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Legge

L.R. Marche 9/2011

Modifiche alle Leggi regionali: 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010", 28 dicembre 2010, n. 20 "Legge finanziaria 2011"

Normativa regionaleL.R. Marche 9/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 7/2004 sulla VIA e abroga alcune disposizioni della l.r. 24/2009, della l.r. 16/2010 e della l.r. 20/2010. Stabilisce che i procedimenti di VIA, autorizzazione unica e AIA già in corso alla sua entrata in vigore restano definiti dalla Provincia competente, mentre alcuni procedimenti regionali restano conclusi dalla Regione entro tale data.

Modifiche alla disciplina regionale su VIA, rifiuti e bilancio, con norme transitorie

Modifiche alla normativa regionale su VIA, rifiuti e finanza pubblica

La legge regionale 9 maggio 2011, n. 9 interviene su alcune discipline regionali della Regione Umbria in materia ambientale e finanziaria. Il provvedimento modifica la l.r. 7/2004 sulla valutazione di impatto ambientale e dispone l’abrogazione di specifiche norme della l.r. 24/2009, della l.r. 16/2010 e della l.r. 20/2010.

Ambito delle modifiche e abrogazioni

La legge prevede interventi puntuali su norme già vigenti, senza riscrivere integralmente la disciplina. In particolare:

  • modifica la lett. b) del comma 1 e il comma 2 dell’art. 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7, relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
  • abroga l’art. 10-bis della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24, in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
  • abroga l’art. 42, comma 1, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16, di assestamento del bilancio 2010;
  • abroga l’art. 31 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, legge finanziaria 2011.

Regime transitorio dei procedimenti ambientali

Per evitare interruzioni nei procedimenti amministrativi già avviati, la legge stabilisce che quelli in corso alla data di entrata in vigore siano conclusi dall’autorità già competente secondo la disciplina previgente o comunque secondo la ripartizione di competenze definita dalla norma:

  • i procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
  • i procedimenti di autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006;
  • i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale previsti dall’art. 213 del d.lgs. 152/2006. Tali procedimenti, se già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, sono conclusi dalla Provincia competente.

Chiusura dei procedimenti regionali richiamati dalla norma finanziaria

La legge disciplina anche il completamento di alcuni procedimenti connessi all’art. 42, comma 11, della l.r. 16/2010, prevedendo che essi siano conclusi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore e urgenza

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli effetti transitori, quindi, operano a partire da tale momento e riguardano solo i procedimenti già in corso a quella data.

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