Regolamento (UE) 2021/866
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione del 28 maggio 2021 che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende per un periodo limitato l’applicazione dei dazi supplementari dell’UE su alcuni prodotti originari degli Stati Uniti, previsti dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. La sospensione è collegata al tentativo politico di ridurre le tensioni commerciali transatlantiche e di favorire una soluzione delle controversie in sede OMC relative alle misure statunitensi ai sensi della sezione 232. La misura è immediatamente applicabile dalla pubblicazione e produce effetti fino al 30 novembre 2021 incluso, con ripristino dei dazi dal 1° dicembre 2021.
Sospensione temporanea dell’applicazione di alcuni dazi doganali supplementari dell’UE su prodotti originari degli Stati Uniti, già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, originari degli Stati Uniti d’America. La sospensione riguarda i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % previsti per tali prodotti e opera in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. La misura è temporanea e vale fino al 30 novembre 2021 compreso; dal 1° dicembre 2021 i dazi dell’allegato II tornano applicabili. Il regolamento non incide sulla sospensione, in sede OMC, delle concessioni tariffarie già disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.
Sospensione di alcuni dazi supplementari su prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione sospende temporaneamente una parte delle misure di politica commerciale adottate dall’Unione nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. La misura si inserisce nel contesto delle controversie commerciali transatlantiche e, in particolare, del confronto relativo ai dazi statunitensi imposti ai sensi della sezione 232.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, che aveva introdotto dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nei suoi allegati I e II. La Commissione richiama anche il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, con cui l’Unione aveva sospeso, in sede OMC, concessioni tariffarie nei confronti degli Stati Uniti. La sospensione disposta dal presente regolamento è motivata dalla dichiarazione congiunta UE-USA del 17 maggio 2021, nella quale le parti hanno convenuto di avviare un percorso per porre fine alle controversie in sede OMC.
Ambito di applicazione
La sospensione riguarda esclusivamente i prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. Sono interessati i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % applicabili alle importazioni nell’Unione di tali prodotti originari degli Stati Uniti. Il regolamento opera in modo uniforme in tutti gli Stati membri, in quanto direttamente applicabile.
Contenuto della misura
L’articolo 1 stabilisce che l’UE sospende l’applicazione dei dazi supplementari fino al 30 novembre 2021 compreso. Ne consegue che i dazi previsti dall’allegato II del regolamento (UE) 2018/886 tornano a essere applicabili dal 1° dicembre 2021 compreso. La sospensione è dunque temporanea e non elimina la base giuridica delle misure, ma ne differisce l’efficacia.
Rapporti con altri atti e con l’OMC
La Commissione precisa che il regolamento non pregiudica la sospensione, in sede OMC, delle concessioni tariffarie già disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. In altri termini, la sospensione degli obblighi OMC rimane in vigore, mentre il presente regolamento agisce sul piano interno dell’Unione sospendendo i dazi supplementari all’importazione.
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’applicazione immediata richiamando l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014, ritenendo necessario evitare l’imminente applicazione dei dazi dell’allegato II e garantire il tempo utile alla soluzione politica della controversia.
Profili procedurali
La Commissione richiama inoltre l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 e prevede di sottoporre il testo, entro quattordici giorni dall’adozione, al comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843, per acquisirne il parere.
Disposizioni principali
Sospensione dei dazi supplementari
L’articolo 1 sospende l’applicazione, fino al 30 novembre 2021 compreso, dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. È previsto che tali dazi tornino ad applicarsi dal 1° dicembre 2021 compreso.
Contesto e finalità della sospensione
Il regolamento è adottato in un contesto di controversia commerciale con gli Stati Uniti in sede OMC. La sospensione è motivata dalla dichiarazione congiunta UE-USA del 17 maggio 2021, che mira a un percorso di soluzione delle controversie relative ai dazi statunitensi ai sensi della sezione 232, e serve a creare il tempo e le condizioni per una soluzione politica reciproca delle misure restrittive.
Rapporto con il regolamento (UE) 2018/886 e con la sospensione OMC
La misura interviene sul solo allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. Il regolamento precisa che non pregiudica la sospensione, in sede OMC, delle concessioni tariffarie già adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, la quale continua ad applicarsi parallelamente.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014 per giustificare l’adozione di un atto di esecuzione immediatamente applicabile per ragioni di urgenza.
Iter consultivo
La Commissione indica che, conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, entro quattordici giorni dall’adozione sottoporrà il regolamento al comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843, al fine di ottenerne il parere.
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