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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2386

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2386 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

Normativa europea32017R2386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione disciplina la gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007. Poiché per taluni contingenti le domande di titoli di importazione eccedono i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione; per altri contingenti, invece, i quantitativi non richiesti vengono trasferiti al sottoperiodo successivo. La misura è adottata sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si applica immediatamente dalla pubblicazione.

Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e ripartisce i quantitativi non richiesti tra i contingenti del sottoperiodo successivo.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007 per i contingenti tariffari annui del settore del pollame, limitatamente al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 e, per effetto del riporto, al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018. Riguarda i soli quantitativi oggetto delle domande presentate tra il 1o e il 7 dicembre 2017. Non introduce un regime generale, ma una misura di gestione contingente riferita a specifici numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2386: gestione dei contingenti tariffari nel settore del pollame

Il regolamento interviene nella gestione di taluni contingenti tariffari annuali aperti nel settore del pollame dal regolamento (CE) n. 1385/2007. La Commissione constata che, per alcuni contingenti, le domande di titoli di importazione presentate tra il 1o e il 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2018 superano i quantitativi disponibili, mentre per altri contingenti restano quantitativi non richiesti. In ragione di ciò, la misura stabilisce sia un coefficiente di attribuzione sia il trasferimento dei quantitativi non utilizzati al sottoperiodo successivo.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I considerando evidenziano due esigenze operative: da un lato, determinare la quota effettivamente rilasciabile quando la domanda eccede l'offerta del contingente; dall'altro, evitare che i quantitativi non richiesti restino inutilizzati, trasferendoli al periodo contingentale successivo. La Commissione richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1301/2006 per il metodo di calcolo del coefficiente di attribuzione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018. Gli effetti della decisione si estendono anche al sottoperiodo successivo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, nel quale confluiscono i quantitativi non richiesti. Il regolamento non modifica in via generale il regime dei contingenti, ma opera come misura puntuale di gestione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Coefficiente di attribuzione

Per i contingenti in cui le richieste superano i quantitativi disponibili, il regolamento applica il coefficiente di attribuzione riportato nell'allegato. I numeri d'ordine interessati sono:

  • 09.4410: 0,121815%
  • 09.4411: 0,124054%
  • 09.4412: 0,124223%
  • 09.4420: 4,646057%
  • 09.4422: 0,803288%

Il coefficiente è lo strumento che consente di riproporzionare i quantitativi richiesti rispetto alla disponibilità del contingente, secondo la logica prevista dalla disciplina di gestione dei titoli di importazione.

Quantitativi non richiesti e riporto al periodo successivo

Per il numero d'ordine 09.4421 non risultano domande presentate per il sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2018. Il quantitativo non richiesto, pari a 175 000 kg, viene aggiunto ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2018. Per gli altri numeri d'ordine elencati nell'allegato non sono indicati quantitativi da trasferire.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la natura tipica del regolamento UE.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2018

Per le domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Il coefficiente serve a ripartire proporzionalmente i quantitativi richiesti quando le domande superano la disponibilità del contingente.

Riporto dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018. L'allegato indica i numeri d'ordine interessati e i quantitativi da trasferire, pari a 175 000 kg per il numero d'ordine 09.4421; per gli altri numeri d'ordine elencati non risultano quantitativi da aggiungere.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

La base giuridica è l'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1385/2007, che apre e disciplina i contingenti tariffari annui nel settore del pollame, e richiama il regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato del pollamecontingenti tariffariimportazionigestione dei titoli di importazione

Testo integrale

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