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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2384

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 specifica i requisiti tecnici del modulo ad hoc 2019 dell'indagine europea sulle forze di lavoro dedicato all'organizzazione e all'orario di lavoro. Stabilisce i filtri, i codici e le colonne da utilizzare per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, nonché il termine del 31 marzo 2020 per l'invio dei risultati alla Commissione. Il contenuto operativo è affidato all'allegato, che dettaglia i sottomoduli e le variabili da rilevare.

Definizione delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 sull'organizzazione e l'orario di lavoro nell'indagine per campione sulle forze di lavoro.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della trasmissione alla Commissione dei risultati del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro nell'ambito dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98. Riguarda le modalità tecniche di raccolta e trasmissione dei dati, inclusi filtri, codici e termini; non disciplina direttamente imprese o lavoratori, ma la produzione statistica nazionale. È rilevante anche ai fini SEE. Il termine per la trasmissione dei risultati è il 31 marzo 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384: modulo ad hoc 2019 su organizzazione e orario di lavoro

Il regolamento specifica, nell'ambito dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98, le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 dedicato all'organizzazione e all'orario di lavoro. La finalità è consentire la raccolta armonizzata di dati comparabili a livello UE su flessibilità del lavoro, pratiche organizzative e condizioni di impiego, in coerenza con le esigenze richiamate dalla strategia europea per l'occupazione e dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione richiama la necessità di disporre di dati più approfonditi sulle nuove pratiche di organizzazione del lavoro e sull'esperienza dei lavoratori, anche in relazione a flessibilità, equilibrio vita-lavoro e ambiente di lavoro adeguato. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2016/1851, che individua i sottomoduli ad hoc da includere nel programma 2019-2021 dell'indagine sulle forze di lavoro.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli Stati membri, in quanto responsabili della produzione e trasmissione dei dati statistici alla Commissione. Non introduce obblighi sostanziali per i datori di lavoro o per i lavoratori, ma disciplina la metodologia di rilevazione e codifica dei dati statistici. È espressamente indicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Caratteristiche tecniche e trasmissione dei dati

L'articolo 1 rinvia all'allegato per le caratteristiche tecniche del modulo, i filtri, i codici e il termine di trasmissione dei risultati. L'allegato specifica che i filtri e i codici per la trasmissione dei dati sono quelli definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008. Sono inoltre previste colonne dedicate a fattori di ponderazione facoltativi, da utilizzare in caso di sottocampionamento o mancata risposta: colonne 226-229 per numeri interi e colonne 230-231 per decimali.

Sottomoduli e variabili rilevate

Il modulo ad hoc 2019 è articolato in tre sottomoduli principali:

  • "Flessibilità degli orari di lavoro": comprende variabili su chi determina l'orario, la possibilità di prendere ore libere o giorni di ferie con breve preavviso, la frequenza delle richieste impreviste di modifica dell'orario e i contatti durante il tempo libero per attivarsi entro il giorno successivo.
  • "Metodi applicati al lavoro": riguarda la registrazione della presenza o delle ore lavorate, la frequenza del lavoro sotto pressione e l'autonomia professionale nella determinazione dell'ordine e del contenuto dei compiti.
  • "Posto di lavoro": attiene al luogo principale di lavoro, ai tempi di spostamento domicilio-lavoro e alla frequenza del lavoro in sedi diverse.

Per ciascuna variabile l'allegato indica il filtro di applicazione, il codice o i codici di risposta e le opzioni per i casi non pertinenti o di non risposta.

Termine e applicazione nel tempo

I risultati del modulo ad hoc devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 marzo 2020. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto tecnico del modulo ad hoc 2019

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la definizione delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 sull'organizzazione e l'orario di lavoro, dei filtri e dei codici da utilizzare, nonché del termine entro il quale gli Stati membri devono trasmettere i risultati alla Commissione.

Sottomoduli tematici da rilevare

L'allegato struttura il modulo ad hoc 2019 in tre aree: "Flessibilità degli orari di lavoro" (variabili su determinazione degli orari, possibilità di prendere ore o giorni di ferie, flessibilità e contatti durante il tempo libero), "Metodi applicati al lavoro" (registrazione della presenza o delle ore lavorate, lavoro sotto pressione, autonomia professionale), e "Posto di lavoro" (luogo principale di lavoro, tempi di spostamento, lavoro in più sedi).

Filtri, codifiche e gestione delle non risposte

Per ciascuna variabile l'allegato indica il filtro di applicazione, i codici di risposta e le opzioni di non pertinenza o mancata risposta. I filtri richiamano variabili dell'indagine come WSTATOR, STAPRO e PLACEWK, mentre per la trasmissione dei dati si rinvia ai filtri e ai codici definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008.

Fattori di ponderazione facoltativi

L'allegato prevede colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi da usare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: colonne 226-229 per numeri interi e colonne 230-231 per decimali.

Termine di trasmissione dei risultati

Gli Stati membri devono trasmettere i risultati alla Commissione entro il 31 marzo 2020, secondo le specifiche tecniche dell'allegato.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeamercato del lavorooccupazioneorganizzazione del lavoro

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