Ordinanza n. 2462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00073/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza amministrativa impugnata in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza amministrativa contestata nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato emerge che l’interessato chiedeva tutela cautelare di un interesse pretensivo e prospettava un pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto amministrativo. Il testo non specifica né il contenuto dell’ordinanza amministrativa originaria né gli ulteriori vizi di legittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, confermando in sostanza la reiezione già pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce delle allegazioni dell’appellante, non fosse dimostrato un pregiudizio concreto e attuale idoneo a giustificare la sospensione dell’esecutività dell’atto. Ha inoltre affermato che l’interesse pretensivo azionato non poteva essere soddisfatto mediante misure cautelari atipiche capaci di attribuire una utilità superiore a quella conseguibile soltanto all’esito del giudizio di cognizione. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza di primo grado.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la prospettazione e la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale; allegazioni non sufficientemente specifiche non consentono la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
- Quando è azionato un interesse pretensivo, le misure cautelari atipiche non possono attribuire al ricorrente un’utilità sostanziale superiore a quella conseguibile soltanto con la decisione di merito del giudizio di cognizione.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando non risultino integrati i presupposti cautelari e, in particolare, non emerga un pregiudizio concreto e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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