Circolare numero 36 del 8-2-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del D.L. n. 18 del 19 gennaio 1991 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, distinguendo le agevolazioni spettanti alle diverse categorie di imprese e lavoratori. Vengono riepilogate le misure contributive applicabili per industria, artigianato, turismo/servizi, agricoltura e settori senza benefici previsti, nonché le regole per i nuovi assunti donne e giovani. Sono inoltre indicate le modalità di esposizione nel mod. DM10/2 e le procedure di recupero della fiscalizzazione relativa al mese di dicembre 1990, con specifici codici e scadenze per il conguaglio.
Fiscalizzazione degli oneri sociali e modalità di compilazione DM10/2
Fiscalizzazione degli oneri sociali e istruzioni operative DM10/2
La circolare interviene sull’applicazione del D.L. n. 18 del 19 gennaio 1991 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, chiarendo quali agevolazioni contributive spettano alle diverse categorie di imprese e come tali benefici debbano essere esposti nel mod. DM10/2. Vengono inoltre disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni non applicate o conguagliate in modo non corretto per il mese di dicembre 1990.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiamato lascia ferma, salvo la diversa misura delle agevolazioni, la disciplina già introdotta dalla legge n. 210/1990 per le imprese rientranti nell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 3/1990, convertito dalla legge n. 52/1990. Per le imprese indicate nell’art. 1, comma 1, lett. c) e d), e nel comma 6 della medesima legge n. 52/1990, il decreto innova invece integralmente la disciplina della fiscalizzazione.
La circolare ricorda che, per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, la misura della fiscalizzazione va letta anche alla luce dell’art. 11, comma 3, della legge n. 48/1988, interpretativa dell’art. 4, comma 2, lett. b), della legge n. 398/1987.
Misure contributive per settore di attività
Imprese industriali e artigiane, con esclusione dell’edilizia
Per le imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’artigianato, escluse le imprese edili, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 si applicano le seguenti agevolazioni:
- contributo per la TBC ridotto dallo 0,35% rispetto alla misura ordinaria del 2,01%;
- esclusione del contributo ex ENAOLI pari allo 0,16%;
- esclusione dell’aliquota dello 0,20% destinata alla copertura degli oneri di assistenza malattia ai pensionati, compresa nella contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- contributo datoriale per il Servizio sanitario nazionale ridotto all’1,40% rispetto al 9,60% ordinario.
Imprese alberghiere, turistiche, commerciali e assimilate
Per un ampio elenco di imprese e soggetti, tra cui imprese alberghiere, aziende termali, pubblici esercizi, sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, loro consorzi e società consortili anche cooperative, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese commerciali con più di 15 dipendenti considerate tali ai fini previdenziali e assistenziali, enti e associazioni senza fini di lucro che erogano prestazioni assistenziali e concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico in zone montane, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 si applicano:
- contributo per la TBC ridotto allo 0,35% rispetto al 2,01%;
- esonero del contributo ex ENAOLI dello 0,16%;
- contributo datoriale per il SSN ridotto all’8,60% rispetto al 9,60%.
Settore agricolo
Per le imprese del settore agricolo continua ad applicarsi la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente.
Settori senza benefici previsti dalla normativa nazionale
Per le imprese appartenenti a settori per i quali la legislazione nazionale non prevede alcun beneficio di fiscalizzazione, inclusi in via esemplificativa le imprese commerciali con meno di 16 dipendenti e le imprese edili, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 si applicano:
- contributo per la TBC ridotto allo 0,35% rispetto al 2,01%;
- esonero del contributo ex ENAOLI dello 0,16%;
- contributo datoriale per il SSN ridotto all’8,60% rispetto al 9,60%.
Riduzioni per nuove assunzioni di donne e giovani
La circolare precisa che le disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del D.L. n. 18/1991 non modificano l’importo della riduzione mensile pari a L. 56.000 prevista per i nuovi assunti donne e giovani, né alterano le condizioni per il suo riconoscimento. I benefici non sono cumulabili tra loro e restano riconoscibili fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1991.
Compilazione del modello DM10/2
Imprese della lettera A
Le imprese rientranti nella lettera A devono esporre nel quadro "D" del mod. DM10/2:
- la riduzione contributiva di 8,20 punti percentuali del contributo SSN a carico del datore di lavoro, con dicitura "RID SSN" e codice "S198";
- la riduzione contributiva del 2,02%, corrispondente alla riduzione del contributo TBC dell’1,66%, all’esonero ENAOLI dello 0,16% e all’aliquota pensionati dello 0,20%, con dicitura "RID TBC/EN./0,20" e codice "S199".
Per i dipendenti non soggetti al contributo IVS, come ad esempio i dirigenti di aziende industriali, va utilizzato il codice "S204" per la riduzione contributiva dell’1,82%.
Imprese delle lettere B e D
Per le imprese indicate nelle lettere B e D, nel quadro "D" del DM10/2 devono essere riportati:
- la riduzione dell’1% del contributo SSN con dicitura "RID SSN" e codice "S202";
- la riduzione dell’1,82% relativa alla riduzione del contributo TBC dell’1,66% e all’esonero ENAOLI dello 0,16%, con dicitura "RID TBC/EN." e codice "S201".
Imprese agricole e agevolazioni per donne e giovani
Per le agevolazioni relative alle imprese agricole, nonché per quelle riguardanti donne e giovani nuovi assunti dopo il 30 novembre 1988, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con precedenti circolari.
Recupero delle agevolazioni relative a dicembre 1990
Imprese delle lettere B e D che non hanno applicato la fiscalizzazione
Le aziende rientranti nelle lettere B e D che non hanno potuto applicare per il mese di dicembre 1990 le riduzioni contributive previste dal D.L. n. 18/1991 possono recuperare gli importi spettanti con la denuncia del mese di gennaio da presentare entro il 20 febbraio 1991 oppure con quella del mese di febbraio da presentare entro il 20 marzo 1991.
In tale ipotesi devono essere esposti nel quadro "D" del mod. DM10/2:
- l’importo della riduzione contributiva dell’1,82%, con dicitura "REC FISC DL 18/91" e codice "R149";
- l’importo della riduzione contributiva dell’1%, con dicitura "REC FISC SSN DL 18/91" e codice "R150".
Imprese che hanno conguagliato dicembre sulla base della precedente normativa
Le aziende che hanno già provveduto al conguaglio della fiscalizzazione per dicembre 1990 in misura non corretta, secondo la precedente disciplina, devono:
- indicare nei quadri "BC" del mod. DM10 l’importo della fiscalizzazione operata in misura errata, già esposta nella denuncia di dicembre al rigo "37", con dicitura "VERS. FISC" e codice "M147"; non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni;
- indicare nei quadri "BC" del mod. DM10 l’ulteriore fiscalizzazione operata in misura errata e segnata nella denuncia di dicembre con il codice S194, con dicitura "VERS. FISC" e codice "M148"; anche in questo caso non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni;
- riportare nel quadro "D" del mod. DM10/2 gli importi delle riduzioni recuperate con dicitura "REC FISC DL 18/91" e codice "R149";
- riportare nel quadro "D" del mod. DM10/2 gli importi delle riduzioni SSN recuperate con dicitura "REC FISC SSN DL 18/91" e codice "R150".
Recupero dei benefici per donne e giovani
Le aziende che non hanno conguagliato per dicembre 1990 le riduzioni spettanti per donne e giovani nuovi assunti devono esporre nel quadro "D" del mod. DM10/2 l’importo delle riduzioni con la dicitura "REC FISC DL 18/91" e il codice "R151".
Sintesi operativa
La circolare fornisce dunque una ricognizione puntuale delle aliquote ridotte, delle decorrenze e dei codici da utilizzare nei modelli di denuncia contributiva, con particolare attenzione al recupero delle differenze maturate nel mese di dicembre 1990. Per gli operatori professionali rilevano soprattutto la distinzione tra le diverse categorie di imprese, la diversa decorrenza delle agevolazioni e le istruzioni tecniche per la corretta esposizione nel DM10/2.
Punti principali
Quadro normativo e ambito delle agevolazioni
Il D.L. n. 18 del 19 gennaio 1991, in G.U. n. 16 del 19 gennaio 1991, modifica la misura delle agevolazioni previste dalla disciplina già introdotta dalla legge n. 210/1990 per alcune imprese e introduce nuove regole per altre categorie. La circolare ricostruisce il combinato disposto con la legge n. 48/1988 e con la normativa richiamata, definendo la fiscalizzazione spettante per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale.
Agevolazioni per imprese industriali e artigiane
Per le imprese dei settori industria e artigianato, esclusa l’edilizia, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 si applicano: contributo TBC ridotto allo 0,35% anziché 2,01%; esonero dal contributo ex ENAOLI dello 0,16%; esonero dell’aliquota dello 0,20% per la copertura degli oneri di assistenza malattia ai pensionati; contributo datoriale per il SSN ridotto all’1,40% anziché 9,60%.
Agevolazioni per imprese turistico-commerciali e assimilate
Per imprese alberghiere, termali, pubblici esercizi, sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, loro consorzi e società consortili, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese commerciali con più di 15 dipendenti ai fini previdenziali, enti e associazioni senza fini di lucro che erogano prestazioni assistenziali e concessionari di impianti di trasporto con fune in zone montane, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 si applicano: TBC allo 0,35%; esonero ENAOLI; contributo SSN ridotto all’8,60% anziché 9,60%.
Settore agricolo e altri settori senza benefici previsti
Per le imprese agricole continua ad applicarsi la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente. Per i settori per i quali la legislazione nazionale non prevede benefici di fiscalizzazione, come le imprese commerciali con meno di 16 dipendenti e le imprese edili, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 si applicano comunque riduzioni su TBC, ENAOLI e contributo SSN, con quest’ultimo ridotto all’8,60%.
Riduzioni per nuovi assunti donne e giovani
I commi 7 e 8 dell’art. 1 del D.L. non modificano l’importo della riduzione mensile di L. 56.000 prevista per i nuovi assunti donne e giovani, né le condizioni per il riconoscimento. I benefici non sono cumulabili tra loro e sono concessi fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1991.
Compilazione del mod. DM10/2 per le imprese interessate
Per le imprese della lettera A devono essere esposte nel quadro D del DM10/2 la riduzione di 8,20 punti del contributo SSN con codice S198 e la riduzione del 2,02% relativa a TBC, ENAOLI e aliquota 0,20% con codice S199; per i dipendenti non soggetti a IVS si usa il codice S204 per la riduzione dell’1,82%. Per le imprese delle lettere B e D vanno indicati nel quadro D la riduzione dell’1% del SSN con codice S202 e la riduzione dell’1,82% per TBC ed ENAOLI con codice S201. Per le agevolazioni di cui alle lettere C ed E si rinvia alle istruzioni di precedenti circolari.
Recupero della fiscalizzazione di dicembre 1990
Le imprese delle lettere B e D che non hanno potuto applicare le riduzioni nel mese di dicembre 1990 possono recuperare le somme con la denuncia di gennaio da presentare entro il 20 febbraio 1991 oppure con quella di febbraio da presentare entro il 20 marzo 1991. Se il conguaglio di dicembre è stato effettuato sulla base della precedente normativa, occorre indicare nel quadro BC del DM10 gli importi della fiscalizzazione erroneamente operata con i codici M147 e M148, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni, e riportare poi nel quadro D le riduzioni recuperate con i codici R149 e R150.
Recupero dei benefici per donne e giovani
Le aziende che non hanno conguagliato per dicembre 1990 le riduzioni spettanti per i nuovi assunti donne e giovani devono esporre nel quadro D del mod. DM10/2 l’importo delle riduzioni con la dicitura "REC FISC DL 18/91" e il codice R151.
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