Sentenza del 23/02/2017 n. 812 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Avviso di ricevimento della cartella - Disconoscimento della conformità all'originale - Onere per chi produce il documento di dimostrarne la conformità all'originale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa fotocopia conserva valore probatorio nonostante il disconoscimento, ma il soggetto che l'ha depositata deve fornire la prova della sua conformità all'originale. Il testo non indica ulteriori elementi sulla decisione concreta, né identifica espressamente le parti o specifica quale di esse abbia prevalso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la conformità all'originale della fotocopia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella. Ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento non rende automaticamente inutilizzabile la copia, ma impone a chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale non ne elimina automaticamente il valore, ma trasferisce su chi ha prodotto la copia l'onere di dimostrarne la conformità all'originale.
Massime di principio
- Il disconoscimento specifico della conformità di una copia all'originale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del documento.
- Dopo il disconoscimento, la parte che ha prodotto la copia deve dimostrarne la conformità all'originale con mezzi idonei.
- La contestazione deve riguardare concretamente la conformità della copia, non può limitarsi a formule generiche o meramente assertive.
- In materia di notificazioni, la produzione della copia dell'avviso di ricevimento può essere contestata, ma la contestazione non determina da sola l'inesistenza della prova della notifica.
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