Sentenza del 05/12/2017 n. 1741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazioni tributarie - Cessione di partecipazioni - Regime di partecipation exemption - Presupposti. (Art. 87TUIR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'agevolazione è stata negata. La partecipazione non poteva essere considerata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie in senso sostanziale, poiché, già prima dell'approvazione del bilancio, la società era vincolata a procedere alla cessione. Anche l'assunzione dell'obbligo tramite contratto preliminare è stata ritenuta sufficiente a escludere il requisito della destinazione durevole richiesto dall'art. 87 TUIR.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione. L'art. 87 TUIR richiede, tra gli altri presupposti, che la partecipazione sia iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto destinata a essere utilizzata durevolmente dalla società cedente. Nel caso esaminato, prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di riferimento, la società aveva assunto un obbligo di cedere la partecipazione mediante un contratto preliminare. Tale obbligo risultava incompatibile con la qualificazione della partecipazione come investimento durevole.
Norme richiamate
Art. 87 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
Regime di participation exemption
Per beneficiare dell'esenzione sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, è necessario che la partecipazione, oltre a rispettare gli altri requisiti previsti dalla norma, sia qualificabile come investimento durevole e risulti iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. La mera iscrizione contabile non è sufficiente se, in concreto, la partecipazione è già destinata alla cessione.
Massime di principio
- Per applicare il regime di participation exemption non basta verificare la classificazione contabile della partecipazione: occorre accertare la sua effettiva destinazione durevole nell'ambito dell'attività della società.
- Un obbligo di cessione già assunto prima dell'approvazione del bilancio può escludere il requisito dell'investimento durevole, anche se deriva soltanto da un contratto preliminare.
- La valutazione dei presupposti dell'agevolazione deve considerare la situazione sostanziale e gli impegni giuridici esistenti, non solo le risultanze formali del bilancio.
- Quando la partecipazione è già vincolata alla vendita, tende a essere qualificata come attività destinata alla dismissione e non come immobilizzazione finanziaria, con conseguente esclusione della participation exemption.
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