Regolamento (UE) 2021/865
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/865 della Commissione del 28 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rooibos»/«Red Bush» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra come DOP il nome "Rooibos"/"Red Bush" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha tenuto conto di un accordo tra Sud Africa e Regno Unito a seguito di opposizione, mentre ha dichiarato irricevibile e poi ritirata l’opposizione dell’associazione svizzera IGTG. L’allegato contiene il disciplinare consolidato con descrizione del prodotto, zona geografica, legame con l’area di origine e regole di etichettatura.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Rooibos"/"Red Bush" per un prodotto agricolo sudafricano della classe spezie e altri prodotti dell'allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nel registro delle DOP e IGP istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, del nome "Rooibos"/"Red Bush" come denominazione di origine protetta per il prodotto originario del Sud Africa. La protezione riguarda le foglie e gli steli essiccati di Aspalathus linearis ottenuti e lavorati nella zona geografica delimitata in alcune municipalità delle province di Western Cape e Northern Cape. Il regolamento incide anche sull’etichettatura dei prodotti che contengono o associano Rooibos/Red Bush, rinviando alle norme applicabili nel territorio di commercializzazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/865: iscrizione di "Rooibos"/"Red Bush" nel registro delle DOP
Il regolamento dà attuazione alla procedura di registrazione della denominazione di origine protetta "Rooibos"/"Red Bush" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto dell’opposizione del Regno Unito, dell’accordo raggiunto con il Sud Africa e del rigetto, poi ritiro, dell’opposizione proposta dall’IGTG svizzera. La conseguenza è l’iscrizione definitiva del nome nel registro UE delle DOP/IGP.
Ambito e oggetto della protezione
La protezione riguarda un prodotto della classe 1.8 dell’allegato I del trattato, identificato come foglie e steli essiccati di Aspalathus linearis commercializzati come "Rooibos"/"Red Bush". Il nome è riservato a prodotto puro al 100% ottenuto da coltivazione o raccolta spontanea nella zona geografica delimitata in Sud Africa.
Descrizione del prodotto
Il disciplinare distingue due tipologie:
- "Rooibos"/"Red Bush" ossidato, di colore dal marrone chiaro al rosso mattone brillante, con umidità inferiore al 10%;
- "Rooibos"/"Red Bush" verde (non ossidato), di colore prevalentemente verde chiaro, con umidità inferiore al 5%.
La descrizione valorizza il profilo sensoriale del prodotto, che può presentare note dolci, di miele, caramello, fruttate, agrumate, di bacche, confettura di albicocche, legnose, di arbusto/stelo, affumicate/bruciate, floreali, fynbos, speziate e cannella, con gusto dolce, amaro e aspro e sensazione in bocca morbida/liscia o astringente.
Materie prime e parametri caratteristici
L’unica materia prima ammessa sono le foglie e gli steli appena raccolti della pianta Aspalathus linearis. Il disciplinare indica anche i tenori di aspalatina e notofagina del prodotto, rispettivamente tra lo 0,02 e l’1,16% e fino allo 0,4%, precisando che tali sostanze saranno controllate all’origine secondo il sistema sudafricano di protezione delle indicazioni geografiche.
Fasi produttive e requisiti di lavorazione
Le fasi essenziali devono svolgersi nella zona geografica delimitata e comprendono:
- raccolta dei semi e coltivazione o crescita spontanea;
- raccolta del prodotto nei campi o in natura;
- lavorazione ed essiccazione nella "tea court".
Il prodotto appena raccolto deve raggiungere la tea court entro 72 ore; gli steli e le foglie devono essere sminuzzati in pezzi da 1 a 10 mm. Per la variante ossidata il materiale viene disposto in cumuli, bagnato, pestato, rivoltato e infine essiccato al sole; per la variante verde il materiale viene distribuito subito in strato sottile per l’essiccazione senza ossidazione.
Zona geografica e legame con l’origine
La zona geografica comprende determinate municipalità delle province sudafricane di Western Cape e Northern Cape. Il legame con l’area è fondato sulle condizioni climatiche e pedologiche uniche, sulle caratteristiche adattative della pianta e sulle pratiche tradizionali locali di raccolta, coltivazione, scarificazione dei semi e lavorazione. Il disciplinare collega il profilo chimico e organolettico del prodotto all’ambiente, ai suoli poveri e acidi e alle tecniche produttive storicamente sviluppate nella regione.
Etichettatura e uso in miscela
Il disciplinare consente che il Rooibos/Red Bush sia miscelato con tè, infusi e altri prodotti, per consumo umano o non umano. In tal caso, l’etichettatura deve rispettare le norme applicabili nel territorio in cui il prodotto è commercializzato. Nei considerando la Commissione richiama anche la contestazione relativa alla coerenza delle regole di etichettatura con il regolamento (UE) n. 1169/2011.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 dispone che il nome "Rooibos"/"Red Bush" è registrato come denominazione di origine protetta. Il prodotto è classificato nella classe 1.8 dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.). Il documento unico consolidato è riportato nell’allegato del regolamento.
Gestione dell’opposizione e accordo tra le parti
Nei considerando si dà atto dell’opposizione presentata dal Regno Unito, giudicata ricevibile, e dell’avvio di consultazioni che hanno condotto a un accordo comunicato dal Sud Africa l’11 novembre 2020. La Commissione considera tale accordo nella misura in cui sia conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa UE. L’opposizione dell’IGTG svizzera è invece ritenuta irricevibile per mancanza di motivi sufficientemente suffragati e successivamente ritirata.
Contenuto essenziale del disciplinare
L’allegato precisa che la denominazione può essere usata solo per foglie e steli essiccati di Rooibos/Red Bush puro al 100% derivato da Aspalathus linearis coltivata o raccolta spontaneamente nella zona definita. Sono descritte due varietà: ossidata e verde (non ossidata), con caratteristiche cromatiche, umidità massima e profilo sensoriale. La materia prima esclusiva sono foglie e steli appena raccolti di Aspalathus linearis; sono indicati anche i tenori di aspalatina e notofagina, controllati all’origine secondo il sistema sudafricano di protezione delle IG.
Fasi di produzione nella zona geografica
Devono svolgersi nella zona delimitata la raccolta, la coltivazione, la raccolta manuale o meccanica e la lavorazione/essiccazione nella cosiddetta "tea court". Il disciplinare richiede che il materiale raccolto raggiunga la tea court entro 72 ore, che venga sminuzzato in lunghezze di 1-10 mm e che il processo di ossidazione o di essiccazione avvenga secondo le modalità previste per il prodotto ossidato o verde.
Zona geografica delimitata
La zona di produzione, essiccazione e ossidazione comprende specifiche municipalità della provincia di Western Cape e la municipalità locale di Hantam nella provincia di Northern Cape, entrambe in Sud Africa.
Legame con l’origine geografica
Il disciplinare motiva il legame tra prodotto e area geografica con il clima, i suoli poveri e acidi, la fisiologia della pianta e le pratiche tradizionali di coltivazione e lavorazione. Le caratteristiche organolettiche e chimiche, in particolare il contenuto fenolico e la presenza di aspalatina, sono ricondotte all’ambiente e alle tecniche locali.
Etichettatura
Il Rooibos/Red Bush può essere miscelato con tè, infusi e altri prodotti, alimentari o meno; l’etichettatura di tali prodotti deve rispettare le norme applicabili nel territorio in cui il prodotto è commercializzato. Il regolamento richiama, nei considerando, anche le contestazioni relative alla coerenza con il regolamento (UE) n. 1169/2011.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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