Cassazione Civile, Ordinanza n. 18456/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione dell'art. 115 c.p.c., sostanziava una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale documentale, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Una società assicurata aveva stipulato una polizza incendio per immobile e contenuto, dichiarando di svolgere una certa attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti. Dopo un incendio, l'assicuratrice contestava la liquidazione dell'indennizzo e agiva per ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza e della perdita del diritto all'indennizzo, sostenendo che l'assicurata non avesse comunicato la presenza di merci speciali in misura superiore a quella tollerata e che vi fosse dolo del contraente, oltre alla nullità o inefficacia del verbale di perizia. Il Tribunale respingeva le domande dell'assicuratrice; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provate le circostanze idonee a rendere inefficace la garanzia. In cassazione, l'assicuratrice denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. deducendo un travisamento del materiale documentale (in particolare relazione ARPAC, verbale di perizia e polizza): secondo la ricorrente, da tali documenti sarebbe emersa la diversa attività effettivamente svolta e l'eccedenza di merci speciali, con conseguente inoperatività della polizza. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, poiché i documenti erano stati esaminati dal giudice di merito e la censura non evidenziava una vera svista sul fatto probatorio, ma una contestazione della lettura e del peso attribuiti alle prove.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere invocata per ottenere una nuova lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito; occorre distinguere tra vera svista sul fatto probatorio e critica alla valutazione logica delle prove.
art. 360 c.p.c., n. 4
Il vizio processuale è configurabile solo in presenza di un effettivo error in procedendo, non quando la censura mira a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione volto a rimettere in discussione il merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della decisione nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: se il giudice ha esaminato i documenti e li ha valutati, la critica alla loro portata dimostrativa è una censura di merito e non un error in procedendo.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando vi sia una vera svista sul contenuto oggettivo del fatto probatorio; se, invece, la questione riguarda la diversa lettura attribuita al medesimo materiale istruttorio, il rimedio è eventualmente la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- Quando il giudice di merito motiva espressamente sul contenuto di relazioni tecniche e verbali di sopralluogo, la parte non può limitarsi a contrapporre una ricostruzione alternativa degli stessi documenti per ottenere l'accoglimento del motivo.
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