Cassazione Penale, Sentenza n. 21877/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 22/01/2025 che aveva assolto Sileci Rosario e Sileci Antonella dal reato previsto dagli artt. 110, 81 e 633 c.p., sostenendo violazione di tali norme. In particolare il PM ha censurato la valutazione del merito che, pur riconoscendo la proprietà del terreno a favore di Petta Santa, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un titolo giustificativo del possesso degli imputati (richiamandosi al contratto di affitto originario) ancora valido all'epoca dei fatti; ha altresì osservato che nulla risultava attribuito a Sileci Antonella dal titolo originario e che il giudice avrebbe interpretato in termini cumulativi le fattispecie alternative previste dall'art. 633 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua la decisione del Giudice di Pace: la presenza degli imputati sul terreno derivava da un contratto di affitto stipulato dal dante causa con Sileci Rosario, che aveva instaurato il possesso originario; la figlia Antonella, pur non essendo parte formale del titolo, beneficia delle stesse ragioni di fatto e diritto relative al possesso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di invasione richiede l'introduzione 'dall'esterno' in un fondo o immobile altrui di cui non si ha il possesso o la detenzione; pertanto, l'occupazione proseguita da chi era già legittimamente entrato nel bene rientra nella tutela civile e non configura automaticamente il reato. Inoltre la Corte ha escluso, ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., la documentazione che la difesa aveva prodotto in questa sede ma che non era stata ammessa dal giudice di pace, poiché non è possibile ampliare il tema deducibile in Cassazione con atti introdotti da parte non ricorrente. Il ricorso è quindi respinto e l'assoluzione confermata in quanto il fatto non sussiste sul piano penale.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale concorso tra soggetti potesse modificare la valutazione dell'elemento materiale dell'invasione, atteso che mancava la condizione di 'introduzione dall'esterno' richiesta per il reato.
art. 81 cod. pen.
Indicata in rapporto alla ricostruzione della responsabilità concorrente; non ha inciso sulla decisione perché è mancato l'elemento tipico del reato previsto dall'art. 633 c.p.
art. 633 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 633 sottolineando che il reato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o immobile altrui di cui non si abbia possesso o detenzione; pertanto l'occupazione proseguita da chi era già legittimamente entrato (titolo iniziale) non configura automaticamente l'invasione penale e la controversia va, in primo luogo, ricondotta all'ambito civile.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d))
Applicata per rigettare la documentazione nuova prodotta dalla difesa in Cassazione: la lett. d) limita i vizi deducibili in ricorso e non consente che una parte non ricorrente amplii il tema del deducibile tramite memorie, né che si ottengano in Cassazione esiti di merito basati su documenti non valutati in primo grado.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva ex art. 611 presentata per sollecitare il rigetto del ricorso; la Corte ha però precisato che la documentazione allegata in questa sede non può integrare nuovi motivi utilizzabili in Cassazione se non previamente dedotti.
Massime di principio
- Il reato di invasione (art. 633 c.p.) richiede l'introduzione 'dall'esterno' in un bene altrui di cui non si ha possesso o detenzione: chi è entrato legittimamente ha maggiori probabilità di vedere la controversia risolta in sede civile anziché penale.
- La verifica della validità o efficacia di un titolo che ha determinato il possesso (es. contratto di affitto) è spesso questione di diritto civile: la sua esistenza o efficacia può escludere l'elemento materiale dell'invasione penale.
- I familiari o soggetti subentranti nel possesso possono essere tutelati dagli stessi effetti di fatto del titolo originario, anche se non erano parti formali del contratto originale, salvo specifica prova contraria.
- In Cassazione non è consentito ampliare il tema deducibile con documentazione decisiva introdotta da parte non ricorrente: i nuovi documenti utili per il merito devono essere prodotti e valutati nel grado di merito, non tramite memorie in sede di legittimità (art. 606 lett. d)).
- Quando l'imputazione si fonda su fattispecie alternative (es. art. 633), l'azione penale deve essere costruita correttamente rispetto alla natura alternativa delle condotte; errori di inquadramento possono renderla meno efficiente.
- Se il titolo che ha consentito l'accesso al bene è contestato (inadempienza, decadenza), il PM dovrà provare che al momento dell'entrata mancava totalmente il possesso/detenzione e che si è trattato di una nuova 'introduzione' esterna per configurare il reato.
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