Regolamento (UE) 2016/62
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/62 della Commissione, del 20 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli e di diritti di importazione presentate all’inizio di gennaio 2016 per alcuni contingenti tariffari del settore avicolo. La misura si rende necessaria perché, per taluni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2016. Il regolamento richiama le basi giuridiche dell’OCM unica e delle norme comuni di gestione dei contingenti tariffari. Entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli e diritti di importazione relative ad alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2016 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame. Riguarda i quantitativi richiesti per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 e si applica ai contingenti per i quali le domande eccedono i quantitativi disponibili. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Coefficiente di attribuzione per contingenti tariffari nel settore del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/62 della Commissione disciplina la ripartizione proporzionale dei quantitativi richiesti nell’ambito di specifici contingenti tariffari per il pollame, quando le domande superano la disponibilità. La misura riguarda il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2016 e si fonda sulle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e sulla disciplina comune di gestione dei contingenti tariffari.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 616/2007, che ha aperto contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1301/2006, che stabilisce regole comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a titoli di importazione.
Ambito applicativo
La disciplina si applica alle domande di:
- titoli di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2016 per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2016;
- diritti di importazione presentate nello stesso arco temporale e per lo stesso sottoperiodo.
Il regolamento interviene solo per i contingenti in cui i quantitativi richiesti sono superiori ai quantitativi disponibili. In tali casi, viene fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi domandati.
Regola sostanziale: applicazione dei coefficienti di attribuzione
L’articolo 1 distingue tra due categorie di domande:
- per le domande di titoli di importazione, si applicano i coefficienti indicati nella parte A dell’allegato;
- per le domande di diritti di importazione, si applicano i coefficienti indicati nella parte B dell’allegato.
L’allegato riporta, per ciascun gruppo e numero d’ordine, i coefficienti percentuali da utilizzare. In alcuni casi il coefficiente è indicato con un trattino, a significare assenza di attribuzione per quel contingente o gruppo nel periodo considerato.
Allegato: valori dei coefficienti
La parte A dell’allegato contiene i coefficienti relativi ai titoli di importazione per i gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, con valori specifici per i numeri d’ordine elencati. La parte B contiene i coefficienti relativi ai diritti di importazione per il gruppo 5A. I valori sono espressi in percentuale e sono vincolanti per il rilascio nei rispettivi contingenti.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di garantire l’efficacia immediata della misura. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione dei coefficienti di attribuzione
Per le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2016, si applicano i coefficienti indicati nella parte A dell’allegato. Per le domande di diritti di importazione presentate per lo stesso sottoperiodo, si applicano i coefficienti indicati nella parte B dell’allegato.
Contesto dei contingenti tariffari nel settore del pollame
Il regolamento interviene sui contingenti tariffari annui aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi, nei casi in cui le domande superano i quantitativi disponibili.
Base di calcolo dei coefficienti
I coefficienti sono fissati in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 per i titoli di importazione e, per i diritti di importazione, dell’articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/61
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/84
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/93
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/94
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/95
- Regolamento · 20 gen 2016Regolamento (UE) 2016/96
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →