L.R. Marche 5/2011
Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nelle Marche un sistema di censimento, elenco regionale, logo distintivo e contributi per la conservazione e valorizzazione dei locali storici attivi da almeno 40 anni. Prevede vincoli di destinazione per 5 anni sui locali finanziati, sanzioni per l’uso abusivo del logo e rinvia a regolamenti e leggi finanziarie per criteri, procedure e spesa.
Sostegno e promozione dei locali storici marchigiani
Sostegno e promozione dei locali storici marchigiani
La legge disciplina, nel territorio della Regione Marche, la tutela e la valorizzazione dei pubblici esercizi di rilevanza storica e sociale. Il meccanismo principale è basato su censimento, iscrizione in un elenco regionale, utilizzo di un logo identificativo e possibilità di contributi per interventi di recupero.
Ambito di applicazione e definizione dei locali storici
La normativa si applica ai pubblici esercizi in attività da almeno quaranta anni che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana. Ai fini della legge sono considerati locali storici:
- osterie;
- locande;
- taverne;
- bar;
- spacci di campagna, cioè attività commerciali di vicinato di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
Censimento ed elenco regionale
La Regione individua i locali storici ai fini della loro tutela. I criteri per l’individuazione e il censimento sono definiti con regolamento della Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I Comuni e le associazioni con finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale trasmettono alla Giunta regionale l’elenco degli esercizi ubicati nel proprio territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, secondo le modalità previste dal regolamento stesso. Sulla base di tale censimento, la Giunta istituisce l’elenco regionale dei locali storici e ne definisce criteri e modalità di tenuta e aggiornamento periodico.
Logo distintivo e guida dei locali storici
Ai locali iscritti nell’elenco regionale è attribuito un logo, predisposto su modello definito dalla Giunta regionale, da esporre all’esterno e da usare nella pubblicistica, con la dicitura “Locale Storico Marche”. L’uso del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale.
La Giunta regionale promuove inoltre una guida dei locali storici contenente almeno la localizzazione, l’anno di origine e il fondatore, la descrizione della sede e dell’attività, nonché eventuali fatti storici, avvenimenti o personaggi illustri collegati all’esercizio.
Contributi per recupero e valorizzazione
La Regione può concedere contributi ai titolari dei locali storici iscritti nell’elenco regionale per progetti di recupero e valorizzazione. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria annuale e previo parere della commissione assembleare competente, stabilisce criteri, modalità di concessione e termini per la presentazione delle domande.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Vincolo di destinazione d’uso
I locali storici che hanno ottenuto contributi per interventi di recupero e valorizzazione restano vincolati al mantenimento della destinazione d’uso per 5 anni dalla data del provvedimento di concessione.
Sanzioni
L’uso del logo da parte di soggetti non iscritti nell’elenco regionale, oppure l’uso di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale, comporta una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è applicata dai Comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico, secondo la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dalla legge, a decorrere dall’anno 2012, l’ammontare della spesa è determinato dalle rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le somme necessarie sono iscritte in apposita unità previsionale di base e in un capitolo istituito dalla Giunta regionale nel Programma Operativo Annuale.
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