L.R. Piemonte 35/2001
"Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti. Abrogazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Piemonte a estinguere anticipatamente mutui più onerosi, anche sostituendoli con nuovi mutui o prestiti obbligazionari, se producono economie di spesa, oppure usando quote dell’avanzo di amministrazione. Prevede la copertura finanziaria sul bilancio 2002 e abroga la legge regionale n. 3/1998. È una disciplina ormai priva di utilità applicativa, legata a un esercizio finanziario concluso.
Estinzione anticipata di mutui regionali e abrogazione della l.r. 3/1998
Estinzione anticipata di mutui regionali
La legge disciplina per la Regione Piemonte la possibilità di chiudere anticipatamente mutui già contratti a condizioni più onerose di quelle di mercato, con l’obiettivo di realizzare risparmi di spesa. La norma si colloca in un quadro di gestione finanziaria straordinaria e risulta collegata a operazioni riferite al bilancio 2002.
Modalità operative per la ristrutturazione del debito
La Giunta regionale è autorizzata a intervenire sui mutui preesistenti mediante diverse soluzioni alternative:
- estinzione anticipata dei mutui più onerosi;
- assunzione di nuovi mutui, purché l’onere annuo di ammortamento consenta apprezzabili economie di spesa;
- in alternativa, emissione di prestiti obbligazionari, se più conveniente;
- utilizzo di quote dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata.
La disposizione consente quindi una rinegoziazione o sostituzione dell’indebitamento regionale, subordinandola al requisito della convenienza economica complessiva.
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione
La legge ammette espressamente l’impiego di quote dell’avanzo di amministrazione per estinguere anticipatamente i mutui. Nell’utilizzo di tali risorse occorre tenere conto dei tempi tecnici necessari per impiegare eventuali economie di fondi statali assegnati con vincolo di destinazione, con conseguente differimento della reimpostazione contabile delle somme interessate.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 sono posti a carico delle disponibilità:
- del capitolo di entrata 2745;
- del capitolo di spesa 30088 del bilancio per l’anno finanziario 2002.
Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall’estinzione dei mutui trovano copertura nelle disponibilità dei capitoli 15850 e 30070 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
Abrogazione della disciplina previgente
La legge abroga espressamente la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, che aveva contenuto analogo in materia di estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Attualità della disciplina
Si tratta di una disciplina con portata sostanzialmente esaurita, legata a operazioni finanziarie e a coperture del bilancio 2002; per questo, pur formalmente riportata, è oggi priva di concreta utilità applicativa.
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