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Circolare

Circolare numero 33 del 7-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina alcuni aspetti operativi relativi alle prestazioni di disoccupazione agricola per il 1990: integrazione dei dati sui datori di lavoro nelle domande, gestione dei casi eccezionali privi di tali indicazioni, collaborazione tra uffici per evitare ritardi nella liquidazione e acquisizione dei codici contributivi. Inoltre chiarisce la scadenza del termine di presentazione delle domande al 2 aprile 1991 e richiama termini specifici per le prestazioni connesse a calamità naturali. Infine estende al settore agricolo il riesame delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti respinte per esistenza del requisito contributivo normale, limitandolo però alle domande relative agli anni 1987 e 1988.

Disoccupazione agricola 1990: modalità di istruttoria, termini di presentazione e riesame domande

Disoccupazione agricola 1990: istruttoria delle domande, termini e riesame

La circolare interviene su profili operativi relativi alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 1990, nell'ambito dei controlli sulla regolarità delle iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti. Fornisce inoltre chiarimenti sui termini di presentazione delle domande e sull'estensione al settore agricolo del riesame delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti.

Indicazione dei datori di lavoro nelle domande

Nell'ambito delle intese raggiunte con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con lo SCAU, la Sezione per l'impiego e per il collocamento in agricoltura deve inserire nel mod. Prest. Agr. 21/TP, nelle apposite fincature riservate alla Sezione, le denominazioni dei datori di lavoro presso i quali il lavoratore è stato occupato nell'anno di riferimento. Deve essere indicata, preferibilmente, l'ultima terna di datori di lavoro.

In alternativa, la Sezione può allegare al modulo la fotocopia della scheda mod. C2/Agr, purché questa contenga i dati relativi a:

  • categoria;
  • qualifica;
  • avviamento al lavoro;
  • giornate di iscrizione negli elenchi;
  • eventuale cancellazione dagli elenchi.

Se i dati relativi alla denominazione delle aziende non risultano neppure dalla scheda C2/Agr, le domande devono essere trasmesse all'U.Pro.CAU. per l'istruttoria di competenza, prive di tali indicazioni. La circolare qualifica tale evenienza come eccezionale, precisando che in questi casi le SAP devono comunque procedere alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione.

Compiti dell'U.Pro.CAU. e collaborazione operativa

L'U.Pro.CAU., ricevuta la domanda, deve riportare accanto alla denominazione delle aziende, ove disponibile, anche il numero di codice contributivo delle stesse.

Per evitare ritardi nella liquidazione delle prestazioni, le SAP devono assicurare, se necessario, ogni possibile collaborazione alle Sezioni Circoscrizionali e agli uffici dello SCAU. Inoltre devono sensibilizzare le organizzazioni sindacali e gli enti di patronato affinché presentino le domande periodicamente, man mano che ne dispongano in numero congruo, senza attendere la scadenza del termine per tutte le pratiche.

I codici contributivi apposti dall'U.Pro.CAU. dovranno infine essere acquisiti in sede di liquidazione della prestazione secondo le istruzioni che saranno impartite con un successivo messaggio della Direzione Centrale per la tecnologia informatica.

Termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola 1990

Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola per il 1990 è quello previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, cioè il 31 marzo. Poiché tale data coincide con un giorno festivo (Pasqua) e anche il giorno successivo, 1 aprile, è festivo (Lunedì dell'Angelo), si applica l'art. 2963, comma 3, c.c. e il termine scade quindi il 2 aprile 1991.

Prestazioni per operai agricoli colpiti da calamità

Per le prestazioni di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità e avversità atmosferiche negli anni 1988, 1989 e 1990, richiamate dall'art. 12, comma 3, del D.L. n. 28 del 28 gennaio 1991, la circolare indica i termini di presentazione delle domande relative ai lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell'anno precedente per perfezionare il diritto:

  • 30 giugno 1989;
  • 30 giugno 1990;
  • 30 giugno 1991.

Per l'applicazione di tale disciplina saranno comunque emanate ulteriori disposizioni con apposita circolare.

Riesame delle domande con requisiti ridotti

La circolare precisa che il riesame, su richiesta, delle domande di prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti respinte per l'esistenza del requisito contributivo normale, già previsto per il settore non agricolo con la circolare n. 17625 del 26 novembre 1990 in attuazione dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 29 del 28 gennaio 1991, deve essere effettuato anche per il settore agricolo.

Il riesame è tuttavia limitato alle domande relative agli anni 1987 e 1988. Per le domande relative agli anni dal 1989 in poi, infatti, il termine di presentazione è unico sia per le domande con requisiti normali sia per quelle con requisiti ridotti.

Punti principali

Indicazione dei datori di lavoro e istruttoria delle domande

Nell'ambito dei controlli sulla legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti, la Sezione per l'impiego e per il collocamento in agricoltura deve indicare sul mod. Prest. Agr. 21/TP, nelle apposite fincature, le denominazioni dei datori di lavoro presso cui il lavoratore è stato occupato nell'anno di riferimento, preferibilmente gli ultimi tre. In alternativa, deve essere allegata la fotocopia della scheda mod. C2/Agr, contenente le informazioni sulla categoria, qualifica, avviamento al lavoro, giornate di iscrizione e eventuale cancellazione dagli elenchi. Se neppure tali dati risultano dalla scheda, le domande devono essere trasmesse all'U.Pro.CAU. per l'istruttoria, senza i dati delle aziende; in tali casi, ritenuti eccezionali, le SAP devono comunque procedere alla liquidazione delle prestazioni.

Collaborazione tra uffici e gestione dei codici contributivi

L'U.Pro.CAU. deve riportare, accanto alla denominazione delle aziende, ove disponibile, il numero di codice contributivo. Per evitare ritardi nella liquidazione della disoccupazione agricola, le SAP devono assicurare la massima collaborazione alle Sezioni Circoscrizionali e agli uffici dello SCAU quando necessario. Le SAP devono inoltre raccomandare alle organizzazioni sindacali e agli enti di patronato di presentare le domande periodicamente, man mano che ne dispongano in numero congruo, senza attendere la scadenza del termine. I codici contributivi apposti dall'U.Pro.CAU. dovranno poi essere acquisiti in sede di liquidazione secondo istruzioni che saranno impartite con successivo messaggio della Direzione Centrale per la tecnologia informatica.

Termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola 1990

Il termine ordinario di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola per il 1990, fissato dall'art. 7, comma 4, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 al 31 marzo, cadeva in un giorno festivo (Pasqua) e anche il giorno successivo, 1 aprile, era festivo (Lunedì dell'Angelo). Pertanto, in applicazione dell'art. 2963, comma 3, c.c., la scadenza è posticipata al 2 aprile 1991.

Domande per operai agricoli a tempo determinato colpiti da calamità

Per le prestazioni di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità e avversità atmosferiche negli anni 1988, 1989 e 1990, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L. n. 28 del 28 gennaio 1991, si indicano termini di presentazione rispettivamente al 30 giugno 1989, 30 giugno 1990 e 30 giugno 1991 per i lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell'anno precedente per il perfezionamento del diritto. La circolare precisa che per l'applicazione della norma saranno emanate ulteriori disposizioni con apposita circolare.

Riesame delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti

Il riesame, su richiesta, delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti respinte per l'esistenza del requisito contributivo normale, già disposto per il settore non agricolo con la circolare n. 17625 del 26 novembre 1990 in applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 29 del 28 gennaio 1991, deve essere effettuato anche per il settore agricolo. Tale riesame è però limitato alle domande relative agli anni 1987 e 1988, poiché per le domande relative agli anni dal 1989 in poi il termine di presentazione è unico sia per le domande con requisiti normali sia per quelle con requisiti ridotti.

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