Sentenza del 18/02/2020 n. 896 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Avviso di accertamento - Intervenuta conciliazione - Cessazione materia del contendere - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre l'estinzione del giudizio, essendosi verificata la totale eliminazione della controversia per effetto della conciliazione. La pronuncia segue il principio giurisprudenziale che richiede la piena e irrevocabile soddisfazione del diritto esercitato perché l'estinzione sia pronunciata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una conciliazione intervenuta tra le parti, è venuta meno la controversia relativa all'avviso di accertamento. La regola vuole che si dichiari la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio solo quando la conciliazione abbia eliminato totalmente le ragioni di contrasto, determinando il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire. Per la parte che ha promosso il giudizio è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto fatto valere, in modo che non residui alcuna utilità di una pronuncia di merito.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, sentenza n. 4034/2007
Conferma il principio secondo cui la conciliazione determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente le ragioni di contrasto e l'interesse alla decisione giudiziale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1950/2003
Sottolinea che per la parte che ha agito in giudizio la situazione sopravvenuta deve soddisfare pienamente e irretrattabilmente il diritto esercitato, perché possa parlarsi di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere per conciliazione richiede l'eliminazione totale delle ragioni di contrasto: se l'accordo è parziale, il giudizio non si estingue.
- Spetta a chi chiede l'estinzione dimostrare che la conciliazione ha soddisfatto pienamente e irretrattabilmente il diritto fatto valere (es. pagamento integrale, rinuncia formale, atto transattivo chiaro).
- Accordi condizionati, temporanei o soggetti a revoca non costituiscono, di norma, causa di cessazione della materia del contendere.
- Se la conciliazione incide solo su aspetti accessori o procedurali e resta controverso il cuore della pretesa tributaria, non si può estinguere il processo.
- Il giudice deve verificare l'effettiva estinzione dell'interesse ad agire; in presenza di interessi pubblici o diritti di terzi la cessazione potrebbe non essere disposta.
- Per maggiore certezza pratico-processuale è consigliabile formalizzare la transazione con clausole di liberatoria esplicita e, se necessario, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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