Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2631/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Vanvitelli – sede di Napoli); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Vanvitelli – sede di Napoli); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Vanvitelli – sede di Napoli); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, prove e atti della selezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti regolatori e preparatori della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, contestando in particolare il D.M. n. 1115/2025 e la disciplina delle fasce e dei bonus della graduatoria, la valorizzazione dei voti rifiutati, la mancata considerazione delle insufficienze nel punteggio complessivo, la mancata adozione di cautele idonee a garantire anonimato e par condicio durante le prove, la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti, l'asserito eccesso di delega e le disparità derivanti dall'esclusione dalla riforma delle università non statali e dei corsi in lingua inglese. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. La ricorrente, pur essendo stata inserita nella graduatoria e immatricolata in una sede di Medicina, non ha ottenuto la prima preferenza, costituita dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. Ha dedotto anche un pregiudizio derivante dal mutamento sopravvenuto delle regole e dalla possibilità che una diversa disciplina della graduatoria le avrebbe consentito una migliore assegnazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In ordine al fumus, ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca un sistema articolato in sezioni e fasce, con bonus differenziati, volto a bilanciare la copertura dei posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La graduazione delle posizioni, inclusa la preferenza per chi aveva accettato un voto sufficiente al primo appello rispetto a chi lo aveva rifiutato e lo aveva recuperato dopo un esito non utile al secondo appello, è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il sistema è stato considerato non manifestamente irragionevole né sproporzionato e riconducibile alla discrezionalità tecnica ministeriale. La ricorrente aveva ottenuto una sola sufficienza e aveva potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; pertanto, l'eventuale caducazione di tale disciplina avrebbe comportato la sua esclusione dalla graduatoria, con difetto di interesse concreto e attuale all'impugnazione. È stata inoltre rilevata l'assenza di prova di resistenza, non essendo dimostrato che, senza le illegittimità denunciate, la ricorrente avrebbe conseguito l'assegnazione alla sede preferita. La censura sul mutamento delle regole è stata ritenuta ipotetica e controfattuale. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti non è stata ritenuta illegittima, poiché il nuovo sistema presuppone l'avvio del percorso formativo già nel primo semestre e consente l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi, secondo le esigenze organizzative degli atenei. Non è stato ravvisato, allo stato cautelare, né eccesso di delega né contrasto con il d.lgs. n. 71/2025. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma a determinate categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese è stata ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato e a obiettive esigenze organizzative. Quanto al periculum, la ricorrente era già inserita nella graduatoria e immatricolata a Medicina; la mancata assegnazione alla sede preferita non è stata ritenuta un danno grave e irreparabile. Il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro di spese, oltre accessori se dovuti, in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato, compensando le spese con le due università costituite autonomamente. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria, mediante pubblici proclami sul sito del MUR, entro 20 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo primario della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e disciplina l'ammissione al secondo semestre, il conseguimento dei crediti formativi e la formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema di sezioni e fasce della graduatoria, i bonus di fascia, la valorizzazione di alcune votazioni rifiutate e le modalità di utilizzo dei posti residui.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina le modalità di accesso ai corsi di laurea interessati per l'a.a. 2025/2026 ed è impugnato anche per la mancata previsione di cautele a tutela dell'anonimato e della par condicio.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • D.M. n. 600 del 7 agosto 2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria destinati agli studenti UE e non UE.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega è stata ritenuta infondata in sede cautelare, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e formative.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non direttamente riferibile alla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile, assicurando il bilanciamento tra effettività della tutela e contraddittorio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un sistema di graduatoria che suddivide i candidati in fasce sulla base del numero delle prove sufficienti e delle modalità con cui esse sono state conseguite, attribuendo bonus differenziati per preservare l'ordine di priorità derivante dalle regole originarie, non è manifestamente irragionevole o sproporzionato se persegue il bilanciamento tra copertura dei posti, tutela dell'affidamento e parità di trattamento.
  • Quando una disciplina sopravvenuta consente a un candidato di accedere a una graduatoria altrimenti preclusa dalla disciplina originaria, il candidato non ha un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento della disciplina più favorevole se tale annullamento comporterebbe la sua esclusione dalla procedura; non è possibile pretendere selettivamente i soli effetti favorevoli della disciplina impugnata.
  • La mancata assegnazione della sede indicata come prima preferenza non dimostra, di per sé, la fondatezza della pretesa a una diversa assegnazione: occorre fornire la prova di resistenza, dimostrando che, eliminando le illegittimità denunciate, il candidato avrebbe conseguito una posizione utile per quella sede.
  • Il mutamento delle regole di formazione della graduatoria, intervenuto dopo lo svolgimento delle prove ma senza incidere sui programmi, sulle modalità di esame o sui criteri di valutazione comuni a tutti i candidati, può rientrare nella discrezionalità amministrativa e tecnica relativa alla successiva valorizzazione dei risultati, purché non alteri irragionevolmente la par condicio e l'affidamento.
  • Nel nuovo sistema di accesso ai corsi universitari, la mancata immediata utilizzazione di tutti i posti residui mediante ulteriori scorrimenti non è necessariamente illegittima quando gli studenti siano già impegnati nel percorso formativo e la disciplina consenta di destinare i posti a trasferimenti, passaggi o iscrizioni agli anni successivi, in funzione delle esigenze organizzative e didattiche degli atenei.
  • La notifica per pubblici proclami nei confronti di una platea numerosa di controinteressati deve assicurare effettiva conoscibilità dell'azione mediante l'indicazione o l'allegazione dell'elenco nominativo dei destinatari; la pubblicazione non può ridursi a una mera comunicazione generica sul sito istituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.