Regolamento (UE) 2016/93
Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento abroga una serie di decisioni e un regolamento dell’acquis di Schengen ritenuti obsoleti, perché sostituiti da atti successivi o divenuti privi di effetti. L’obiettivo dichiarato è migliorare la trasparenza e la certezza del diritto, in linea con la strategia "Legiferare meglio". Il testo non disciplina nuove procedure di merito, ma interviene come atto di pulizia normativa. L’abrogazione riguarda principalmente materia visti, frontiere esterne, riammissione, lotta all’immigrazione irregolare e prove tecniche del SIS II.
Abrogazione di una serie di atti obsoleti dell’acquis di Schengen, per semplificare e chiarire il quadro normativo dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito dell’acquis di Schengen e riguarda gli Stati membri partecipanti a tale acquis, con gli adattamenti previsti per Danimarca, Regno Unito, Irlanda e per i paesi associati Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). Non introduce nuovi obblighi sostanziali in materia di visti, frontiere, riammissione, immigrazione irregolare o SIS II, ma dispone l’abrogazione di specifici atti ormai privi di utilità perché superati da normativa successiva o esauriti nei loro effetti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen
Il regolamento ha una funzione essenzialmente di riordino normativo: abroga una serie di atti Schengen ormai obsoleti, per migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione e rafforzare la certezza del diritto. Nei considerando si evidenzia che gli atti soppressi erano divenuti superflui perché temporanei, oppure perché i loro contenuti erano stati assorbiti da discipline successive più complete.
Finalità e contesto
La ratio dell’intervento si colloca nella strategia dell’Unione di "Legiferare meglio". Il legislatore sottolinea che gli atti obsoleti dell’acquis di Schengen devono essere rimossi dal corpus normativo quando non servono più, così da evitare sovrapposizioni e rendere più leggibile la disciplina applicabile a visti, frontiere, riammissione, immigrazione irregolare e SIS II.
Atti abrogati
L’articolo 1 contiene l’elenco tassativo degli atti soppressi. Si tratta di decisioni del comitato esecutivo Schengen e di un regolamento del Consiglio, richiamati per materia nei considerando:
- politica in materia di visti e consultazione preliminare tra Stati membri;
- scambio di statistiche e informazioni sulle frontiere esterne;
- rilascio dei visti Schengen e accordi di rappresentanza;
- mezzi di prova e indizi nel quadro degli accordi di riammissione;
- misure per l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne;
- rimpatrio e difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni da parte di paesi terzi;
- apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti visto;
- lotta contro l’immigrazione illegale;
- impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
- funzionari di collegamento;
- prove tecniche del SIS II, attraverso l’abrogazione del regolamento (CE) n. 189/2008.
Ragioni dell’abrogazione
Per ciascun atto il preambolo indica la causa dell’obsolescenza. In sintesi:
- alcune decisioni sono superate dal regolamento (CE) n. 810/2009, che ha introdotto un codice dei visti e nuove regole su consultazione preliminare, rappresentanza, timbro sui passaporti e rilascio dei visti;
- altre sono superate dal regolamento (CE) n. 767/2008 sul VIS;
- altre ancora risultano assorbite dal regolamento (CE) n. 2007/2004 su Frontex, dal regolamento (CE) n. 562/2006 sul codice frontiere Schengen, dal regolamento (CE) n. 377/2004 sulla rete dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e dalla decisione 2009/371/GAI su Europol;
- le disposizioni sugli indizi e sui mezzi di prova in materia di asilo risultano superate dal regolamento (CE) n. 343/2003 e dal regolamento (CE) n. 1560/2003;
- il regolamento (CE) n. 189/2008 ha esaurito i suoi effetti dal 9 aprile 2013, data di operatività del SIS II.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento si inserisce nell’acquis di Schengen e segue il regime di partecipazione differenziata degli Stati membri e degli Stati associati. In particolare:
- la Danimarca non partecipa, salvo eventuale decisione di recepimento nel termine previsto dal protocollo n. 22;
- Regno Unito e Irlanda non partecipano né sono vincolati;
- Islanda e Norvegia sono coinvolte come Stati associati Schengen;
- Svizzera e Liechtenstein sono coinvolti in base ai rispettivi accordi e protocolli di associazione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri, secondo i trattati.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo ha rilievo soprattutto sul piano della ricostruzione normativa: segnala che gli atti elencati non devono più essere utilizzati come base giuridica autonoma. In pratica, per le materie indicate occorre fare riferimento alla normativa UE successiva espressamente richiamata nei considerando, in particolare al codice visti, al VIS, al codice frontiere Schengen, alle norme su Frontex, ai regimi di asilo e ai meccanismi di cooperazione contro l’immigrazione irregolare.
Disposizioni principali
Abrogazione degli atti obsoleti
L’articolo 1 abroga espressamente una serie di atti dell’acquis di Schengen: le decisioni SCH/Com-ex (95) PV 1 riv., SCH/Com-ex (95) 21, SCH/Com-ex (96) 13 riv., SCH/Com-ex (97) 39 riv., SCH/Com-ex (98) 1 2a rev., SCH/Com-ex (98) 18 riv., SCH/Com-ex (98) 21, SCH/Com-ex (98) 37 def. 2, SCH/C (98) 117, SCH/Com-ex (98) 59 riv., SCH/Com-ex (99) 7 2a rev., nonché il regolamento (CE) n. 189/2008 relativo alle prove tecniche del SIS II.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Razionalizzazione dell’acquis di Schengen
Nei considerando si afferma che gli atti abrogati non sono più pertinenti perché di natura temporanea oppure perché il loro contenuto è stato recepito in atti successivi, tra cui il codice visti, il regolamento VIS, il codice frontiere Schengen, la disciplina su Frontex, il quadro sui funzionari di collegamento e le norme in materia di asilo e riammissione.
Partecipazione differenziata degli Stati
Il preambolo chiarisce che la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento e non è vincolata, salvo eventuale decisione di recepimento ai sensi del protocollo n. 22; il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano né sono vincolati; Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein rientrano invece nello sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.
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