L.R. Marche 11/2011
Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, nelle Marche, misure di contenimento della spesa e razionalizzazione organizzativa per la Regione e gli enti del servizio sanitario regionale: riduce la composizione di alcuni collegi sindacali, riorganizza i compensi per formazione, consente strumenti di supporto alla programmazione strategica e reca ulteriori modifiche a leggi regionali previgenti. Le norme transitorie fanno applicare le nuove regole sui collegi sindacali dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore.
Ottimizzazione amministrativa e contenimento della spesa regionale e sanitaria
Ottimizzazione amministrativa e contenimento della spesa nella Regione Marche
La legge regionale interviene sull’organizzazione della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale per ridurre i costi, razionalizzare alcune spese di funzionamento e rafforzare gli strumenti di programmazione e supporto statistico. Le disposizioni operano nel territorio della Regione Marche.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a:
- ridurre i componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario regionale, in attuazione delle misure statali di contenimento della spesa;
- razionalizzare le spese per le attività formative svolte dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione;
- consentire alla Giunta regionale strumenti organizzativi e professionali per la programmazione di interventi strategici e per le attività statistiche regionali.
Collegi sindacali degli enti del servizio sanitario regionale
La disciplina originaria sui collegi sindacali di alcuni enti del servizio sanitario regionale è stata in parte sostituita e risulta consolidata con rinvii alle modifiche apportate alla normativa settoriale richiamata dalla legge. Per l’INRCA, il collegio sindacale è composto da tre membri.
Razionalizzazione delle spese per la formazione
Per contenere la spesa formativa, la Giunta regionale definisce indennità e rimborsi spettanti per le attività di docenza e tutoraggio presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
Per i dipendenti regionali che svolgono docenza o tutoraggio per la Scuola:
- l’attività deve essere svolta fuori dal normale orario di lavoro;
- spetta un’indennità non superiore al 75% di quella prevista per docenti o tutor esterni.
Attività di programmazione e supporto strategico
Per le esigenze di programmazione, la Giunta regionale può:
- costituire un comitato tecnico-scientifico composto da non più di cinque esperti di particolare qualificazione, estranei all’amministrazione regionale;
- concludere accordi con le Università per disciplinare attività svolte in collaborazione e di interesse comune.
Gli incarichi ai componenti del comitato tecnico-scientifico prevedono gettoni di presenza onnicomprensivi, con un limite annuo di 10.000 euro per ciascun componente.
Nel caso di interventi strategici per la Regione, la Giunta può inoltre affidare, tramite selezione pubblica, incarichi occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa a docenti universitari di riconosciuta competenza, nominati secondo la disciplina regionale richiamata.
Modifiche alla normativa regionale previgente e coordinamento normativo
La legge reca anche modifiche a precedenti leggi regionali in materia di organizzazione amministrativa, statistica, sanità e altre discipline settoriali. Per il sistema informativo statistico, i riferimenti alla struttura ormai abrogata devono intendersi riferiti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico secondo la normativa vigente.
Norme transitorie e decorrenza
Le disposizioni sui collegi sindacali si applicano:
- dal primo rinnovo degli organi interessati successivo alla data di entrata in vigore della legge;
- restano valide le designazioni già effettuate se non in contrasto con le nuove regole.
Fino alla nomina dei nuovi collegi sindacali restano in carica quelli già operanti alla data di entrata in vigore della legge.
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