
- alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
- alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi;
- alla cancellazione dagli albi professionali;
- alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
- alla rinuncia a ogni altro trattamento retributivo o sostitutivo della retribuzione.
In assenza della rimozione di tali condizioni ostative, l'assicurato, anche se in possesso dei requisiti contributivi e sanitari richiesti, non puo' ottenere la pensione di inabilita'.
Rinuncia ai trattamenti retributivi
Per la parte relativa ai trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione, la circolare richiama la soluzione gia' adottata con la circolare n. 53641 A.G.O. e n. 6178 O./186 del 19 giugno 1987, che ha consentito la rinuncia condizionata alla concessione della pensione di inabilita'. Tale meccanismo ha gia' risolto gli inconvenienti connessi alla perdita del trattamento in pendenza di domanda.
Problema della cancellazione dagli elenchi di categoria
Resta aperto il problema degli assicurati iscritti negli elenchi di categoria, per i quali la pensione e' subordinata alla cancellazione dagli elenchi medesimi. La circolare segnala che tale aspetto incide in modo particolare sugli eredi di assicurati deceduti che avessero gia' richiesto la pensione di inabilita' e non avessero ancora ottenuto la cancellazione.
Effetti sui superstiti
La circolare precisa che la pensione di inabilita' e' reversibile ai superstiti e, per i lavoratori autonomi, comporta il computo come coperto da contribuzione del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'eta' pensionabile. Di conseguenza, la posizione dei superstiti cambia a seconda che il dante causa:
- avesse gia' conseguito il diritto alla pensione di inabilita' al momento del decesso, nel qual caso spetta la reversibilita' della pensione comprensiva della maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva;
- non avesse ancora conseguito il diritto, pur avendo presentato domanda, nel qual caso spetta la pensione indiretta sulla base della sola anzianita' contributiva effettiva, senza maggiorazione convenzionale.
Soluzione operativa adottata
Per superare il problema, viene adottata una soluzione analoga a quella gia' applicata ai lavoratori dipendenti, tenendo conto anche della legge n. 233/1990, che ha uniformato i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti e ha riconosciuto agli interessati la possibilita' di richiedere la cancellazione dagli elenchi subordinandola al riconoscimento dell'inabilita' pensionabile. La soluzione e' stata sottoposta ai Comitati amministratori delle gestioni assicurative e da questi condivisa.
Adempimenti richiesti all'assicurato e alle Sedi
In concreto, l'assicurato che presenti domanda di pensione di inabilita' deve allegare anche una formale domanda di cancellazione dagli elenchi di categoria, secondo il testo allegato alla circolare, che le Sedi devono riprodurre e mettere a disposizione anche degli Enti di Patronato. La domanda di cancellazione deve essere espressamente condizionata al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita'.
Se il diritto viene riconosciuto, le Sedi devono trasmettere direttamente la domanda di cancellazione agli organismi competenti e sospendere le operazioni di liquidazione della pensione fino al perfezionamento della cancellazione.
Decorrenza della prestazione
La pensione di inabilita' sara' corrisposta soltanto dalla data di avvenuta cancellazione dagli elenchi, qualora tale data sia successiva alla domanda di pensione. In questo modo la circolare chiarisce che la cancellazione rappresenta il presupposto necessario per la decorrenza del trattamento, ferma restando la possibilita' di presentare la domanda in modo condizionato.
Punti principali
Quadro normativo e causa ostativa
L'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984 subordina la pensione di inabilita' alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, nonche' alla rinuncia ai trattamenti dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento retributivo o sostitutivo della retribuzione. L'iscrizione agli elenchi o la percezione di tali trattamenti impediscono il riconoscimento del diritto finche' la causa ostativa non sia rimossa.
Rinuncia ai trattamenti retributivi
Per la rinuncia ai trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione era gia' stata trovata una soluzione con la circolare n. 53641 A.G.O. e n. 6178 O./186 del 19 giugno 1987, che consente una rinuncia condizionata alla concessione della pensione di inabilita'. In tal modo si evitano inconvenienti per l'assicurato che, pur avendo i requisiti, non vuole perdere il trattamento in attesa dell'esito della domanda.
Problema degli iscritti negli elenchi di categoria
Resta il problema degli assicurati iscritti negli elenchi di categoria, per i quali la pensione e' subordinata alla cancellazione dagli elenchi stessi. La questione assume rilievo soprattutto per gli eredi di assicurati deceduti che avevano gia' richiesto la pensione di inabilita', poiche' la mancata cancellazione incide sulla posizione dei superstiti e sul tipo di prestazione loro spettante.
Effetti sulla reversibilita' e sulla pensione ai superstiti
La circolare chiarisce che, essendo la pensione di inabilita' reversibile ai superstiti e comportando per i lavoratori autonomi la copertura contributiva del periodo tra decorrenza della pensione e raggiungimento dell'eta' pensionabile, la posizione dei superstiti varia a seconda che il dante causa abbia gia' ottenuto il diritto o debba ancora conseguirlo. Nel primo caso spetta la reversibilita' della pensione di inabilita', comprensiva della maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva; nel secondo caso spetta la pensione indiretta calcolata sulla sola anzianita' effettiva, senza maggiorazioni convenzionali.
Soluzione adottata e uniformita' con i lavoratori dipendenti
Si ritiene di adottare una soluzione analoga a quella gia' applicata ai lavoratori dipendenti, anche alla luce della legge n. 233/1990, che ha uniformato il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi a quello dei dipendenti e consente di esprimere la volonta' di chiedere la cancellazione dagli elenchi subordinandola al riconoscimento dell'inabilita' pensionabile. La soluzione e' stata sottoposta ai Comitati amministratori delle gestioni assicurative, che l'hanno condivisa.
Procedura operativa per le Sedi
Alla domanda di pensione di inabilita', l'assicurato dovra' allegare una formale domanda di cancellazione dagli elenchi di categoria, redatta secondo il testo allegato alla circolare e resa disponibile anche agli Enti di Patronato. La domanda di cancellazione dovra' essere condizionata al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita'. In caso di accoglimento, le Sedi trasmetteranno direttamente la domanda agli organismi competenti e terranno sospese le operazioni di liquidazione.
Decorrenza della pensione
La pensione di inabilita' sara' corrisposta solo a decorrere dalla data di avvenuta cancellazione dagli elenchi, qualora tale data sia successiva a quella della domanda di pensione. La sospensione della liquidazione permane fino al perfezionamento della cancellazione, che costituisce la rimozione della causa ostativa al riconoscimento e alla decorrenza della prestazione.
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