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Sentenza

Sentenza n. 2565/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina dirigenziale del 19 gennaio 2026, registrata il 27 gennaio 2026, di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 04 del 1° agosto 2024, oltre agli atti endoprocedimentali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del permesso rilasciato per completare un opificio artigianale in comproprietà con una società terza. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990: l’annullamento era intervenuto oltre il termine massimo di dodici mesi applicabile ratione temporis e non ricorrevano i presupposti per la deroga, perché la dichiarazione di disporre dell’assenso dei comproprietari non sarebbe stata una falsa rappresentazione idonea a impedire le verifiche comunali; il Comune avrebbe potuto accertare l’assenso durante l’istruttoria e la vicenda era inserita in una collaborazione pluriennale tra le comproprietarie. In secondo luogo, ha contestato il travisamento dei fatti, il difetto d’istruttoria e l’illogicità, nonché la violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il permesso del 2024 riguardava il completamento di opere già assentite congiuntamente nel 2014 e che il Comune avrebbe dovuto considerare gli atti pregressi, gli assensi e la situazione di fatto ai fini dell’accertamento di un consenso tacito o di un pactum fiduciae. In terzo luogo, ha lamentato la mancanza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, l’insufficienza della motivazione limitata al ripristino della legalità e l’omessa comparazione con l’affidamento e gli investimenti della ricorrente, nonché con l’interesse al completamento dell’opera e al risanamento ambientale. Infine, ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che, essendo le proprietà catastalmente distinte, avrebbe dovuto essere valutato un annullamento parziale limitato alla porzione riferibile alla comproprietaria dissenziente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina. Ha ritenuto decisiva la violazione dell’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990: il permesso era stato rilasciato il 1° agosto 2024 e l’annullamento era stato adottato il 27 gennaio 2026, oltre il termine di dodici mesi applicabile. La deroga prevista dal comma 2-bis non era utilizzabile. Se la vicenda è qualificata come falsa rappresentazione dei fatti, il superamento del termine richiede sia una rappresentazione oggettivamente difforme sia l’incolpevole impossibilità dell’amministrazione di accorgersi della difformità; quest’ultima non sussisteva, poiché il Comune avrebbe potuto acquisire nella fase istruttoria la dichiarazione di assenso dei terzi e non poteva trarre vantaggio dalla propria negligenza. Se è qualificata come falsa dichiarazione, la falsità rilevante ai fini della deroga deve risultare accertata in via definitiva in sede penale, circostanza assente. Gli ulteriori motivi, relativi alla natura del titolo e al consenso tra comproprietari, all’interesse pubblico e alla proporzionalità dell’annullamento, non sono stati esaminati nel merito, in quanto la mancanza del presupposto per derogare al termine era di per sé sufficiente a rendere illegittimo l’atto; gli atti endoprocedimentali sono stati assorbiti. Il TAR ha precisato che il permesso di costruire non limita i diritti dei terzi e non preclude eventuali controversie civilistiche tra comproprietari, devolute al giudice ordinario. Spese compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato da parte del Comune. Esclusa la responsabilità aggravata invocata dalla controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

    Nel caso deciso, il termine massimo di dodici mesi, applicabile ratione temporis, decorreva dal rilascio del permesso di costruire. In assenza dei presupposti derogatori del comma 2-bis, l’annullamento adottato oltre tale termine era illegittimo.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    La deroga al termine ordinario non ricorre per la sola qualificazione amministrativa della dichiarazione come falsa. Per la falsa rappresentazione occorre che l’amministrazione fosse incolpevolmente impossibilitata a rilevare la difformità; per la falsa dichiarazione penalmente rilevante occorre l’accertamento definitivo della falsità in sede penale. La negligenza istruttoria dell’amministrazione non consente di differire il termine.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi

    Il titolo edilizio disciplina il rapporto tra amministrazione e richiedente quanto alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’opera, ma non risolve né pregiudica i distinti rapporti civilistici tra privati, che possono essere fatti valere davanti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • La deroga al termine massimo previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio fondato su una falsa rappresentazione dei fatti richiede non solo una rappresentazione oggettivamente difforme dalla realtà, ma anche che l’amministrazione fosse incolpevolmente impossibilitata ad accorgersi della difformità. Se la verifica poteva essere compiuta con l’ordinaria attività istruttoria, l’amministrazione non può avvalersi tardivamente della propria negligenza.
  • Quando l’annullamento d’ufficio oltre il termine è fondato sulla falsità di dichiarazioni sostitutive rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, la falsità derivante da una condotta penalmente rilevante deve essere accertata con sentenza passata in giudicato; la sola affermazione dell’amministrazione non basta a integrare il presupposto derogatorio.
  • Il permesso di costruire attiene alla conformità edilizia e urbanistica dell’intervento e non limita i diritti dei terzi: non definisce i rapporti civilistici tra comproprietari né impedisce che eventuali illeciti o contestazioni sulla disponibilità del bene siano fatti valere davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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