Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 7/2011

Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale attua la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, rafforza il sistema regionale dei SUAP e introduce regole su revoca dei contributi alle imprese e utilizzo di risorse comunitarie. Contiene inoltre numerose modifiche a norme regionali su turismo, agricoltura biologica, artigianato, acconciatori/estetisti e bilancio. Molte parti risultano oggi abrogate o superate; rileva soprattutto la disciplina SUAP e quella sui recuperi di aiuti, per le revoche disposte dopo l’entrata in vigore.

Attuazione della direttiva servizi e semplificazioni regionali, con disciplina SUAP, modifiche settoriali e revoca contributi

Attuazione della direttiva servizi e semplificazione amministrativa nella Regione

La legge regionale disciplina principalmente il sistema dei SUAP, introduce regole per l’utilizzo di risorse comunitarie e per la revoca di contributi alle imprese, e contiene varie modifiche a normative settoriali regionali. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione cui appartiene e, per la parte ancora utile, incide soprattutto sull’organizzazione amministrativa e sul recupero di agevolazioni pubbliche.

Sistema regionale dei SUAP

Lo sportello unico per le attività produttive è qualificato come punto unico di accesso per gli operatori economici per tutti gli adempimenti amministrativi, compresi quelli urbanistici ed edilizi, relativi all’insediamento, all’avvio e all’esercizio di attività produttive di beni e servizi.

La Regione promuove un Sistema regionale dei SUAP con finalità di semplificazione, uniformità e informatizzazione. In particolare:

  • promuove una banca dati regionale dei procedimenti di competenza del SUAP e la modulistica uniforme nel territorio regionale;
  • individua i procedimenti regionali di competenza del SUAP con deliberazione della Giunta regionale;
  • offre assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione della normativa e delle procedure;
  • monitora la normativa e i procedimenti amministrativi, adottando misure di semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese;
  • adotta misure organizzative e tecnologiche per l’informatizzazione delle procedure regionali e promuove accordi o convenzioni per consentire agli operatori economici di svolgere le pratiche tramite SUAP in modalità semplice, a distanza e per via elettronica, assicurando anche la trasmissione telematica tra amministrazioni.

È inoltre istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto dall’Assessore competente in materia di artigianato e industria e composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali e di soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti. Il Tavolo formula proposte ed esprime pareri per gli interventi previsti e la sua composizione e il suo funzionamento sono demandati a deliberazione della Giunta regionale.

Utilizzo delle risorse europee e overbooking

Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, la Regione può autorizzare il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi. Nel bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità previsionali e capitoli distinti tra spese correnti e di investimento, i fondi necessari per finanziare interventi ammissibili a contributo comunitario a titolo di overbooking.

La copertura può avvenire mediante:

  • utilizzo delle risorse recuperate da progetti non attivati o revocati sui rispettivi programmi comunitari;
  • corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali nei settori interessati.

L’attribuzione delle risorse agli interventi è effettuata dalla Giunta regionale.

Revoca dei contributi e recupero delle somme

La legge disciplina in modo generale la revoca, anche parziale, dei benefici concessi a sostegno delle imprese quando, a seguito di controlli di qualunque tipo, siano accertate irregolarità o inadempimenti imputabili al beneficiario e non sanabili. La revoca si fonda sui principi del decreto legislativo n. 123 del 1998.

In caso di revoca, il beneficiario deve restituire le somme indebitamente percepite con interessi calcolati:

  • al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del pagamento, aumentato di due punti percentuali, se la revoca deriva da irregolarità o inadempimenti imputabili e non sanabili;
  • al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del pagamento, nei casi di revoca per motivi diversi.

Gli interessi decorrono dalla data del pagamento. Se la revoca deriva da frode o dichiarazioni mendaci del beneficiario, si applica anche una sanzione amministrativa pari al doppio del beneficio indebitamente fruito, ridotta a un quinto se il pagamento avviene nei termini previsti dal decreto di revoca. In caso di ritardo nella restituzione si applicano gli interessi moratori di legge; se il pagamento non avviene nei termini, il credito è recuperato secondo la normativa regionale di riferimento. È ammesso il pagamento rateale secondo la normativa vigente.

Disposizioni transitorie e applicazione temporale

La Giunta regionale doveva adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità organizzative necessarie per attuare le disposizioni relative a una serie di modifiche settoriali. Le Commissioni provinciali per l’artigianato già istituite e in carica alla data di entrata in vigore sono soppresse dalla data di adozione di tale deliberazione.

I riferimenti alle CPA contenuti nelle norme vigenti si intendono riferiti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di artigianato. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e regolati dalle disposizioni modificate devono essere conclusi secondo le norme previgenti.

La disciplina sulla revoca dei contributi si applica soltanto alle revoche disposte successivamente all’entrata in vigore della legge.

Modifiche a normative settoriali regionali

La legge interviene anche su più testi regionali, in particolare:

  • disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero;
  • disciplina dell’agricoltura biologica;
  • riordino delle funzioni amministrative regionali e locali;
  • testo unico delle norme regionali in materia di turismo;
  • disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista;
  • assestamento del bilancio 2009.

Gran parte di tali disposizioni consiste in sostituzioni, modifiche puntuali o abrogazioni di singoli articoli o commi. Nel testo consolidato fornito molte parti risultano successivamente abrogate o non riportate nel dettaglio; per l’operatività attuale assumono rilievo soprattutto le norme generali su SUAP, fondi comunitari, revoca dei contributi e le disposizioni transitorie di coordinamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.