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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27965/2020 del 07/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva confermato la quantificazione della plusvalenza in Lit. 1.800.000.000 derivante dalla regolarizzazione della società di fatto e successivo conferimento d'azienda. I motivi principali di cassazione erano: (1) la sentenza avrebbe erratamente ritenuto equivalente l'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro con quello relativo alle imposte dirette, impedendo all'Amministrazione di provare una diversa entità della plusvalenza; (2) insufficiente valutazione delle allegazioni probatorie dell'Ufficio circa la costituzione della società di fatto e il conferimento d'azienda, circostanze rilevanti per la diversa quantificazione della plusvalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondate congiuntamente le censure. Ha affermato il principio che per la determinazione della plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette non è utilizzabile il criterio basato sul valore ai fini dell'imposta di registro, dovendosi invece fare riferimento alla situazione reddituale dell'impresa (scritture contabili o altri elementi presuntivi). La Corte ha inoltre censurato l'impugnata sentenza per avere omesso di esaminare le prove contabili e le ulteriori allegazioni dell'Ufficio. Sono state respinte l'istanza di rinvio per la morte del resistente (considerata irrilevante nel processo di cassazione, con tempo più che congruo per la costituzione degli eredi) e sono state dichiarate inutilizzabili le due sentenze depositate tardivamente dal controricorrente per difetti formali. La sentenza della Commissione è stata cassata e la causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà anche regolare le spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: la decisione deve consentire alle parti, e in particolare all'Amministrazione, di provare la diversa entità della pretesa fiscale; la Corte ha ritenuto che l'impugnata sentenza abbia illegittimamente precluso questa possibilità

  • D.P.R. n. 597/1973, art. 12, lett. A)

    Norma rilevante nel quadro delle imposte dirette citata nel motivo; la Corte precisa che la determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette richiede analisi della situazione reddituale dell'impresa e non può limitarsi al valore usato per l'imposta di registro

  • D.P.R. n. 597/1973, art. 13

    Richiamato nel contesto della disciplina delle imposte dirette per sottolineare la differenza di criteri rispetto all'imposta di registro

  • D.P.R. n. 597/1973, art. 54, ultimo comma

    Ulteriore richiamo normativo nell'ambito delle imposte dirette; la sentenza afferma che non può essere automaticamente traslato l'imponibile determinato ai fini del registro alle imposte dirette

  • art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3

    Vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto: il ricorso invocava tale motivo e la Corte l'ha ritenuto rilevante in relazione all'erronea equivalenza tra imponibili per registro e imposte dirette

  • art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5

    Vizio per insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi: la Corte ha accolto la censura relativa alla mancata considerazione delle allegazioni probatorie dell'Ufficio

  • art. 372 cod. proc. civ., secondo comma

    Regole sul deposito dei documenti in udienza: la Corte ha ritenuto inammissibili le sentenze depositate dal resistente perché il deposito non è avvenuto nei termini e senza attestazione di conformità e passaggio in giudicato

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 75 e 76

    Norme che disciplinano il rinvio del giudizio in caso di cassazione di decisione della Commissione tributaria centrale: la causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 4209/2019 e Sent. n. 12131/2019)

    Principi già affermati dalla Corte: per le imposte dirette la base imponibile va determinata con riferimento alla situazione reddituale e alle scritture contabili, non sul criterio basato sul valore per l'imposta di registro; tali precedenti sono richiamati e confermati

Massime di principio

  • La determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette deve riferirsi alla situazione reddituale dell'impresa (scritture contabili e altri elementi probatori), non al valore assunto ai fini dell'imposta di registro
  • La semplice valorizzazione ai fini dell'imposta di registro non è automaticamente determinativa per le imposte dirette: l'Amministrazione può e deve provare l'effettiva entità della plusvalenza con mezzi idonei
  • La mancata o insufficiente considerazione delle prove contabili o delle allegazioni decisive da parte del giudice tributario costituisce motivo di cassazione per insufficiente motivazione
  • Documenti depositati in udienza devono rispettare le prescrizioni formali (termine di deposito, attestazione di conformità all'originale, indicazione del passaggio in giudicato, ove rilevante) per essere utilizzabili
  • Nel processo di cassazione la morte della parte non sospende automaticamente il procedimento e la istanza di rinvio può essere respinta se è trascorso un tempo ragionevole per la costituzione degli eredi
  • In caso di cassazione di decisione della Commissione tributaria centrale, la controversia viene rimessa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente, che dovrà riesaminare le questioni di merito tenendo conto dei principi richiamati

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