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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40063/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili per tardività i reclami ex art. 35-bis presentati dal detenuto. Il ricorrente lamentava che il ritardo nel proporre i reclami fosse dovuto al rifiuto del Direttore dell'istituto penitenziario a fornire copie cartacee dei file contenenti l'impugnazione, e deduceva erronea applicazione degli artt. 666 e 175 c.p.p.; implicitamente chiedeva la restituzione nel termine (rimessione in termini) considerata la resistenza dell'Amministrazione penitenziaria a fornire le copie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per a-specificità, rilevando che il motivo di cassazione riproponeva ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito senza confrontarsi con le sue motivazioni. Il Tribunale ha osservato che il mancato rilascio della stampa del file non impediva la presentazione, nei termini, di un reclamo manoscritto e che il corretto rimedio, ove necessario, sarebbe stato l'istanza di rimessione (restituzione) nel termine, non esperita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis c.p.p. (reclami del detenuto)

    I reclami ex art. 35-bis devono essere proposti nei termini di legge; la tardività senza adeguata giustificazione rende i reclami inammissibili. La Corte ha ritenuto che il reclamo manoscritto avrebbe potuto essere presentato nei termini anche senza la copia stampata.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per il procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza; la Corte ha però ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione prospettata non fossero specifiche né capaci di confutare le motivazioni del giudice di merito.

  • art. 175 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità delle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto che la deduzione invocasse un errore dell'applicazione di tale norma in modo specifico e risolutorio.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. (inammissibilità per a-specificità)

    La Corte ha applicato il criterio di specificità previsto dall'art. 591, comma 1, lett. c), escludendo il ricorso per cassazione che non affronta in modo puntuale e correlato le ragioni del giudice impugnato.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)

    In caso di inammissibilità del ricorso per motivi a-specifici, la norma consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto una somma a titolo di ammenda nella Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio che l'irritualità dell'impugnazione può integrare profili di colpa giustificativi dell'applicazione di una sanzione economica; la Corte ha applicato tale orientamento nell'irrogare la somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • La Cassazione richiede motivi di ricorso specifici e confrontati con le motivazioni del giudice di merito: riproporre ragioni già esaminate senza confutare le argomentazioni della decisione impugnata comporta inammissibilità per a-specificità.
  • Se il ritardo nella proposizione di un reclamo è dovuto a impedimenti materiali (es. rifiuto dell'Amministrazione penitenziaria a fornire copie), il rimedio corretto è chiedere la rimessione in termini al giudice competente e/o documentare tempestivamente l'impedimento; l'assenza di tale rimedio o prova può giustificare la declaratoria di tardività.
  • Il detenuto può presentare atti manoscritti nei termini quando non riesce ad ottenere copie cartacee; l'impossibilità deve essere adeguatamente documentata per avere efficacia giustificativa.
  • Le istanze di restituzione nel termine (rimessione) vanno esperite con precisione procedurale e tempestività: l'impugnazione che si limiti a lamentare il ritardo senza avere esperito o chiesto formalmente la rimessione rischia l'inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa nell'impugnazione è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda, soprattutto se l'impugnazione risulta irrituale o priva di specificità.

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