Sentenza del 12/06/2017 n. 4188 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di Accertamento - Notifica a società cancellata dal Registro Imprese - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta e l’avviso di accertamento è stato dichiarato nullo, in quanto notificato a una società già estinta. Il differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione si applica soltanto alle società la cui richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, o successivamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle imprese dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario. La cancellazione determina l’immediata estinzione della società, con conseguente perdita della capacità di essere destinataria di atti e di essere convenuta in giudizio. Il differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non è stato ritenuto applicabile, poiché ha natura sostanziale, non procedurale, non è norma interpretativa e non opera retroattivamente.
Norme richiamate
Art. 2495, secondo comma, codice civile
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società.
Per le cancellazioni soggette alla disciplina previgente, l’estinzione è immediata e impedisce di notificare validamente atti alla società o di convenirla in giudizio.
Art. 4 del d.lgs. 6/2003
La riforma del diritto societario ha stabilito che la cancellazione dal Registro delle imprese comporta l’immediata estinzione della società, anche se residuano rapporti giuridici non definiti.
Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma introduce un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, ma ha natura sostanziale e non retroattiva; si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto a una società occorre verificare la sua eventuale cancellazione dal Registro delle imprese e la data della relativa richiesta.
- Se la società era già estinta secondo la disciplina applicabile, un avviso di accertamento intestato e notificato direttamente alla società è nullo per carenza della capacità giuridica e processuale del destinatario.
- Il differimento quinquennale previsto dal d.lgs. n. 175/2014 non può essere applicato retroattivamente alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014.
- La presenza di rapporti tributari o patrimoniali ancora pendenti non impedisce necessariamente l’estinzione della società; tali rapporti devono essere fatti valere nei confronti dei soggetti eventualmente legittimati secondo le regole applicabili, non notificando l’atto alla società estinta.
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