Sentenza del 01/12/2016 n. 4199 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'intimazione di pagamento di euro 2.284,19, notificata il 16/04/2012, fondata su una cartella di pagamento asseritamente notificata il 27/03/2008. In primo grado il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la mancata prova della notificazione della cartella presupposta, l'assenza della relata di notifica dell'intimazione e ulteriori vizi formali. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. Riscossione Sicilia ha proposto appello producendo la relata di notifica della cartella e sostenendo la regolarità della notificazione dell'intimazione. Il contribuente ha proposto appello incidentale condizionato, contestando anche la validità della notifica dell'appello principale effettuata tramite PEC, anziché mediante le forme previste dalla disciplina allora vigente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello di Riscossione Sicilia poiché la notificazione tramite PEC non era contemplata, all'epoca dei fatti, dalle norme del processo tributario applicabili. Secondo il giudice, l'appello doveva essere notificato nelle forme dell'art. 20 del D.Lgs. 546/1992, tra cui la spedizione mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, oppure secondo le forme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La sentenza di primo grado è quindi rimasta sostanzialmente ferma. Riscossione Sicilia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2.
L'appello tributario deve rispettare le forme di proposizione previste per il ricorso introduttivo, richiamate dall'art. 20 del decreto.
Art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
La notificazione dell'appello mediante posta doveva avvenire con raccomandata senza busta e avviso di ricevimento; la Commissione ha ritenuto che la PEC non fosse una modalità validamente prevista nel periodo considerato.
Art. 16, commi 2 e 3, D.Lgs. 546/1992
Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
La disciplina distingueva tra comunicazioni e notificazioni e individuava le modalità ordinarie di notificazione, senza contemplare, secondo la lettura della Commissione, la notifica dell'appello tramite PEC.
Art. 26, D.P.R. 602/1973
Norma richiamata dall'appellante in materia di notificazione degli atti da parte dell'agente della riscossione.
Riscossione Sicilia aveva invocato tale disposizione per sostenere la possibilità di utilizzare il servizio postale nella notificazione dell'intimazione; la questione non ha determinato l'esito dell'appello, dichiarato inammissibile per il vizio della sua notificazione.
Art. 16-bis, comma 4, D.Lgs. 546/1992
L'indicazione dell'indirizzo di PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti.
La Commissione ha richiamato la disciplina del processo tributario telematico, ritenendo però che all'epoca della notificazione la modalità telematica non fosse ancora generalmente operativa nella Regione Sicilia.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Regolamento sul processo tributario telematico.
Il regolamento costituisce la base normativa del processo tributario telematico, la cui applicazione, secondo la sentenza, era allora limitata alle regioni in cui il sistema era stato attivato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità dell'appello dipende anche dal rigoroso rispetto delle forme di notificazione previste dalla legge vigente al momento dell'atto.
- Una notificazione effettuata tramite PEC può essere inefficace o determinare l'inammissibilità dell'impugnazione se, nel periodo considerato e nel territorio interessato, il processo tributario telematico non era ancora operativo o non era applicabile a quella specifica notificazione.
- Prima di proporre un appello occorre verificare sia il termine decorrente dalla notificazione dell'atto presupposto, sia la corretta modalità di notificazione dell'impugnazione.
- La produzione in appello della relata di notifica della cartella può non essere sufficiente a salvare il giudizio se l'appello è stato notificato con modalità giuridicamente invalida.
- La disciplina processuale e telematica può essere cambiata nel tempo; pertanto, la soluzione adottata dalla sentenza non va applicata automaticamente ai giudizi attuali senza verificare la normativa vigente e le regole territoriali applicabili.
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