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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12884/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna rilevando che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato direttamente all'imputato il 12 maggio 2025 mentre l'udienza di gravame si è celebrata il 3 giugno 2025, quindi con un termine per comparire inferiore ai quarantagiorni previsti dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; deduce nullità ex art. 178, lett. c) e violazione degli artt. 180 e 601 c.p.p. Il secondo motivo contestava il vizio di motivazione per omissione di valutazione della predetta nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha applicato la disciplina di cui all'art. 601, comma 3 (termine a comparire di quarantagiorni) agli atti di impugnazione proposti dopo il 1° luglio 2024; verificato che l'appello era stato proposto l'11 marzo 2025, ha ritenuto applicabile il termine di 40 giorni. Pur essendovi stata una notifica al difensore il 26 marzo 2025, la notifica a mani dell'imputato risulta effettuata il 12 maggio 2025, in violazione del termine, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato. La nullità era stata eccepita tempestivamente con conclusioni scritte depositate il 16 maggio 2025. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen., comma 3

    termine a comparire non poteva essere inferiore a quarantagiorni

    È stato interpretato come norma applicabile agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024 in poi; impone che la notifica per comparire in appello consenta all'imputato almeno 40 giorni prima dell'udienza, e la sua violazione determina una nullità collegata all'intervento dell'imputato

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata quale causa di nullità invocata per la violazione del termine a comparire; la Corte ha ricondotto la nullità al regime previsto da questa disposizione

  • art. 180 cod. proc. pen.

    La nullità relativa all'intervento dell'imputato è rilevabile o eccepibile entro i termini indicati dall'art. 180; nel caso di specie la difesa ha eccepito la nullità tempestivamente, prima della deliberazione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)

    Norma che ha introdotto la modifica al 601 c.p.p. fissando il termine di quarantagiorni per comparire in appello; la Corte ne ha richiamato l'effetto applicativo

  • Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi) e Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024 (Cirelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per confermare che l'art. 601, comma 3, è applicabile agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024 e per definire la natura e i termini di rilevazione delle nullità conseguenti alla violazione del termine a comparire

Massime di principio

  • Se l'appello è stato proposto dopo il 1° luglio 2024, si applica il termine minimo di comparizione di 40 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.
  • La notifica personale all'imputato entro il termine dei 40 giorni è decisiva: una notifica precedente all'avvocato non sempre assorbe o sanifica la violazione rispetto al termine di comparire dell'imputato
  • La violazione del termine a comparire configura una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato, che va eccepita entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p. e quindi prima della deliberazione della Corte di appello
  • Per preservare il mezzo di impugnazione della nullità, la difesa deve sollevare l'eccezione tempestivamente (ad es. nelle conclusioni scritte o in udienza) e non può attendere la sentenza di secondo grado
  • In caso di accertata violazione del termine a comparire non sanata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza di merito e disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per ulteriore corso

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