Regolamento (UE) 2017/2385
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2385 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione disciplina la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018. Poiché per taluni contingenti le domande di titoli di importazione hanno superato i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare alle richieste. Per un altro contingente, invece, i quantitativi richiesti sono inferiori a quelli disponibili e la quota non domandata viene aggiunta al sottoperiodo successivo 1° aprile-30 giugno 2018.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate nel dicembre 2017 per alcuni contingenti tariffari del settore del pollame e ripartisce i quantitativi non richiesti sul sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame, con riferimento alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018. Incide sugli operatori che hanno presentato domande nell'ambito di tali contingenti e sulle autorità nazionali competenti al rilascio dei titoli. Sono interessati anche i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2385: coefficiente di attribuzione e riallocazione di quantitativi nel settore del pollame
Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame. La Commissione constata, per le domande presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 relative al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, una situazione mista: per alcuni contingenti la domanda eccede i quantitativi disponibili, per altri parte della dotazione non è stata richiesta.
Base normativa e contesto
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, e richiama le regole comuni di gestione dei contingenti tariffari previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006. Nei considerando la Commissione evidenzia la necessità di determinare sia la misura del rilascio dei titoli di importazione sia il trasferimento dei quantitativi non utilizzati al sottoperiodo successivo.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda i contingenti tariffari del settore del pollame gestiti secondo il regolamento (CE) n. 533/2007. Essa si applica alle domande di titoli di importazione presentate nel periodo 1°-7 dicembre 2017 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, nonché ai quantitativi non richiesti che devono essere aggiunti al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018. I destinatari operativi sono gli importatori e le autorità che gestiscono il rilascio dei titoli.
Coefficiente di attribuzione
Per i contingenti in cui le richieste superano i quantitativi disponibili, l'allegato fissa i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi domandati. I coefficienti indicati sono:
- 09.4067: 1,404135%
- 09.4068: 0,138103%
- 09.4069: 0,118836%
Tali coefficienti determinano la quota effettivamente assegnabile ai richiedenti per il sottoperiodo considerato.
Quantitativi non richiesti e loro riallocazione
Per il numero d'ordine 09.4070 non risultano domande di titoli di importazione; il quantitativo non richiesto è pari a 1 335 750 kg. Questo quantitativo viene aggiunto alla dotazione del sottoperiodo successivo, ossia 1° aprile-30 giugno 2018.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Applicazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato. In particolare: numero d'ordine 09.4067 coefficiente 1,404135%; 09.4068 coefficiente 0,138103%; 09.4069 coefficiente 0,118836%.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018. Per il numero d'ordine 09.4070 il quantitativo non richiesto ammonta a 1 335 750 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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