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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18338/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un esponente apicale di un istituto bancario per asserita violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 94 T.U.F. in relazione a offerte pubbliche di obbligazioni. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione, perché la Consob avrebbe avuto già da tempo gli elementi necessari per avviare il procedimento sanzionatorio, sulla base della documentazione proveniente dalla Banca d'Italia e di altri atti. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: difetto o apparenza della motivazione; omesso esame di fatti decisivi relativi al momento di acquisizione degli atti istruttori; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la sentenza fondato la decisione su prove asseritamente inesistenti o male lette; violazione della disciplina sulla motivazione; violazione degli artt. 195 e 191 T.U.F. e della L. 689/1981 sul dies a quo del termine di 180 giorni per la contestazione; e, in sintesi, errata applicazione dei principi che governano l'accertamento degli illeciti in materia di intermediazione finanziaria, con mancata considerazione della complessità dell'istruttoria e del fatto che il termine decorre dal completamento dell'attività di verifica, non dalla mera conoscenza iniziale dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, escludendo che la motivazione della sentenza di merito fosse mancante, apparente o perplessa. Ha invece accolto il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, ritenendo errata la ricostruzione della Corte d'appello sul momento di decorrenza del termine decadenziale per la contestazione. La Cassazione ha ribadito che, nei procedimenti sanzionatori finanziari, l'accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto, ma con il completamento dell'istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito; il giudice di merito deve valutare ex ante la ragionevolezza dei tempi dell'indagine e verificare solo l'eventuale ingiustificata inerzia o protrazione artificiosa, senza sostituirsi all'autorità di vigilanza nelle scelte istruttorie. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi di diritto indicati e valutando i documenti ritenuti decisivi dalla ricorrente; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o presenta un contrasto irriducibile; non basta la mera contestazione della correttezza o sufficienza del ragionamento del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura può rilevare solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o non acquisite; nel caso concreto la doglianza è stata superata perché la motivazione del giudice di merito era comunque esistente, mentre la diversa questione decisiva riguardava l'erronea valutazione del materiale istruttorio ai fini del termine decadenziale.

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998

    Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento dell'accertamento, inteso come completamento dell'istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, non dalla mera acquisizione iniziale dei fatti o dalla conclusione formale di singole attività investigative.

  • art. 94 d.lgs. n. 58/1998

    La disposizione, nel testo ratione temporis applicabile, imponeva la predisposizione e la diffusione di un prospetto informativo completo e aggiornato, con obbligo di pubblicare anche fatti nuovi o correzioni di errori e imprecisioni.

  • art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato insieme alla disciplina sanzionatoria finanziaria per il coordinamento dei poteri e dei tempi dell'accertamento degli illeciti in materia di intermediazione finanziaria.

  • art. 14, commi 1, 2 e 6, L. n. 689/1981

    I principi sulla contestazione tempestiva e sulla decorrenza del termine si applicano anche ai procedimenti sanzionatori finanziari; il giudice deve verificare la ragionevolezza dei tempi dell'istruttoria e l'eventuale inerzia ingiustificata dell'autorità.

  • art. 70 T.U.B.

    Richiamato come passaggio finale della crisi bancaria per evidenziare il percorso che ha condotto all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa, ma non come norma decisiva della soluzione della lite.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza argomentativa.

Massime di principio

  • Nei procedimenti sanzionatori in materia finanziaria il "momento dell'accertamento" non coincide con la sola conoscenza del fatto storico, ma con la conclusione dell'istruttoria ragionevolmente necessaria a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.
  • Il giudice dell'opposizione può controllare la tempestività della contestazione solo verificando ex ante se l'autorità abbia ingiustificatamente ritardato l'istruttoria; non può sostituirsi alla valutazione dell'organo di vigilanza sull'opportunità di ulteriori indagini.
  • La complessità della vicenda e la necessità di acquisire elementi ulteriori possono giustificare un'istruttoria unitaria e più ampia, purché non vi siano inerzie burocratiche o protrazioni artificiose dei tempi.
  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie motivazionali radicali; la mera erroneità o controvertibilità della decisione non integra motivazione apparente.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare documenti potenzialmente decisivi ai fini della decorrenza del termine decadenziale, la decisione può essere cassata con rinvio per nuovo esame del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàBuona fede e correttezza

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