Ordinanza ingiunzione o revoca n. 484 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che EstEnergy S.p.A. ha trattato illecitamente i dati dei potenziali clienti nell'ambito delle procedure di valutazione dell'affidabilità creditizia per l'attivazione di forniture di energia e gas, nonché nell'attività di affinamento del sistema di rating di gruppo. Sono state inoltre riscontrate violazioni in materia di trasparenza, informativa, esercizio del diritto di accesso, conservazione dei dati e corretta individuazione dei ruoli/privacy governance. L'Autorità ha ordinato misure correttive entro sei mesi e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.400.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Ordinanza ingiunzione a EstEnergy S.p.A. per trattamenti illeciti nel credit check dei potenziali clienti e per riscontri incompleti alle istanze di accesso
EstEnergy S.p.A. - trattamenti illeciti nel credit check e nei riscontri agli interessati
Il provvedimento riguarda EstEnergy S.p.A. e il sistema di verifica dell'affidabilità creditizia dei potenziali clienti per l'attivazione di forniture di energia e gas nel mercato libero. L'istruttoria è stata avviata a seguito di plurime istanze e reclami degli interessati ed è stata integrata da accertamenti ispettivi presso le società del Gruppo Hera e i fornitori di dati/servizi coinvolti.
Origine del procedimento e perimetro dell'accertamento
Il Garante ha riunito più procedimenti scaturiti da richieste di accesso ex art. 15 GDPR e da contestazioni sul diniego di fornitura fondato su uno score di affidabilità. Sono stati esaminati:
- la valutazione interna delle morosità pregresse tra società del Gruppo Hera;
- la valutazione esterna tramite SIC Experian e informazioni commerciali Cerved, veicolate dal software "CGS-X" di Major 1 S.r.l.;
- l'attività di conservazione e ulteriore analisi dei dati per l'affinamento del sistema di rating.
Descrizione del sistema di credit check
Il sistema di "Credit Check" prevedeva una prima verifica interna delle morosità attive non contestate nel settore energetico e, solo in caso di esito positivo, una verifica esterna tramite Cerved ed Experian. Il software CGS-X restituiva uno score sintetico e diversi sotto-score e campi analitici; EstEnergy dichiarava di utilizzare solo il "class value" dello score integrato, assegnando automaticamente un KO in caso di rating pari o superiore a 6. Tuttavia, i tracciati XML contenevano anche ulteriori informazioni, che venivano conservate per possibili usi successivi, incluso il miglioramento del sistema di rating.
Illiceità della valutazione interna delle morosità
Per la c.d. valutazione interna, il Garante ha rilevato che:
- l'informativa resa ai clienti non conteneva alcun riferimento specifico al trattamento delle morosità pregresse tra società del Gruppo, né alla comunicazione di tali dati per la verifica di affidabilità;
- le istruzioni rese a Hera S.p.A. quale responsabile del trattamento non includevano espressamente la verifica delle morosità riferite anche ai clienti di Hera Comm S.p.A.;
- il trattamento risultava quindi contrario ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alle regole sugli obblighi informativi e sui ruoli del trattamento.
Il Garante ha preso atto che, in data 1° agosto 2024, è stato sottoscritto un accordo di contitolarità tra EstEnergy e Hera Comm, con aggiornamento delle informative, ma ha comunque dichiarato illeciti i trattamenti svolti fino a tale data.
Riscontri incompleti alle istanze di accesso
Le risposte fornite da EstEnergy alle richieste ex art. 15 GDPR sono state ritenute inadeguate perché non riportavano lo Score CGS-X, i sotto-score, né le informazioni significative sulla logica del trattamento. Il Garante ha richiamato il principio per cui il diritto di accesso serve a consentire all'interessato il controllo effettivo dei dati e delle modalità del loro trattamento, specialmente quando incida su decisioni automatizzate o semi-automatizzate.
L'Autorità ha inoltre osservato che il titolare disponeva in realtà delle informazioni necessarie, presenti nei propri sistemi, e che in un caso aveva persino oscurato parti del report consegnato all'interessato. Tale condotta ha impedito agli interessati di verificare correttezza ed esattezza dei dati e di esercitare in modo pieno gli ulteriori diritti di rettifica e contestazione della decisione.
Conservazione dei dati e principio di limitazione
Il provvedimento rileva che, al momento degli accertamenti, non esistevano tempi specifici di conservazione per i dati del credit check e che era previsto solo un termine generale di 10 anni riferito alla documentazione contabile, non giustificato rispetto alle finalità concrete del trattamento. Questo è stato giudicato in contrasto con l'art. 5, par. 1, lett. e) GDPR. Il Garante ha preso atto che nel febbraio 2026 è stata adottata una policy aggiornata con un termine di conservazione di 5 anni per i dati relativi alla verifica dell'affidabilità creditizia.
Trattamento per l'affinamento del sistema di rating
Un ulteriore profilo di illiceità ha riguardato l'uso, da parte del Gruppo Hera, dei dati raccolti nel credit check per analisi di "affinamento" del sistema di rating. L'Autorità ha ritenuto che:
- per i dati provenienti dai SIC Experian, il riutilizzo per finalità ulteriori rispetto alla valutazione di un concreto rischio di credito collegato a una richiesta contrattuale viola il principio di limitazione della finalità;
- analogamente, per i dati di informazione commerciale Cerved, l'uso per scopi diversi da quelli previsti dal contratto e dal codice di condotta di settore è incompatibile con la disciplina applicabile;
- la conservazione e ri-elaborazione di dati potenzialmente non aggiornati incide anche sul principio di esattezza.
Valutazione complessiva e sanzione
Il Garante ha dichiarato l'illiceità dei trattamenti per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), d) ed e), 12, 13, 14 e 15, nonché 28 GDPR. Ha ritenuto non applicabile la qualificazione di violazioni minori e, ai sensi dell'art. 83 GDPR, ha irrogato a EstEnergy S.p.A. una sanzione di euro 1.400.000.
Nella quantificazione ha valorizzato:
- la gravità delle violazioni, la loro durata e la pluralità delle condotte;
- il numero elevato di interessati coinvolti, circa un milione;
- la natura colposa della condotta e l'inadeguatezza delle misure organizzative;
- l'assenza di precedenti specifici;
- la cooperazione con l'Autorità;
- le misure spontaneamente adottate per attenuare gli effetti delle violazioni;
- la delicatezza delle informazioni trattate, idonee a incidere sull'accesso a servizi essenziali.
Misure correttive e termini
Il Garante ha ingiunto a EstEnergy di adeguarsi entro sei mesi dalla notifica, con riscontro documentato, alle seguenti prescrizioni:
- predisporre un nuovo modello di risposta alle richieste di accesso che includa Score CGS-X, sotto-score e logiche di calcolo;
- trasmettere il nuovo modello anche ai soggetti interessati indicati nel provvedimento;
- adottare una procedura che garantisca il pieno esercizio del diritto di rettifica e le tutele di cui all'art. 22, par. 3 GDPR, inclusa la possibilità di intervento umano, di esprimere opinioni e di contestare la decisione.
Ulteriori disposizioni
Il provvedimento dispone inoltre:
- la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
- l'annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità.
È infine ricordata la facoltà di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell'istruttoria e trattamenti esaminati
Il procedimento nasce da diverse istanze di interessati che contestavano il diniego della fornitura di energia in ragione di uno score di affidabilità creditizia. Il Garante ha avviato un'istruttoria, con accertamenti ispettivi presso Hera S.p.A., Major 1 S.r.l., Cerved Group S.p.A. ed Experian Italia S.p.A., per esaminare il sistema di credit check del Gruppo Hera e il software CGS-X utilizzato da EstEnergy S.p.A.
Violazioni sulla valutazione interna delle morosità
Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dei dati dei potenziali clienti relativo alla verifica delle morosità pregresse tra società del Gruppo Hera. L'informativa resa agli interessati non descriveva tale trattamento né la comunicazione di dati tra EstEnergy e Hera Comm; inoltre le istruzioni ex art. 28 GDPR a Hera S.p.A. non includevano espressamente tale attività. Sono stati quindi ravvisati profili di violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13, 14 e 28 GDPR, poi in parte superati solo dall'accordo di contitolarità sottoscritto il 1° agosto 2024.
Riscontri inadeguati alle richieste di accesso
EstEnergy ha risposto alle istanze ex art. 15 GDPR in modo incompleto, limitandosi a richiamare genericamente un profilo di rischio e rinviando a Cerved ed Experian, senza comunicare lo Score CGS-X, i sotto-score, né le logiche e i criteri di calcolo. Il Garante ha chiarito che il titolare deve fornire tutte le informazioni in suo possesso, complete, aggiornate e intelligibili, incluse quelle significative sulla logica del trattamento automatizzato.
Conservazione dei dati e data retention
Per i dati raccolti nel credit check non erano previsti tempi specifici di conservazione; la policy allora in elaborazione applicava in modo generico un termine decennale riferito alla documentazione contabile. Il Garante ha ritenuto ciò incompatibile con il principio di limitazione della conservazione ex art. 5, par. 1, lett. e) GDPR, prendendo atto che nel febbraio 2026 è stata adottata una policy aggiornata con un termine quinquennale per tali dati.
Affinamento del rating e finalità incompatibili
È stata censurata anche l'attività di analisi dei dati raccolti nel credit check per affinare il sistema di rating del Gruppo Hera. L'uso di dati provenienti da SIC ed informazioni commerciali per questa finalità è stato ritenuto eccedente e incompatibile rispetto alle finalità originarie di valutazione del rischio di credito e di instaurazione del rapporto contrattuale, con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. b) e d) GDPR.
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