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Legge

L.R. Marche 4/2011

Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce criteri premiali nelle gare per lavori e opere pubblici di interesse regionale, privilegiando soluzioni che migliorino la salute e sicurezza nei cantieri. Prevede regole specifiche per lavori a rischio particolare e per appalti fino a 150.000 euro. Alcune previsioni dell’art. 2 risultano però dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Criteri di premialità per salute e sicurezza nei lavori pubblici regionali

Criteri di premialità per la salute e sicurezza nei lavori pubblici regionali

La legge disciplina, per la Regione e per i soggetti regionali collegati, criteri di aggiudicazione orientati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disciplina si applica alle procedure di affidamento di lavori od opere pubblici di interesse regionale, nel quadro del d.lgs. 163/2006 e del d.lgs. 81/2008.

Ambito di applicazione

La normativa riguarda le procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale avviate e concluse da:

  • Regione, enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, nonché società partecipate;
  • enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico ad essi collegati;
  • soggetti che realizzano lavori o opere con contributi finanziari dei soggetti pubblici indicati;
  • associazioni, unioni e consorzi costituiti dai soggetti sopra elencati.

Sono considerati lavori od opere pubblici di interesse regionale quelli realizzati nel territorio della regione, esclusi quelli strumentali a funzioni mantenute allo Stato.

Criteri di aggiudicazione per lavori o opere con rischi particolari

Per i lavori o le opere elencati nell’allegato XI del d.lgs. 81/2008, le stazioni appaltanti devono preferire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ambito è consentita la presentazione di varianti finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con l’art. 30 del d.lgs. 81/2008.

Se si opta per il criterio del prezzo più basso, la scelta deve essere adeguatamente motivata, con specifico riferimento al profilo della tutela della salute e sicurezza.

Le varianti ammesse devono essere orientate in particolare a:

  • eliminare o ridurre le interferenze tra cantiere e contesto ambientale;
  • eliminare o ridurre le interferenze tra le diverse fasi lavorative, anche se svolte dallo stesso operatore economico;
  • eliminare o ridurre i rischi specifici, soprattutto nelle fasi critiche;
  • definire un organigramma di cantiere dedicato alla gestione delle problematiche di salute e sicurezza;
  • predisporre programmi e modalità di controllo di attrezzature e apprestamenti, prima e durante i lavori;
  • predisporre programmi e modalità di controllo delle procedure di lavoro;
  • ottimizzare la gestione di subappalti e subcontratti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, con riguardo alla sicurezza.

Negli atti di gara le stazioni appaltanti devono considerare prioritariamente la possibilità di fissare una soglia minima di ammissibilità delle offerte per gli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e sicurezza in cantiere; tuttavia la disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte indicata nella nota al testo consolidato.

Lavori o opere di importo pari o inferiore a 150.000 euro

Per gli affidamenti di importo non superiore a 150.000 euro, gli atti di gara devono prevedere specifiche modalità di determinazione e documentazione di alcuni requisiti dell’impresa, in relazione all’idoneità tecnico-professionale e ai mezzi tecnici disponibili.

In particolare, il requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente deve essere determinato e documentato tenendo conto anche dell’idoneità tecnico-professionale, da verificare secondo l’allegato XVII del d.lgs. 81/2008.

Il requisito relativo all’adeguata attrezzatura tecnica deve essere determinato e documentato considerando:

  • l’attrezzatura di lavoro, come definita dal d.lgs. 81/2008;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione o forniti ai lavoratori.

Regime applicativo e limiti

La legge opera nell’ambito degli appalti pubblici di interesse regionale e non riguarda i lavori strumentali a funzioni rimaste allo Stato. Nel testo consolidato è presente una nota di illegittimità costituzionale su parti dell’art. 2, con conseguente inattualità applicativa di quelle specifiche previsioni. Non risultano, nel testo fornito, termini di scadenza o applicazione limitata nel tempo per le restanti disposizioni.

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