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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la dichiarazione IVA relativa al 1975, recuperando maggiori ricavi per fatturazioni ritenute incongrue rispetto ai costi, ai documenti di cantiere e ai contratti, per lavori non fatturati e per la rivendita di elettrodomestici e mobili. Contestava inoltre l'applicazione di aliquote agevolate a lavori abusivi e alcune detrazioni per acquisti ritenuti non inerenti. Dopo l'annullamento dell'accertamento nei primi due gradi, l'Amministrazione ricorreva alla Commissione tributaria centrale, che aveva dichiarato inammissibile il gravame per asserita genericità dei motivi. In Cassazione l'Agenzia denunciava la violazione delle norme processuali sull'indicazione dei motivi di impugnazione e l'insufficiente motivazione, sostenendo di avere invece censurato specificamente la decisione di secondo grado e richiamato dati documentali e argomentazioni già esposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbita la censura relativa alla motivazione. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione tributaria centrale: i motivi dell'Amministrazione erano sufficientemente specifici, poiché individuavano le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, anche mediante il richiamo alle difese precedenti e all'avviso di accertamento, soprattutto perché la sentenza di secondo grado era meramente riproduttiva di quella di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, competente a esaminare nel merito l'appello dell'Ufficio e a decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi definito definitivamente la fondatezza dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25

    Il ricorso... deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della Commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione

    Nel previgente processo tributario il ricorso doveva indicare con sufficiente chiarezza la decisione impugnata, i fatti e i motivi di censura. L'onere di specificità è rispettato quando dal contenuto dell'atto risultano individuabili le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 15, comma 3, e 45

    Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel comma 1

    L'inammissibilità per difetto dei motivi opera soltanto quando l'incertezza riguarda l'intero contenuto dell'impugnazione, non quando sia possibile individuare una o più ragioni di critica sufficientemente determinate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Motivi specifici dell'impugnazione

    L'appello tributario deve contrapporre alle argomentazioni della sentenza impugnata specifiche critiche volte a incrinarne il fondamento. Tuttavia, la specificità non richiede necessariamente argomentazioni nuove: è sufficiente anche riproporre motivi e difese precedenti quando essi contestino concretamente le ragioni della decisione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 28 e 54

    Le disposizioni erano state invocate dall'Amministrazione per sostenere la legittimità della rettifica IVA, fondata su documentazione contabile e contrattuale e sulla contestazione di omessa o insufficiente fatturazione. La Cassazione, però, non ha deciso nel merito tali profili, rinviandone l'esame al giudice regionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 59, ultimo comma

    L'Amministrazione aveva richiamato la norma per sostenere i limiti alla prova di circostanze non risultanti dalle scritture contabili o con esse contrastanti. Anche questo profilo è rimasto assorbito dal rinvio e non è stato definitivamente valutato dalla Corte.

Massime di principio

  • Un'impugnazione non è inammissibile per genericità se, considerata nel suo complesso, consente di comprendere quali passaggi della sentenza vengono contestati e per quali ragioni.
  • Il requisito della specificità dei motivi va valutato in rapporto alla motivazione della decisione impugnata: se la sentenza è meramente adesiva o riproduttiva di una precedente, può essere sufficiente richiamare e riproporre le argomentazioni già svolte.
  • Nel giudizio d'appello tributario il richiamo a difese precedenti o all'avviso di accertamento può essere valido quando tali argomentazioni contrastano concretamente le ragioni della sentenza impugnata; non è però sufficiente un richiamo del tutto generico e privo di collegamento con la decisione.
  • La Cassazione, quando rileva un errore processuale nella declaratoria di inammissibilità, può cassare la decisione e rinviare al giudice di merito senza stabilire quale parte abbia ragione sul tributo sostanziale.
  • La vittoria processuale sull'ammissibilità dell'impugnazione non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sulla pretesa fiscale: in questo caso l'accertamento dovrà essere ancora esaminato nel merito dalla Commissione tributaria regionale.

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