L.R. Piemonte 5/2002
"Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione indicata, l’istituzione e l’organizzazione delle commissioni provinciali espropri, i relativi compiti in materia di valori agricoli medi e indennità, le modalità di nomina e funzionamento, il trattamento economico dei componenti e i relativi oneri finanziari. Prevede termini annuali per l’approvazione e la trasmissione dei valori, validi per gli anni di riferimento della disciplina.
Commissioni provinciali espropri: costituzione, nomina e funzionamento
Commissioni provinciali espropri
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione cui si applica, la costituzione, la composizione, il funzionamento e il finanziamento delle commissioni provinciali espropri, istituite per gli adempimenti connessi alla normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Compiti della commissione
La commissione determina:
- i valori agricoli medi dei terreni, liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate dall’ISTAT;
- le indennità definitive di espropriazione;
- le indennità di occupazione;
- eventuali altri valori previsti dalla normativa vigente.
Composizione e nomina
La commissione è presieduta dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato ed è composta inoltre da rappresentanti e tecnici di amministrazioni e categorie interessate, oltre che da esperti in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste. Per la determinazione delle indennità relative ad aree edificabili o comunque a vocazione diversa da quella agricola, partecipa anche, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il legale rappresentante dell’ente espropriante o un suo delegato.
La costituzione della commissione e la nomina degli esperti sono delegate alle province presso cui hanno sede le commissioni. Le deleghe dei componenti devono essere comunicate per iscritto al presidente della provincia, con espressa accettazione dei delegati, e restano valide fino alla scadenza del mandato della commissione, salvo revoca, dimissioni o decadenza.
Durata in carica e sostituzioni
La commissione resta in carica fino al termine della corrispondente legislatura regionale e comunque fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge. Il provvedimento di costituzione è comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale.
I membri esperti decadono per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; la sostituzione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. Si procede analogamente in caso di dimissioni o decesso.
Attività, deliberazioni e termini
La commissione opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e delle direttive regionali; può anche adottare un regolamento interno.
Entro il 15 gennaio di ogni anno approva le tabelle dei valori agricoli medi e gli eventuali altri valori previsti dalla normativa vigente, trasmettendoli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Se i valori non pervengono alla Regione entro il 31 gennaio, restano confermati quelli dell’anno precedente.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni sui valori agricoli e sugli immobili di cui alla disciplina speciale è richiesta la partecipazione di almeno un esperto della materia pertinente. Le determinazioni su indennità e valutazioni devono essere adottate entro 30 giorni dalla richiesta dell’organo competente, o dalla ricezione degli eventuali atti integrativi.
Segreteria e adempimenti amministrativi
Le province curano il funzionamento delle commissioni e istituiscono un ufficio di segreteria per ciascuna commissione, assegnandovi il personale necessario. Il segretario è un dipendente provinciale in servizio, di categoria non inferiore alla C; in caso di assenza o impedimento può essere nominato un sostituto con analoghi requisiti.
Il segretario redige i verbali, cura i rapporti con enti richiedenti e Regione, gestisce la documentazione per i rimborsi e gli emolumenti, raccoglie i dati annuali sulle determinazioni adottate e li trasmette alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, oltre a ogni altro adempimento necessario.
Trattamento economico
Ai componenti esperti esterni indicati dalla legge spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, le competenze previste dalla legge regionale richiamata, con un limite massimo di sei giornate al mese. Le somme sono liquidate periodicamente dalle province.
Copertura finanziaria
Le spese di funzionamento sono finanziate mediante trasferimenti alle province. La legge quantifica i trasferimenti per il 2002 in euro 51.646,00 e dispone la copertura sul bilancio regionale 2002; per il 2003 e il 2004 la copertura è rinviata alla dotazione finanziaria dell’unità previsionale di base indicata nel bilancio pluriennale 2002-2004.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme della legge statale sulle espropriazioni e la restante normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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