Regolamento (UE) 2021/898
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/898 della Commissione del 28 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Salată cu icre de știucă de Tulcea" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che non è stata presentata alcuna opposizione alla domanda pubblicata in Gazzetta ufficiale e procede quindi all’iscrizione nel registro. Il testo ha natura essenzialmente esecutiva e stabilisce anche l’entrata in vigore e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine/protezione geografica "Salată cu icre de știucă de Tulcea" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, di un prodotto agroalimentare rumeno denominato "Salată cu icre de știucă de Tulcea". Riguarda gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi; l’iscrizione concerne un prodotto classificato nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.
Iscrizione di "Salată cu icre de știucă de Tulcea" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/898 della Commissione completa la procedura di registrazione nel sistema delle indicazioni geografiche protette prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione registra la denominazione rumena "Salată cu icre de știucă de Tulcea" dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni nel termine previsto.
Contesto procedurale
La domanda di registrazione, presentata dalla Romania, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha potuto procedere con l’iscrizione del nome nel registro.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Salată cu icre de știucă de Tulcea" come IGP. Il nome è inoltre ricondotto alla classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Si tratta quindi di un riconoscimento formale della protezione geografica a favore del prodotto nel quadro dei regimi di qualità UE.
Effetti giuridici ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 iscrive nel registro il nome "Salată cu icre de știucă de Tulcea" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Romania era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non era stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione il nome deve essere registrato.
Base giuridica e competenza della Commissione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina l’adozione dell’atto di esecuzione per l’iscrizione del nome nel registro delle DOP e IGP.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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