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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/863

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione del 28 maggio 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32021R0863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre un’inchiesta della Commissione sulla possibile elusione delle misure compensative già in vigore sui tessuti in fibra di vetro originari della Cina e dell’Egitto, mediante spedizioni dal Marocco. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni oggetto dell’inchiesta, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi compensativi se l’elusione sarà confermata. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, modalità di collaborazione, richieste di esenzione per i produttori marocchini e regole di riservatezza e audizione delle parti interessate.

Apertura di un’inchiesta antidumping/compensativa per verificare una possibile elusione delle misure compensative sui tessuti in fibra di vetro tramite spedizioni dal Marocco e registrazione di tali importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, classificati ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 e spediti dal Marocco, a prescindere dall’origine dichiarata. Il regolamento riguarda le autorità doganali degli Stati membri, le parti interessate, i produttori del Marocco che richiedano un’esenzione, gli importatori e l’industria dell’Unione. Non si applica al prodotto impregnato o preimpregnato né ai tessuti a maglia aperta sopra le soglie indicate; le importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Elusione delle misure compensative sui tessuti in fibra di vetro mediante spedizioni dal Marocco

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione apre un’inchiesta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 per verificare una possibile elusione delle misure compensative già istituite sui tessuti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. La Commissione motiva l’apertura richiamando elementi di prova che suggeriscono un mutamento dei flussi commerciali verso l’Unione tramite il Marocco, senza una sufficiente giustificazione economica diversa dall’evitare il dazio.

Contesto e misure vigenti

Le misure potenzialmente eluse sono i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che riguardano il medesimo prodotto in fibra di vetro e che si innestano anche sul quadro antidumping già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. Il prodotto in esame è descritto con precisione da specifiche caratteristiche merceologiche e codici NC/TARIC, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta sopra determinate soglie dimensionali e di peso.

Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide sostanzialmente con il prodotto già colpito dalle misure compensative, ma è individuato come spedito dal Marocco, indipendentemente dall’origine dichiarata. I codici TARIC specifici dell’inchiesta sono 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081. La scelta di concentrarsi sulla spedizione dal Marocco riflette il sospetto che il Paese sia utilizzato come piattaforma di transito o di lavorazione per aggirare i dazi applicabili alle importazioni cinesi ed egiziane.

Elementi indiziari dell’elusione

La Commissione rileva quattro profili principali:

  • modifica della configurazione degli scambi successiva all’istituzione delle misure;
  • assenza di motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dal pagamento del dazio;
  • indebolimento dell’efficacia riparatoria delle misure in termini di quantità e prezzi, con importazioni in volumi rilevanti e a prezzi pregiudizievoli;
  • possibile persistenza del beneficio di sovvenzioni sul prodotto o sulle sue parti, tenuto conto che il prodotto e i relativi componenti sarebbero prodotti ed esportati in Marocco da società cinesi ed egiziane già beneficiarie di sovvenzioni compensabili.

Svolgimento dell’inchiesta e partecipazione delle parti

La Commissione invita tutte le parti interessate a contattarla tempestivamente. Le parti devono presentare osservazioni scritte, questionari e informazioni pertinenti entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento; per manifestarsi alla Commissione il termine è di 15 giorni dall’entrata in vigore. Le audizioni sulla fase di apertura devono essere richieste entro 15 giorni dall’entrata in vigore e devono essere motivate per iscritto.

Esenzioni per produttori marocchini

Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, il regolamento prevede la possibilità di esenzione per i produttori marocchini che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori che intendono chiedere l’esenzione devono presentarsi entro i termini fissati e compilare il questionario dedicato, disponibile insieme a quelli per esportatori cinesi ed egiziani e per importatori.

Registrazione delle importazioni e possibili effetti futuri

Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione resta in vigore per nove mesi e serve a garantire che, se l’inchiesta confermerà l’elusione, possano essere riscossi dazi compensativi a decorrere dalla data di registrazione, entro il limite del dazio residuo previsto dal regolamento (UE) 2020/776.

Regole procedurali, riservatezza e mancata collaborazione

Il regolamento disciplina in modo dettagliato la gestione delle informazioni riservate: i documenti sensibili devono essere contrassegnati come "Sensitive" e accompagnati da un riassunto non riservato consultabile dalle parti interessate. In caso di mancata collaborazione, di presentazione tardiva o di informazioni false o fuorvianti, la Commissione può applicare l’articolo 28 del regolamento di base e basarsi sui dati disponibili, con un possibile esito meno favorevole per la parte inadempiente.

Durata dell’inchiesta, dati personali e consigliere-auditore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe e in generale ai diritti di difesa nel procedimento di difesa commerciale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta per elusione

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione apre un’inchiesta per accertare se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, spedite dal Marocco indipendentemente dall’origine dichiarata, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e misure vigenti

Il prodotto interessato è lo stesso già soggetto alle misure compensative: tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con esclusioni specifiche, classificati ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00. Le misure vigenti sono i dazi compensativi definitivi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sui dazi antidumping definitivi.

Elementi di prova dell’elusione

La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova sufficienti su: modificazione della configurazione degli scambi dopo l’adozione delle misure; assenza di sufficiente motivazione economica diversa dal dazio; spedizione attraverso il Marocco con o senza operazioni di assemblaggio/completamento; indebolimento degli effetti riparatori delle misure in termini di volumi e prezzi; possibile permanenza del beneficio di sovvenzioni per il prodotto e/o le sue parti.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ed è funzionale all’eventuale riscossione di dazi compensativi, per un importo adeguato e non superiore al dazio residuo del regolamento (UE) 2020/776, se l’elusione sarà confermata.

Termini per le parti interessate

Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e le altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Richieste di esenzione per i produttori marocchini

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in Marocco possono chiedere un’esenzione dimostrando di non essere coinvolti nelle pratiche di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Obblighi di cooperazione, riservatezza e uso di dati disponibili

Le comunicazioni riservate devono essere marcate "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. In caso di mancata motivazione della riservatezza o di assenza di riassunto adeguato, la Commissione può non considerare le informazioni. In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso alle informazioni, ritardi o ostacoli all’inchiesta, la Commissione può fondare le conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, anche con esiti meno favorevoli per la parte non collaborante.

Durata dell’inchiesta e entrata in vigore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialemisure compensativedazio antidumpingdoganeelusione delle misure commerciali

Testo integrale

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