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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27961/2020 del 07/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2005, con cui si contestava alla società di avere erogato corrispettivi a soggetti non residenti omettendo di operare e versare le ritenute del 30% previste dall'art. 25, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, carenze probatorie (assenza di attestati delle autorità fiscali estere per alcune prestazioni, produzione in alcuni casi di sola autocertificazione, incongruenze tra importi) e censurava la motivazione della C.T.R.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza di appello era stata notificata all'ufficio periferico dell'Agenzia il 9 novembre 2012 e il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 9 gennaio 2013, oltre il termine breve di 60 giorni che si è esaurito l'8 gennaio 2013. Perciò i motivi di merito non sono stati esaminati. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio in favore della resistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, secondo comma

    Prevede l'obbligo per il sostituto d'imposta di operare la ritenuta sui corrispettivi corrisposti a non residenti salvo che ricorrano condizioni che esentano dall'applicazione (es. regime convenzionale). Nel caso, l'Agenzia contestava la mancata applicazione della ritenuta del 30% sui compensi erogati.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa

    Stabilisce che documenti non prodotti in risposta a richieste dell'Ufficio non possono essere valorizzati a favore del contribuente; la Corte segnala che taluni documenti prodotti tardivamente o non prodotti in risposta al questionario potevano essere esclusi dall'esame probatorio.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 75

    Rinvio all'applicazione delle convenzioni internazionali rese esecutive in Italia: se la Convenzione prevede un trattamento diverso e più favorevole, questo può trovare applicazione, ma richiede la documentazione probatoria (es. attestato dell'autorità fiscale estera) e il rispetto delle condizioni previste.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 5

    Fondamento per il motivo di cassazione relativo all'omessa motivazione su fatti decisivi: l'Agenzia aveva dedotto che la C.T.R. non si era adeguatamente pronunciata su questioni probatorie. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito per ragioni di inammissibilità temporale del ricorso.

  • cod. proc. civ., art. 325

    Disciplinando il termine "breve" per il ricorso per cassazione, ha reso possibile dichiarare l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia in quanto depositato oltre i 60 giorni dalla notificazione della sentenza d'appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11

    Attribuiscono la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato (uffici periferici dell'Agenzia). La Corte ha precisato che la notificazione può essere valida anche presso l'ufficio periferico che ha emesso l'atto, ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • cod. civ., artt. 2203 e 2204

    Richiamati a titolo analogico per spiegare il modello di rappresentanza e la possibilità di considerare gli uffici periferici come organi rappresentativi dell'Agenzia in giudizio.

Massime di principio

  • Verificare sempre la tempestiva notificazione degli atti e delle sentenze: la decorrenza del termine breve per ricorso in Cassazione è vincolante e la tardività determina l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Nel contenzioso tributario contro l'Agenzia delle Entrate, la notifica della sentenza di appello può validamente essere eseguita anche presso l'ufficio periferico che ha emesso l'atto; dunque le notifiche vanno monitorate sia alla sede centrale sia agli uffici periferici.
  • Per fruire del regime convenzionale (esenzione o riduzione delle ritenute) non basta l'autocertificazione del percipiente: è generalmente necessario l'attestato dell'autorità fiscale estera che certifichi la residenza fiscale e l'imponibilità nel paese estero.
  • I documenti non prodotti in risposta agli inviti d'ufficio o prodotti tardivamente possono essere esclusi ai fini probatori (art. 32 d.P.R. 600/1973); conviene rispondere completamente e tempestivamente ai questionari e conservare la documentazione ufficiale.
  • In presenza di discrepanze tra dati autodichiarati e documentazione ufficiale (es. Modello 770 vs. certificazioni estere) occorre fornire chiarimenti e documenti probatori precisi e temporalmente pertinenti all'anno contestato.
  • Se la discussione verte su questioni probatorie e di motivazione della sentenza, la parte deve curare sia la tempestività delle impugnazioni sia il corretto deposito delle prove nelle fasi procedurali per evitare l'esclusione per irrilevanza o tardività.

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