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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2388

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2388 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

Normativa europea32017R2388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua i quantitativi di contingente tariffario per il pollame originario di Israele che non sono stati oggetto di domande di titoli di importazione per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2018. Tali quantitativi vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1 aprile al 30 giugno 2018, secondo l’allegato. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Determina i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2018 di taluni contingenti tariffari per l'importazione di pollame originario di Israele.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per prodotti del settore del pollame originari di Israele. Incide esclusivamente sulla gestione del sottoperiodo dal 1 aprile al 30 giugno 2018, relativamente ai quantitativi non richiesti nel precedente periodo di presentazione delle domande. Non disciplina altri settori o altri contingenti.

Determina i quantitativi da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2018 per il pollame originario di Israele

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2388 della Commissione interviene nella gestione di taluni contingenti tariffari annuali per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. La misura è adottata in considerazione del fatto che, per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2018, i quantitativi richiesti tramite domande di titoli di importazione sono risultati inferiori ai quantitativi disponibili; di conseguenza, i quantitativi non richiesti vengono trasferiti al sottoperiodo successivo.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 188, paragrafi 2 e 3, che disciplina i contingenti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Esso si collega inoltre al regolamento (CE) n. 1384/2007, che ha aperto contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

Oggetto della misura

La disciplina è limitata alla determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo contingentale 1 aprile-30 giugno 2018. Il regolamento non modifica in modo generale il regime dei contingenti, ma opera come atto esecutivo di riparto dei quantitativi residui nel quadro già esistente.

Quantitativi trasferiti

L’allegato indica i quantitativi non richiesti da sommare ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo:

  • numero d’ordine 09.4091: 140.000 kg;
  • numero d’ordine 09.4092: 1.000.000 kg.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulla gestione dei contingenti interessati.

Disposizioni principali

Determinazione dei quantitativi non richiesti

Ai sensi dell’articolo 1, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 sono aggiunti al sottoperiodo dal 1 aprile al 30 giugno 2018. I quantitativi sono indicati nell’allegato: numero d’ordine 09.4091, 140.000 kg; numero d’ordine 09.4092, 1.000.000 kg.

Base normativa e contesto dei contingenti

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 188, paragrafi 2 e 3, e si inserisce nel regime dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioni

Testo integrale

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