Regolamento (UE) 2021/864
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione del 28 maggio 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un’inchiesta della Commissione sulla possibile elusione dei dazi antidumping già in vigore sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell’Egitto, in relazione a importazioni spedite dal Marocco. Contestualmente dispone la registrazione di tali importazioni, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi se l’elusione sarà confermata. Il provvedimento disciplina anche termini procedurali, possibilità di esenzione per i produttori marocchini non coinvolti in pratiche elusive e regole di collaborazione, riservatezza e audizione delle parti interessate.
Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure vigenti sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti mediante spedizioni dal Marocco, con registrazione delle importazioni interessate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, classificati ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco a prescindere dall’origine dichiarata, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. Riguarda gli operatori economici coinvolti nella catena di esportazione/importazione, in particolare produttori esportatori del Marocco, importatori, industria dell’Unione e, indirettamente, soggetti legati alle esportazioni originarie dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è temporalmente limitato alla durata dell’inchiesta e della registrazione, fissata in nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864: inchiesta per possibile elusione dei dazi antidumping sui prodotti in fibra di vetro
Il regolamento della Commissione apre un’inchiesta antidumping per verificare se le misure definitive già istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto siano eluse mediante spedizioni dal Marocco. La Commissione ritiene, sulla base della domanda presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V., che esistano elementi di prova sufficienti per avviare l’inchiesta e disporre la registrazione delle importazioni interessate.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
Il prodotto interessato è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi. Sono esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2.
L’inchiesta riguarda il prodotto spedito dal Marocco, a prescindere dal fatto che sia o meno dichiarato originario del Marocco, classificato con i codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081. Restano invece rilevanti, come prodotto in esame originario, le merci coperte dalle misure vigenti con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00.
Presupposti dell’inchiesta: elementi di possibile elusione
Nei considerando la Commissione indica che la domanda contiene elementi di prova sufficienti circa una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Egitto, Marocco e Unione dopo l’adozione delle misure antidumping. Tale modificazione sembrerebbe collegata a operazioni di assemblaggio in Marocco, iniziate o aumentate in modo sostanziale dopo l’avvio dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente.
La Commissione rileva inoltre che, secondo gli elementi forniti, il valore dei componenti originari della Cina e dell’Egitto sarebbe pari o superiore al 60% del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto derivante dall’assemblaggio in Marocco sarebbe inferiore al 25% del costo di produzione. La domanda contiene anche elementi secondo cui le importazioni avverrebbero a prezzi pregiudizievoli e il prodotto oggetto dell’inchiesta sarebbe esportato a prezzi di dumping rispetto al valore normale già determinato per il prodotto in esame.
Misure in vigore e fondamento giuridico
Le misure potenzialmente eluse sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. L’inchiesta è aperta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, mentre la registrazione delle importazioni è disposta in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento di base.
La Commissione precisa che, qualora l’inchiesta accerti pratiche di elusione diverse da quelle già descritte, essa potrà estendersi anche a tali pratiche ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione è funzionale a garantire che, in caso di conclusione positiva sull’elusione, possano essere riscossi dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2020/492, a decorrere dalla data di registrazione.
La registrazione ha una durata limitata: cessa dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali
Le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio e, in ogni caso, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione rilevante devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Le audizioni possono essere richieste entro lo stesso termine di 37 giorni; per le audizioni relative alla sola fase di apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento ed essere motivata per iscritto.
La Commissione invita le parti a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per l’invio delle comunicazioni e precisa che, una volta forniti i recapiti, le comunicazioni avverranno in linea di principio via e-mail. Sono richiamate anche le regole sulla riservatezza: le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. In mancanza di adeguata motivazione o di un riassunto non riservato, la Commissione può non tenere conto delle informazioni, salvo prova attendibile della loro correttezza.
Esenzioni per i produttori marocchini
Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, la Commissione richiama la possibilità di concedere esenzioni ai produttori del Marocco che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive. I produttori interessati devono manifestarsi entro i termini procedurali fissati dall’articolo 3. I questionari per i produttori esportatori cinesi ed egiziani, per i produttori esportatori marocchini che chiedono l’esenzione e per gli importatori sono disponibili nel fascicolo e sul sito della DG Commercio.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Il regolamento avverte che, se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, omette di trasmetterle nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale se vengono fornite informazioni false o fuorvianti. In tali casi l’esito può essere meno favorevole per la parte non collaborante.
Durata dell’inchiesta, protezione dei dati e consigliere-auditore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa; il consigliere può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per elusione
L’articolo 1 apre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, un’inchiesta per stabilire se le importazioni del prodotto in esame spedite dal Marocco, a prescindere dall’origine dichiarata, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini procedurali per le parti interessate
L’articolo 3 prevede che le parti interessate si manifestino entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entro lo stesso termine di 37 giorni possono essere chieste audizioni; per le audizioni nella fase di apertura la domanda va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore e deve essere motivata per iscritto.
Esenzioni per produttori marocchini
Nel quadro dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, i produttori marocchini del prodotto oggetto dell’inchiesta possono chiedere un’esenzione se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche di elusione. I questionari specifici per esportatori cinesi, egiziani, marocchini e per importatori sono resi disponibili dalla Commissione e devono essere restituiti entro il termine di 37 giorni.
Fondamento probatorio dell’apertura
Nei considerando la Commissione afferma che la domanda, presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V., contiene elementi di prova sufficienti circa: modifica della configurazione degli scambi dopo l’istituzione dei dazi; operazioni di assemblaggio in Marocco iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’avvio dell’inchiesta o nel periodo immediatamente precedente; quota dei pezzi originari di Cina ed Egitto pari o superiore al 60% del valore del prodotto assemblato; valore aggiunto in Marocco inferiore al 25% del costo di produzione; indebolimento degli effetti riparatori delle misure e possibile dumping rispetto al valore normale già stabilito.
Conseguenze della mancata collaborazione
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può fondare le conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. In caso di informazioni false o fuorvianti, tali dati possono essere ignorati e sostituiti da dati disponibili, con possibile esito meno favorevole per la parte non collaborante.
Durata dell’inchiesta e applicazione del regolamento
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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