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Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 4879 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Notificazione - Invio diretto del concessionario - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione della cartella effettuata direttamente dal concessionario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità costituisce un procedimento alternativo e autonomo rispetto alla notificazione ordinaria disciplinata dalla prima parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, ed è affidata al concessionario e all'ufficiale postale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della notificazione della cartella esattoriale, sostenendo che essa non potesse essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma dovesse seguire le modalità ordinarie previste per la notificazione tramite i soggetti abilitati.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La disposizione prevede due modalità alternative di notificazione: quella ordinaria, affidata ai soggetti indicati nella prima parte della norma, e quella mediante invio diretto del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Quest'ultima non richiede il ricorso alle formalità della notificazione ordinaria.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
  • L'invio diretto costituisce una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario, messo notificatore o altri soggetti abilitati.
  • La contestazione della cartella non può fondarsi esclusivamente sul fatto che non sia stata utilizzata la procedura ordinaria di notificazione, se risultano l'invio della raccomandata e la relativa ricezione secondo le modalità previste.
  • In casi analoghi occorre verificare soprattutto la riconducibilità dell'invio al concessionario, la regolarità della raccomandata e la documentazione dell'avvenuta ricezione.

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