Cassazione Penale, Ordinanza n. 12594/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che i motivi erano in parte manifestamente infondati e in parte meramente reiterativi di questioni di merito già decise dalla corte territoriale, senza evidenti vizi logici.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico dell'imputato, la corte di appello aveva già deciso sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, ritenendo venuto meno l'accordo con la sorella e confermando un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, assumendo che l'imputato, recatosi al pronto soccorso, non avrebbe potuto comparire; 2) e 3) la riproposizione di questioni di fatto già sollevate in appello, attinenti alla responsabilità e al venir meno dell'accordo con la sorella, nonché al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché dalla documentazione sanitaria risultava la dimissione in buone condizioni generali con consiglio di riposo domiciliare, senza i requisiti di gravità, assolutezza e insuperabilità del legittimo impedimento; ha ritenuto gli altri motivi inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello, oltre che generici e risolventesi in una inammissibile richiesta di diversa valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 420-ter c.p.p.
Il legittimo impedimento a comparire richiede requisiti di gravità, assolutezza e insuperabilità; una semplice dimissione dal pronto soccorso in buone condizioni generali non è sufficiente a imporre il rinvio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento dell'imputato a comparire deve risultare da una condizione concreta, grave, assoluta e insuperabile; se la documentazione medica attesta condizioni compatibili con la partecipazione al processo, il rinvio può essere legittimamente negato.
- In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre questioni di fatto già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, salvo la deduzione di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di censure di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
- La genericità del motivo, specie se associata alla mera reiterazione di doglianze già esaminate, integra una ragione di inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →