L.R. Piemonte 38/2001
"Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese concorre all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po per l’esercizio unitario e interregionale delle funzioni sul bacino del Po. Disciplina l’accordo costitutivo, l’efficacia subordinata all’ultima legge istitutiva regionale e i criteri di finanziamento iniziale e successivo. Prevede anche compiti sulla mobilità ciclistica in specifici ambiti e accordi.
Costituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
Costituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
La legge disciplina la partecipazione della Regione Piemonte all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, quale strumento per l’esercizio unitario di funzioni amministrative che richiedono una gestione interregionale del bacino del Po. Stabilisce inoltre i principi organizzativi, l’efficacia della disciplina e i profili finanziari connessi al trasferimento delle risorse.
Finalità e ambito delle funzioni
La Regione concorre alla costituzione dell’Agenzia per svolgere le funzioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. 112/1998 che, per loro natura, richiedono una gestione unitaria del bacino del Po e un coordinamento tra più Regioni. La legge rinvia a un successivo provvedimento del Consiglio regionale per l’organizzazione delle funzioni amministrative che devono essere esercitate a livello regionale, anche mediante articolazioni funzionali per domini fluviali, in attuazione della normativa regionale di recepimento del d.lgs. 112/1998.
Compiti aggiuntivi in materia di mobilità ciclistica
L’Agenzia può svolgere, se compatibili con le funzioni principali, attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica. Tale estensione riguarda anche i compiti e i poteri di autorità espropriante per percorsi ciclabili e ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del Po, secondo le modalità fissate in specifici accordi con le Regioni interessate.
Accordo costitutivo e modifiche
L’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia sono regolate dall’accordo costitutivo allegato alla legge, che ne costituisce parte integrante. Eventuali modifiche dell’accordo devono essere adottate previa intesa tra le Regioni interessate e sono poi approvate con deliberazione del Consiglio regionale.
Efficacia della disciplina
L’efficacia della legge è subordinata alla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’Agenzia approvate dalle Regioni interessate. In tal modo la disciplina regionale opera solo quando il quadro istitutivo interregionale risulta completato.
Regime finanziario
In una prima fase, la Regione utilizza per le spese di funzionamento e per quelle di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, trasferendole annualmente all’Agenzia. I movimenti finanziari sul bilancio regionale sono demandati a successivi atti amministrativi.
Successivamente, la Giunta regionale assegna le risorse sulla base delle previsioni annuali dell’Agenzia, entro i limiti delle disponibilità del bilancio regionale. Per gli investimenti, è inoltre prevista a favore dell’Agenzia una quota per spese generali pari al 10% dell’importo dei lavori e delle espropriazioni, destinata a compensare ogni altro onere sostenuto dalla fase progettuale fino al collaudo e all’accertamento dei terreni occupati.
Decorrenza delle disposizioni attuative
Le disposizioni introdotte in materia di compiti aggiuntivi e di disposizioni attuative acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di modifica delle leggi istitutive dell’Agenzia, approvata dalle Regioni previa intesa. In assenza di tale completamento del quadro interregionale, tali previsioni non operano.
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