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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2418

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2418 della Commissione, del 19 dicembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)]

Normativa europea32017R2418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Nürnberger Bratwürste"/"Nürnberger Rostbratwürste". La Commissione, dopo aver pubblicato la domanda di modifica e constatato l’assenza di opposizioni, dispone l’approvazione della modifica del disciplinare. Il testo ha natura essenzialmente applicativa e incide sulla disciplina della denominazione protetta nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Nürnberger Bratwürste"/"Nürnberger Rostbratwürste".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Nürnberger Bratwürste"/"Nürnberger Rostbratwürste", già registrata a livello اتح? tramite il regolamento (CE) n. 1257/2003 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2013. Riguarda la modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione a seguito della domanda presentata dalla Germania; il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto direttamente applicabile, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Nürnberger Bratwürste"/"Nürnberger Rostbratwürste"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2418 della Commissione approva una modifica del disciplinare relativo alla denominazione geografica protetta "Nürnberger Bratwürste"/"Nürnberger Rostbratwürste". Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche non minori del disciplinare.

Origine e base normativa della modifica

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania per l’approvazione della modifica del disciplinare della IGP, già registrata in precedenza con il regolamento (CE) n. 1257/2003 e successivamente oggetto di un precedente intervento di modifica tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2013. La decisione si fonda sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Qualificazione come modifica non minore e pubblicazione della domanda

Il considerando (2) chiarisce che la variazione non rientra tra le modifiche minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire l’eventuale formulazione di opposizioni da parte degli interessati.

Assenza di opposizioni e approvazione finale

Ai sensi del considerando (3), la Commissione non ha ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene approvata con l’articolo 1 del regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Nürnberger Bratwürste"/"Nürnberger Rostbratwürste" (IGP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda della Germania è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché non si trattava di una modifica minore, la domanda è stata pubblicata nella GUUE ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Il considerando (3) precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione la modifica del disciplinare viene approvata.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto alimentareagricoltura

Testo integrale

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