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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25531/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado e censura: 1) carenza della motivazione e mancato accertamento dell'elemento soggettivo (sostiene di aver ricevuto il terreno da un altro pastore, Ferrantelli, e di ignorare chi fosse il proprietario effettivo); 2) violazione delle norme processuali (art. 597 e, soprattutto, violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.), perché la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale né procedere all'esame dei testi ritenuti decisivi; 3) vizio nella qualificazione del reato ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen., poiché non sarebbe stata provata la natura pubblica del bene e la sua destinazione a finalità pubbliche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: è stata rilevata la violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello in caso di overturning basato su diversa valutazione delle prove dichiarative). Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la Corte EDU (art. 6 CEDU), la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la decisione di assoluzione di primo grado venga impugnata e la Corte d'appello giunga a responsabilità sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative; la mancata rinnovazione viola garanzie fondamentali e può determinare l'annullamento della sentenza.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'omessa rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di appello quando ciò abbia inciso sulla correttezza del giudizio di condanna.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    "coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente"

    Principio secondo il quale un giudice d'appello non può adeguatamente valutare la credibilità delle prove dichiarative senza procedere, in caso di mutamento della decisione rispetto al primo grado, ad una valutazione diretta (riassunzione/escussione) dei testi; la violazione integra vizio di giusto processo.

  • art. 639-bis cod. pen.

    La qualificazione del reato aggravato ai sensi di questa norma richiede che il bene sia riconosciuto come pubblico o destinato a finalità pubbliche; la natura pubblica del bene deve essere provata e la mera asserzione non è sufficiente.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma sostanziale riferita al fatto-reato contestato (come riportato in rubriche): la censura verte anche sull'elemento soggettivo del reato (dolo), che deve essere adeguatamente accertato nella motivazione.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza come norma procedurale collegata alla regolare formazione della prova; il ricorrente lamenta che, nonostante l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello non abbia rinnovato l'istruttoria, in violazione delle garanzie procedurali.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione delle prove dichiarative decisive, è obbligata ad rinnovare l'istruttoria e a procedere all'esame (o nuovo esame) dei testimoni rilevanti ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; l'omissione costituisce vizio rilevabile anche in Cassazione.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, quando la condanna si fonda su prove dichiarative già acquisite in primo grado, può integrare violazione del diritto a un giusto processo (art. 6 CEDU) e portare all'annullamento della sentenza.
  • Nei casi in cui l'imputato deduca la mancanza dell'elemento soggettivo (es. ignoranza dell'identità del proprietario), la questione deve essere affrontata specificamente nella motivazione: la mera riforma senza nuovo esame probatorio è insufficiente.
  • Quando la configurazione del reato dipende dalla qualità pubblica del bene (es. aggravante o fattispecie che richiedono pubblico dominio), la natura pubblica e la destinazione devono essere provate; l'assenza di prova può compromettere l'applicabilità della norma penale invocata.
  • In caso di overturning d'ufficio dopo impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello ha l'onere di garantire le garanzie difensive anche d'ufficio, provvedendo alla rinnovazione istruttoria quando la decisione si fondi su una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

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