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Legge

L.R. Piemonte 2/2002

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina del CO.RE.COM. aumentando a otto i componenti, prevedendo il voto doppio del Presidente in caso di parità, l’elezione di un Vicepresidente espresso dalla minoranza e l’estensione al Vicepresidente di una previsione già riferita al Presidente. In prima applicazione, l’integrazione del Comitato doveva avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina del Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)

Modifiche alla disciplina del CO.RE.COM.

La legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2 interviene sulla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, relativa all’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni. Le modifiche riguardano in particolare la composizione dell’organo, le regole di voto e la figura del Vicepresidente.

Composizione del Comitato

La consistenza numerica del CO.RE.COM. viene portata da sette a otto componenti. Si tratta quindi di un adeguamento della struttura dell’organo regionale, con effetto sulla sua composizione complessiva.

Funzionamento delle votazioni e organi interni

In caso di votazione con parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. La norma introduce inoltre la figura del Vicepresidente, che deve essere eletto dal Comitato nella prima seduta ed essere espresso dalla minoranza, a tutela dell’equilibrio interno dell’organo.

Riparto di competenze tra Presidente e Vicepresidente

Una previsione già riferita al Presidente viene estesa anche al Vicepresidente, in modo che il testo risultante attribuisca a entrambi il medesimo trattamento nella disposizione richiamata dalla modifica legislativa.

Norma transitoria

Per la prima applicazione della legge, il Consiglio regionale deve procedere all’integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Rilevanza temporale

La disciplina non contiene un termine di efficacia generale limitato, ma la previsione transitoria relativa all’integrazione iniziale del Comitato era circoscritta ai 60 giorni successivi all’entrata in vigore. Il contenuto ha quindi rilievo soprattutto come modifica stabile della legge istitutiva del CO.RE.COM.

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