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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2383

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia

Normativa europea32017R2383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga per la Slovenia una deroga al divieto generale dell'uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l'isobata dei 50 metri previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga riguarda esclusivamente le reti a strascico di tipo «volantina» impiegate da 12 pescherecci autorizzati, già operativi da oltre cinque anni e inclusi nel piano di gestione sloveno. La Commissione motiva la proroga richiamando le condizioni geografiche peculiari delle acque slovene e la compatibilità della misura con i requisiti ambientali, tecnici e di controllo previsti dalla normativa UE. È inoltre previsto un obbligo di relazione entro tre anni dall'entrata in vigore, secondo il piano di sorveglianza del piano di gestione.

Proroga della deroga al divieto di pesca con reti a strascico di tipo «volantina» entro le 3 miglia dalla costa nelle acque territoriali della Slovenia, senza limite di profondità, per un numero determinato di pescherecci autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali della Slovenia e, in particolare, alle reti a strascico di tipo «volantina» utilizzate tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità. Beneficia solo un numero limitato di navi (12) che: sono identificate nel piano di gestione sloveno adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006; hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca; sono titolari di un'autorizzazione di pesca; operano nell'ambito del piano di gestione e senza aumento futuro dello sforzo di pesca. La deroga è temporanea e si applica dal 24 marzo 2017 al 27 marzo 2020. Restano fermi gli obblighi di sorveglianza e rendicontazione verso la Commissione. Non si applica fuori da tali condizioni soggettive, territoriali e temporali.

Proroga della deroga per le reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 proroga una deroga già concessa alla Slovenia rispetto al divieto generale, previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l'isobata dei 50 metri. La misura è giustificata dalle specifiche condizioni geografiche delle acque slovene e dalla presenza di un piano di gestione nazionale, ritenuto conforme alle condizioni stabilite dal diritto UE.

Contesto normativo e valutazione della Commissione

La Commissione richiama la disciplina del regolamento (CE) n. 1967/2006, che consente deroghe al divieto in presenza dei presupposti di cui all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. La richiesta slovena, presentata inizialmente l'8 febbraio 2013 e poi prorogata su nuova istanza del 20 giugno 2016, è stata esaminata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), con successivi approfondimenti e integrazioni documentali da parte della Slovenia. Il regolamento evidenzia che le attività interessate rispettano anche altri requisiti tecnici e ambientali del regolamento (CE) n. 1967/2006, tra cui l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 9, paragrafo 3.

Presupposti della deroga

La deroga opera soltanto per 12 pescherecci specificamente identificati nel piano di gestione sloveno, adottato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le navi devono avere un'attività comprovata di oltre cinque anni nel medesimo tipo di pesca, essere già autorizzate e non determinare alcun incremento futuro dello sforzo di pesca. La Commissione sottolinea inoltre che la pesca con «volantina» non può essere praticata con altri attrezzi, non produce un impatto significativo sull'ambiente marino o sugli habitat protetti e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti analoghe.

Obblighi di sorveglianza e rendicontazione

Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza conformi all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca. In base all'articolo 2 del regolamento, la Slovenia deve trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore, una relazione redatta secondo il piano di sorveglianza previsto dal piano di gestione. La Commissione collega tale obbligo alla necessità di monitorare lo stato di conservazione dello stock e, se del caso, adottare misure correttive tempestive.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 24 marzo 2017 al 27 marzo 2020. La decorrenza anticipata rispetto alla pubblicazione è coerente con il fatto che la precedente deroga del regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 era scaduta il 23 marzo 2017, e la nuova disciplina mira a garantire continuità regolatoria per le attività già autorizzate.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca trainata

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, alle reti a strascico di tipo «volantina».

Condizioni soggettive per l'accesso alla deroga

La deroga vale solo per le navi i cui numeri di immatricolazione sono indicati nel piano di gestione sloveno, che abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, che operino senza determinare un aumento futuro dello sforzo di pesca e che dispongano di un'autorizzazione di pesca.

Relazione e sorveglianza

La Slovenia deve trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione. Il regolamento richiama anche gli obblighi di controllo e sorveglianza previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Durata della proroga e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 24 marzo 2017 fino al 27 marzo 2020, in continuità con la precedente deroga scaduta il 23 marzo 2017.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse marinecontrolli e sorveglianza

Testo integrale

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