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Circolare

Circolare numero 19 del 18-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina per il 1990 l'importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalla normativa richiamata, fissandolo in L. 1.022.107 al lordo e in L. 974.170 al netto, con valori giornalieri rispettivamente pari a L. 34.070 e L. 32.472. Viene inoltre precisato che la riduzione del 4,69% si applica dal 1° gennaio 1989 ai trattamenti per industria ed edilizia. Per gli adempimenti operativi le Sedi devono attenersi alle istruzioni della circolare del 30 ottobre 1975, con predisposizione di un mod. DS P.1 "ex novo" per la prosecuzione del pagamento da parte degli OO.EE.

Adeguamento per il 1990 dell'importo massimo dei trattamenti speciali di disoccupazione

Adeguamento 1990 dei trattamenti speciali di disoccupazione

La circolare interviene per determinare l'aggiornamento annuale, con decorrenza 1° gennaio 1990, dell'importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalla normativa richiamata. Vengono inoltre indicati sia l'importo lordo sia quello netto da corrispondere ai beneficiari, insieme alle modalità operative da seguire presso le Sedi.

Quadro normativo di riferimento

L'adeguamento è fondato sull'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che stabilisce il meccanismo di rivalutazione, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, nella misura dell'80% dell'aumento dell'indennità di contingenza maturata nell'anno precedente. La circolare richiama altresì l'art. 16 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, che ha modificato il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita, prevedendo rivalutazioni semestrali determinate in percentuale del salario.

Importi per l'anno 1990

Per il 1990 l'importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione è stabilito in L. 1.022.107, pari a L. 34.070 per ogni giornata di prestazione. Tuttavia, l'importo netto effettivamente erogabile ai beneficiari è indicato in L. 974.170 mensili, corrispondente a L. 32.472 per ciascuna giornata di prestazione.

Riduzione delle somme erogate

La circolare precisa che la differenza tra importo massimo e importo netto deriva dall'aliquota di riduzione introdotta dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, applicabile ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'industria e per l'edilizia. Dal 1° gennaio 1989 tale aliquota è fissata nella misura del 4,69%.

Adempimenti operativi

Sul piano operativo, le Sedi devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 488 Prs. - n. 971 G.S. - n. 18045 O. del 30 ottobre 1975, paragrafo XXIV, dal settimo comma in poi. In base a tali istruzioni, deve essere predisposto un mod. DS P.1 "ex novo", tramite il quale gli organismi erogatori proseguono il pagamento delle prestazioni.

Punti principali

Riferimento normativo per l'adeguamento

L'importo massimo mensile dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge n. 1115/1968 e all'art. 10 della legge n. 427/1975 deve essere aggiornato dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari all'80% dell'aumento dell'indennità di contingenza maturata nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 33/1980. La circolare richiama anche l'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986, che ha modificato il meccanismo di adeguamento al costo della vita, prevedendo rivalutazioni semestrali in percentuale del salario.

Importi stabiliti per il 1990

Per l'anno 1990 l'importo massimo mensile è fissato in L. 1.022.107, corrispondente a L. 34.070 per ciascuna giornata di prestazione. L'importo netto da corrispondere ai beneficiari è invece pari a L. 974.170 mensili, ossia L. 32.472 per giornata di prestazione.

Riduzione applicabile ai trattamenti

La differenza tra importo lordo e importo netto è ricondotta alla riduzione prevista dalla legge n. 41/1986 e successive modificazioni, che ha introdotto un'aliquota di riduzione sulle somme erogate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione per l'industria e per l'edilizia. La circolare precisa che tale aliquota, dal 1° gennaio 1989, è pari al 4,69%.

Adempimenti operativi delle Sedi

Per gli adempimenti operativi, le Sedi devono seguire le istruzioni contenute nella circolare n. 488 Prs. - n. 971 G.S. - n. 18045 O. del 30 ottobre 1975, paragrafo XXIV, dal settimo comma in poi. Tali istruzioni prevedono la predisposizione di un mod. DS P.1 "ex novo", tramite il quale gli organismi erogatori (OO.EE.) proseguono il pagamento delle prestazioni.

Testo integrale

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