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Circolare

Circolare numero 31 del 5-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di prestazioni per lavoratori marittimi, con particolare riguardo al coordinamento tra disciplina PM e assicurazione generale obbligatoria (AGO). Stabilisce che, per alcune fattispecie, i requisiti devono essere verificati con riferimento alla data di riconoscimento del diritto originario, oppure secondo le regole AGO dalla data di efficacia delle nuove disposizioni. Precisa inoltre che sugli indebiti non dovuti a dolo non si applicano interessi legali e rivalutazione, disciplina la gestione delle domande di pensione di anzianità esplorative e ribadisce la competenza operativa delle SAP provinciali e sub-provinciali. Infine, apporta correzioni tecniche alle date di maturazione dei requisiti AGO e di decorrenza PM riportate nei prospetti allegati alle circolari precedenti.

Chiarimenti su prestazioni per lavoratori marittimi, pensioni di reversibilita, indebiti e domande esplorative

Chiarimenti su prestazioni marittime, reversibilità PM e correzioni ai prospetti AGO/PM

La circolare interviene su una serie di quesiti posti dalla SAP in materia di lavoratori marittimi, coordinando la disciplina delle prestazioni PM con quella dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). I chiarimenti riguardano sia il momento rilevante per l'accertamento dei requisiti, sia la decorrenza di alcune prestazioni, sia aspetti operativi di gestione delle domande e dei prospetti applicativi.

Prestazioni ex legge n. 222/1984 per marittimi titolari di pensione di inabilità alla navigazione

La circolare precisa che le pensioni ordinaria e privilegiata per inabilità alla navigazione, previste dagli artt. 33 e 34 della legge n. 413/1984, costituiscono prestazioni dell'AGO, pur essendo riservate ai lavoratori marittimi ai sensi dell'art. 29 della medesima legge. Ne deriva che, nei casi di passaggio tra le due forme alternative di trattamento di invalidità disciplinate dalla legge n. 222/1984, possono trovare applicazione i criteri già richiamati dalla circolare n. 53616 AGO/262 del 3.12.1984.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per la prestazione richiesta ai sensi della legge n. 222/1984, e in particolare del periodo assicurativo nel quinquennio, il riferimento temporale non è la data della nuova domanda, ma la data di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità alla navigazione. In questo modo il diritto non viene cristallizzato sulla domanda successiva, bensì sulla precedente data di attribuzione della pensione marittima.

Decorrenza della pensione di reversibilità PM

Per la pensione di reversibilità PM, la circolare chiarisce che, quando il decesso del dante causa è avvenuto anteriormente al 1.9.1984 e la domanda è stata presentata oltre un anno dopo il decesso, non si applica l'art. 18 della legge n. 658/1967. La norma richiamata, infatti, prevede la decorrenza dalla data della domanda, ma la circolare esclude tale soluzione nel sistema successivo alla soppressione della CNPM.

Viene affermato che la soppressione della CNPM, agli effetti giuridici, va riferita al 31.12.1979. Pertanto, dal 1.1.1980 si applica l'art. 57 della legge n. 413/1984, secondo cui le pensioni dirette e ai superstiti costituiscono a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'AGO. Ne consegue che, da tale data, trovano applicazione anche per le pensioni di reversibilità le regole AGO in tema di decorrenza, con il solo limite dei termini di prescrizione.

Recupero di indebiti dopo reintegro del personale esodato

In caso di recupero di ratei di pensione divenuti indebiti a seguito di provvedimento di reintegro in servizio di personale già collocato in pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 856/1986, la circolare esclude l'applicazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, purché l'indebito non derivi da dolo.

Il fondamento richiamato è l'art. 69, comma 3, della legge n. 153/1969, che, per le prestazioni indebite non dovute a dolo, esclude l'aggravio degli accessori monetari. La regola viene estesa espressamente alla fattispecie del personale esodato reintegrato.

Domande di pensione di anzianità esplorative

Le SAP sono autorizzate a definire le domande di pensione di anzianità esplorative presentate dagli assicurati marittimi mediante la costituzione della posizione assicurativa con i programmi di calcolo della procedura PM. Come data teorica di decorrenza deve essere assunta quella di presentazione della domanda esplorativa.

Nel prospetto da fornire all'interessato devono essere evidenziati:

  • la contribuzione effettiva, sia AGO sia PM;
  • la contribuzione figurativa;
  • i prolungamenti di navigazione previsti dalla legge n. 413/1984.

La circolare richiede inoltre di avvertire il richiedente che eventuali "resti" dei prolungamenti non utilizzabili per capienza al momento della domanda esplorativa potranno essere impiegati fino alla decorrenza effettiva della pensione, in sede di definizione della domanda stessa.

Competenza delle SAP provinciali e sub-provinciali

In attesa di ulteriori precisazioni sulla competenza degli adempimenti relativi ai fondi speciali, le SAP provinciali e sub-provinciali devono continuare a svolgere, secondo il criterio della competenza territoriale, tutte le attività rientranti sia nell'area gestione posizioni assicurative sia nell'area pensioni, per le domande di prestazione dei lavoratori marittimi.

Resta ferma la possibilità di diverse decisioni da parte del Comitato dei Direttori nell'ambito regionale.

Rettifiche al prospetto di attribuzione dei codici di diritto a pensione

La circolare precisa che le variazioni di data introdotte dalle circolari n. 3 del 3.1.1990 e n. 45 del 19.2.1990 incidono sulla sola decorrenza della pensione e non sulla maturazione dei requisiti di età e di assicurazione.

Di conseguenza, il prospetto allegato alla circolare n. 45 del 19.2.1990 deve essere corretto con riferimento alla colonna "conseguimento requisiti AGO" e alla colonna "decorrenza PM" per i punti indicati nel testo, secondo le date ivi riportate. La circolare segnala infine che il prospetto aggiornato viene allegato per completezza.

Punti principali

Prestazioni ex legge n. 222/1984 per marittimi titolari di pensione di inabilità alla navigazione

Per i lavoratori marittimi già titolari di pensione ordinaria o privilegiata per inabilità alla navigazione ex artt. 33 e 34 della legge n. 413/1984, le prestazioni richieste ai sensi della legge n. 222/1984 vanno definite applicando i criteri richiamati dalla circolare n. 53616 AGO/262 del 3.12.1984. L'accertamento dei requisiti contributivi, in particolare del periodo assicurativo nel quinquennio, deve essere effettuato con riferimento alla data di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità alla navigazione, e non alla data della successiva domanda di prestazione ex legge n. 222/1984.

Decorrenza della pensione di reversibilità PM

Per le pensioni di reversibilità PM, quando il decesso del dante causa è avvenuto anteriormente al 1.9.1984 e la domanda è presentata oltre un anno dal decesso, si applicano le norme dell'AGO e non l'art. 18 della legge n. 658/1967. La soppressione della CNPM viene infatti considerata efficace dal 31.12.1979 e, dal 1.1.1980, le pensioni dirette e ai superstiti sono trattate come prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente applicazione anche delle regole AGO sulla decorrenza, fermi restando i termini di prescrizione.

Recupero di ratei indebiti in caso di reintegro del personale esodato

Nel caso di personale già collocato in pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 856/1986 e successivamente reintegrato in servizio, i ratei di pensione divenuti indebiti devono essere recuperati senza applicare interessi legali e rivalutazione monetaria, purché l'indebito non sia dovuto a dolo. Si applica infatti l'art. 69, comma 3, della legge n. 153/1969.

Domande di pensione di anzianità esplorative

Le SAP possono definire le domande di pensione di anzianità esplorative presentate da assicurati marittimi utilizzando i programmi di calcolo della procedura PM e assumendo come data teorica di decorrenza quella della presentazione della domanda. Nel prospetto della posizione assicurativa devono essere indicati contribuzione effettiva (AGO e PM), contribuzione figurativa e prolungamenti ex lege n. 413/1984. L'interessato deve essere avvertito che gli eventuali "resti" dei prolungamenti non utilizzati per capienza potranno essere inseriti fino alla decorrenza effettiva della pensione, al momento della definizione della domanda.

Competenza delle SAP provinciali e sub-provinciali

In attesa di precisazioni sulla competenza degli adempimenti relativi ai fondi speciali, le SAP provinciali e sub-provinciali devono continuare a svolgere, secondo la competenza territoriale, tutte le attività connesse sia all'area gestione posizioni assicurative sia all'area pensioni per le domande di prestazione dei lavoratori marittimi, salvo diverse decisioni del Comitato dei Direttori in ambito regionale.

Correzioni alle date di maturazione dei requisiti AGO e decorrenza PM

Le variazioni di data introdotte dalle circolari n. 3 del 3.1.1990 e n. 45 del 19.2.1990 incidono sulla decorrenza della pensione, ma non sulla maturazione dei requisiti di età e assicurazione. Di conseguenza, il prospetto allegato alla circolare n. 45/1990 deve essere rettificato nelle colonne "conseguimento requisiti AGO" e "decorrenza PM" per i punti specificamente indicati, con le date riportate nella circolare; viene inoltre allegato il prospetto aggiornato.

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