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Circolare

Circolare numero 32 del 6-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie e chiarisce numerosi quesiti in materia pensionistica: pensioni ai superstiti, integrazione al minimo, prepensionamento, invalidità pensionabile, indebiti, pensione supplementare, sanzioni pecuniarie, interessi legali e rate maturate e non riscosse. Vengono ribaditi principi di indisponibilità di taluni diritti, criteri di computo contributivo e reddituale, limiti applicativi di sanatorie e sanzioni, nonché regole su decorrenze e soggetti legittimati alla riscossione.

Risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche

Risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche

La circolare raccoglie una serie di chiarimenti interpretativi dell’Istituto su istituti pensionistici eterogenei, con particolare attenzione alle pensioni ai superstiti, all’integrazione al minimo, ai prepensionamenti, alla disciplina dell’invalidità pensionabile, agli indebiti e ad alcune questioni operative su sanzioni, interessi e ratei non riscossi.

Pensione ai superstiti

L’Istituto ribadisce che la rinuncia alla pensione di reversibilità non è giuridicamente ammissibile, perché si tratta di una prestazione a carattere alimentare il cui diritto è personale e indisponibile.

In tema di accredito figurativo per servizio militare, ex art. 49, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, si chiarisce che i contributi figurativi sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici anche per i superstiti di assicurati deceduti prima del 1 maggio 1969, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge. Se tali contributi consentono di perfezionare i requisiti per la pensione di invalidità alla data del decesso, il diritto alla pensione ai superstiti va riconosciuto, in presenza delle altre condizioni di legge, con decorrenza dal 1 maggio 1969 e nei limiti della prescrizione decennale.

Quanto al rapporto tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, si conferma che la titolarità della pensione resta al coniuge superstite. L’art. 13, comma 3, della legge 6 marzo 1987, n. 74 consente al Tribunale di attribuire all’ex coniuge divorziato una quota della pensione, ma tale quota ha natura di assegno alimentare e non trasforma il divorziato in contitolare della prestazione. La eventuale “rinuncia” del coniuge superstite comporta solo il trasferimento del contenuto patrimoniale della pensione, non della titolarità, che rimane formalmente in capo al coniuge superstite, con pagamento integrale all’ex coniuge della quota attribuita.

Infine, si precisa che il sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta da parte del figlio inabile non estingue il diritto alla pensione ai superstiti già in godimento.

Integrazione al minimo

La circolare interpreta l’art. 14-quater, commi 3 e 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, chiarendo che la pensione maggiorata in base a tali disposizioni conserva la natura di pensione superiore al trattamento minimo. La maggiorazione non istituisce un nuovo trattamento minimo più elevato, ma un incremento aggiuntivo per determinati titolari che già percepiscono una pensione integrata al minimo e abbiano il requisito contributivo richiesto.

Ne consegue che, in presenza di due pensioni, una inferiore al minimo e una compresa tra il trattamento minimo e il trattamento minimo maggiorato, l’integrazione al minimo può essere riconosciuta solo sulla pensione effettivamente sotto soglia, in relazione alla situazione reddituale del pensionato. Una volta integrata al minimo tale pensione, sull’altra non spetta più l’aumento ex art. 14-quater, comma 4, poiché il presupposto del diritto all’integrazione viene meno.

Prepensionamento

Sul prepensionamento ex art. 4, comma 5, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337, l’onere a carico delle aziende va calcolato avendo riguardo alla durata effettiva dell’anticipazione di pensionamento di cui il lavoratore beneficia, e non alla sola data di maturazione dell’età pensionabile. Il parametro è quindi il periodo di anticipo effettivamente fruito rispetto al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.

Per il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali, la circolare distingue espressamente la disciplina del settore portuale da quella del settore industriale. Per le aziende portuali, ai fini della quantificazione degli oneri, resta fermo il criterio della retribuzione media mensile degli ultimi dodici mesi di lavoro, come già indicato nelle precedenti istruzioni. Non si applicano i criteri previsti per il settore industriale, che fanno riferimento all’ultima retribuzione rapportata a mese. Inoltre, per tali oneri deve essere applicata l’aliquota contributiva ordinaria IVS vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e non l’aliquota ridotta prevista per le imprese operanti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al settore dell’editoria, si conferma che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto dall’art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono computabili anche i periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati.

Per il prepensionamento dei dipendenti di imprese siderurgiche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 3 luglio 1989, il beneficio dell’ulteriore incremento dell’anzianità contributiva fino al 60° anno di età si applica soltanto alle lavoratrici del settore siderurgico aventi titolo al pensionamento anticipato ai sensi della legge 31 maggio 1984, n. 193, con cessazione del rapporto tra il 50° e il 55° anno di età. La pronuncia non è estensibile ai prepensionamenti ex art. 16, comma 1, della legge n. 155/1981, poiché in tale ipotesi la maggiorazione massima è già pari a 5 anni per lavoratori e lavoratrici, sicché non si verifica la disparità che ha determinato la declaratoria di incostituzionalità.

Invalidità pensionabile

In materia di assegno di invalidità e pensione di inabilità, viene ribadito che il passaggio da una prestazione all’altra, o viceversa, senza soluzione di continuità, comporta il perfezionamento automatico del requisito contributivo nel quinquennio. Il principio discende dalla continuità della tutela previdenziale dell’invalidità disciplinata dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per i soggetti che richiedano un nuovo assegno dopo revoca o mancata conferma del precedente, sono utili anche i periodi di godimento dell’assegno revocato o non confermato nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Quanto alle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro per periodi successivi alla decorrenza della pensione di inabilità, si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984. In tali casi le rate arretrate della pensione sono pagabili solo per l’eventuale importo eccedente le mensilità di retribuzione percepite negli stessi periodi.

La circolare ammette inoltre la revoca della rinuncia condizionata alla prestazione, già formulata dal lavoratore per ottenere lo spostamento della decorrenza della pensione al momento dell’effettiva cessazione dell’attività lavorativa.

Indebiti in materia pensionistica e sanatoria ex art. 52 della legge n. 88/1989

L’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 viene applicato in via sanante a diverse fattispecie di indebito.

È sanabile l’indebito relativo alla pensione sociale concessa a chi era già titolare di altra pensione, quando la mancata dichiarazione della preesistente prestazione dipende da un errore di valutazione su dati ostativi già nella disponibilità dell’Istituto e direttamente verificabili. In questo caso non si ravvisa un comportamento doloso, poiché l’omissione dell’interessato può essere ricondotta al convincimento che la situazione fosse già nota all’ente erogatore.

Non è invece applicabile la sanatoria alle somme trattenute e non riversate a Pubbliche Amministrazioni titolari di rivalsa sui pensionati. In tali casi l’errore non riguarda il diritto alla prestazione né il suo ammontare, ma solo il pagamento a soggetti che sapevano di non averne titolo; il recupero spetta quindi all’amministrazione interessata.

È poi riconosciuta la sanatoria anche agli indebiti sorti per l’evoluzione degli orientamenti dell’Istituto sulle pensioni interessate dall’art. 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Dopo il mutamento di indirizzo imposto dal parere ministeriale, sono emerse posizioni debitorie derivanti dalla precedente “cristallizzazione” degli importi. Poiché l’indebito discende da criteri applicativi adottati dall’Istituto e poi corretti, il recupero rientra nell’ambito applicativo della sanatoria.

Pensione supplementare

La pensione supplementare non può essere trasformata in pensione autonoma di vecchiaia per il solo fatto che il titolare perfezioni successivamente i requisiti nella gestione speciale per gli artigiani. La prestazione resta disciplinata autonomamente dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e i contributi ulteriori possono essere utilizzati solo per la liquidazione di supplementi sulla pensione stessa, non per mutarne la natura.

Sanzioni pecuniarie ex legge n. 544/1988

Le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 si applicano quando la dichiarazione di responsabilità risulti mendace rispetto ai dati già in possesso dell’interessato o comunque conoscibili con la normale diligenza.

La buona fede non è di per sé sufficiente ad escludere la sanzione. Essa può rilevare solo in casi eccezionali, quando l’interessato abbia espressamente manifestato una volontà diversa da quella realmente voluta oppure quando la volontà dichiarata si sia formata su un convincimento erroneo non contrastante con elementi verificabili. La circolare sottolinea che la valutazione deve essere svolta caso per caso, alla luce degli elementi obiettivi disponibili.

È indicato come elemento valutabile, pur non decisivo, la restituzione spontanea e immediata delle somme indebitamente percepite appena il pensionato si sia accorto dell’errore. Non si applica comunque la sanzione quando il soggetto ha compilato correttamente la dichiarazione di responsabilità, ma l’indebito deriva da errori dell’ufficio pagatore nella corresponsione di maggiorazioni sociali o aumenti della pensione sociale.

Decorrenza degli interessi legali

Per gli ulteriori arretrati derivanti dalla ricostituzione della pensione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 17 maggio 1989, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di parte, e non dalla originaria domanda di ricostituzione della pensione.

Rate maturate e non riscosse

La circolare chiarisce che le rate di pensione maturate e non riscosse entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili secondo le regole del diritto civile successorio. La domanda di liquidazione non attribuisce automaticamente la qualità di erede, ma se è proposta da chi ha effettivamente tale qualità integra accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c., con assunzione dei relativi diritti e oneri.

Viene distinta la titolarità del diritto alla riscossione dalla legittimazione materiale a ricevere il pagamento con effetto liberatorio per l’Istituto, legittimazione che l’art. 90, ultimo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 attribuisce al coniuge superstite, e in mancanza di questi al tutore dei figli minori o, in assenza anche di tali soggetti, agli eredi legittimi o testamentari.

Se, prima dell’esecuzione del pagamento, altri soggetti aventi titolo secondo le norme successorie chiedono la liquidazione, il pagamento deve essere effettuato anche a loro favore. Per i ratei di un pensionato titolare di pensione parzialmente integrata e deceduto nel corso dell’anno, la somma spettante agli eredi va calcolata nella stessa misura che sarebbe spettata al pensionato se fosse rimasto in vita, salvo che vi sia stata una diversa variazione della situazione reddituale per cause diverse dal decesso e idonea a incidere sulla quota di integrazione.

Punti principali

Pensione ai superstiti

Si precisa che la rinuncia alla pensione di reversibilità non è ammissibile, poiché il diritto ha natura personale e indisponibile. I contributi figurativi per servizio militare ex art. 49 della legge n. 153/1969 sono utili anche per superstiti di assicurati deceduti prima del 1 maggio 1969, con riconoscimento del diritto, se i requisiti erano perfezionati al decesso, a decorrere dal 1 maggio 1969 e nei limiti della prescrizione decennale. In caso di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, la titolarità della pensione resta al coniuge superstite, mentre all’ex coniuge può essere attribuita dal Tribunale una quota avente natura alimentare. Il sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta da parte del figlio inabile non fa cessare il diritto alla pensione ai superstiti.

Integrazione al minimo

Le pensioni maggiorate ai sensi dell’art. 14-quater, commi 3 e 4, della legge n. 33/1980 non perdono la natura di pensioni superiori al trattamento minimo. Pertanto, quando un soggetto è titolare di due pensioni, di cui una inferiore al minimo e l’altra maggiorata ai sensi della norma citata, l’integrazione al minimo può riguardare solo la pensione effettivamente sotto minimo. Se questa viene integrata, sull’altra pensione non spetta più l’aumento ex art. 14-quater, comma 4, per venire meno il presupposto del diritto all’integrazione.

Prepensionamento

Per il contributo dovuto dalle aziende ex art. 4, comma 5, del D.L. n. 337/1989, il periodo rilevante coincide con la durata effettiva dell’anticipazione del pensionamento rispetto al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. Per i lavoratori portuali, ai fini del calcolo degli oneri, va presa la retribuzione media mensile degli ultimi dodici mesi e non l’ultima retribuzione; inoltre si applica l’aliquota contributiva ordinaria IVS vigente alla data di risoluzione del rapporto, non quella ridotta per le imprese del Mezzogiorno. Sono confermati, per il settore editoria, i periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati ai fini del requisito contributivo. La sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989 sull’incremento dell’anzianità contributiva fino a 60 anni di età si applica solo alle lavoratrici del settore siderurgico aventi titolo al pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 193/1984, non ai prepensionamenti ex art. 16 della legge n. 155/1981.

Invalidità pensionabile

Nel passaggio tra assegno di invalidità e pensione di inabilità, e viceversa, il requisito contributivo nel quinquennio si considera automaticamente perfezionato se la sostituzione avviene senza soluzione di continuità. Analogamente, per gli ex titolari di assegno revocato o non confermato, sono utili i periodi di godimento dell’assegno durante i quali non sia stata svolta attività lavorativa. Le retribuzioni corrisposte per periodi successivi alla decorrenza della pensione di inabilità determinano l’applicazione del divieto di cumulo, con pagamento degli arretrati solo per la parte eventualmente eccedente tali retribuzioni. È inoltre ammessa la revoca della rinuncia condizionata, con conseguente spostamento della decorrenza della pensione al momento dell’effettiva cessazione dell’attività lavorativa.

Indebiti e sanatoria ex art. 52 della legge n. 88/1989

La sanatoria si applica al caso del pensionamento sociale attribuito a soggetti che non hanno dichiarato di essere già titolari di altra pensione, perché l’errore è imputato a dati ostativi già in possesso dell’Istituto. Non si applica invece alle trattenute dovute a Pubbliche Amministrazioni aventi titolo di rivalsa, poiché l’errore non riguarda il diritto alla prestazione ma solo il trasferimento di somme a soggetti terzi. È invece applicabile la sanatoria agli indebiti sorti per il diverso orientamento dell’Istituto sulle pensioni interessate dall’art. 3 della legge n. 140/1985, poiché derivanti da precedenti criteri amministrativi poi rettificati.

Pensione supplementare

La pensione supplementare non può essere trasformata in pensione autonoma di vecchiaia anche se, successivamente, il titolare perfeziona i requisiti nella gestione speciale artigiani. La sua disciplina resta autonoma e i contributi successivi possono dar luogo solo a supplementi della stessa prestazione.

Sanzioni pecuniarie ex legge n. 544/1988

Le sanzioni pecuniarie si applicano quando la dichiarazione di responsabilità è mendace rispetto ai dati conosciuti o conoscibili dall’interessato. La buona fede non esclude automaticamente la sanzione: la rilevanza scriminante è riconosciuta solo in ipotesi eccezionali, di errore reale e non contrastante con elementi verificabili con normale diligenza. Non si applica la sanzione quando il pensionato ha compilato correttamente la dichiarazione ma l’indebito deriva da errori dell’ufficio pagatore nell’erogazione di maggiorazioni sociali o aumenti della pensione sociale.

Interessi legali e rate maturate e non riscosse

Sugli ulteriori arretrati spettanti per ricostituzione della pensione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 283/1989, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda dell’interessato. Quanto alle rate di pensione maturate e non riscosse, il richiedente acquista la legittimazione alla riscossione secondo la qualità prevista dall’ordinamento successorio; la domanda di liquidazione integra accettazione tacita dell’eredità se è proposta da chi abbia qualità di erede. Le somme entrano nell’asse ereditario e vanno corrisposte agli eredi secondo il diritto comune. Se il pensionato deceduto era titolare di pensione parzialmente integrata, gli eredi hanno diritto alla medesima misura che sarebbe spettata al de cuius, salvo diversa variazione reddituale indipendente dal decesso.

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