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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18456/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione dell'art. 115 c.p.c., sostanziava una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale documentale, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Una società assicurata aveva stipulato una polizza incendio per immobile e contenuto, dichiarando di svolgere una certa attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti. Dopo un incendio, l'assicuratrice contestava la liquidazione dell'indennizzo e agiva per ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza e della perdita del diritto all'indennizzo, sostenendo che l'assicurata non avesse comunicato la presenza di merci speciali in misura superiore a quella tollerata e che vi fosse dolo del contraente, oltre alla nullità o inefficacia del verbale di perizia. Il Tribunale respingeva le domande dell'assicuratrice; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provate le circostanze idonee a rendere inefficace la garanzia. In cassazione, l'assicuratrice denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. deducendo un travisamento del materiale documentale (in particolare relazione ARPAC, verbale di perizia e polizza): secondo la ricorrente, da tali documenti sarebbe emersa la diversa attività effettivamente svolta e l'eccedenza di merci speciali, con conseguente inoperatività della polizza. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, poiché i documenti erano stati esaminati dal giudice di merito e la censura non evidenziava una vera svista sul fatto probatorio, ma una contestazione della lettura e del peso attribuiti alle prove.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere invocata per ottenere una nuova lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito; occorre distinguere tra vera svista sul fatto probatorio e critica alla valutazione logica delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio processuale è configurabile solo in presenza di un effettivo error in procedendo, non quando la censura mira a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione volto a rimettere in discussione il merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della decisione nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: se il giudice ha esaminato i documenti e li ha valutati, la critica alla loro portata dimostrativa è una censura di merito e non un error in procedendo.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando vi sia una vera svista sul contenuto oggettivo del fatto probatorio; se, invece, la questione riguarda la diversa lettura attribuita al medesimo materiale istruttorio, il rimedio è eventualmente la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
  • Quando il giudice di merito motiva espressamente sul contenuto di relazioni tecniche e verbali di sopralluogo, la parte non può limitarsi a contrapporre una ricostruzione alternativa degli stessi documenti per ottenere l'accoglimento del motivo.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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