Circolare numero 17 del 17-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del diverso trattamento tra lavoratori e lavoratrici del settore siderurgico, anche le lavoratrici che accedono al pensionamento anticipato tra i 50 e i 55 anni devono beneficiare dell'incremento dell'anzianità contributiva fino al compimento dei 60 anni, con il medesimo criterio previsto per gli uomini, entro il limite massimo di 40 anni di contribuzione. Restano escluse le lavoratrici cessate tra i 47 e i 50 anni e quelle di altri settori equiparati espressamente menzionati. Le sedi devono definire le domande pendenti e riliquidare, su domanda, i trattamenti già concessi con effetto dalla decorrenza originaria.
Prepensionamento lavoratrici settore siderurgico ed equiparati: adeguamento per effetto della sentenza Corte costituzionale n. 371/1989
Prepensionamento delle lavoratrici del settore siderurgico dopo la sentenza n. 371/1989
La circolare interviene per adeguare la disciplina del pensionamento anticipato delle lavoratrici del settore siderurgico e delle imprese equiparate alla pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1989. Viene corretto il diverso trattamento precedentemente previsto rispetto ai lavoratori uomini, con effetti sia sulle domande pendenti sia sui trattamenti già concessi.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1984, n. 193, ha modificato l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, anticipando da 55 a 50 anni il requisito minimo di età per il prepensionamento dei dipendenti di imprese industriali del settore siderurgico e di altre imprese esercitanti le attività indicate dalla stessa norma.
In conseguenza di tale anticipazione, per i lavoratori del settore siderurgico l'aumento massimo dell'anzianità contributiva riconoscibile in via convenzionale è salito da 260 a 520 settimane. Per le lavoratrici, invece, tale incremento era rimasto fermo a 260 settimane, cioè al livello previsto per la generalità delle lavoratrici del settore industriale dall'art. 16 della legge n. 155/1981.
Intervento della Corte costituzionale
La legittimità di questa differenziazione è stata esaminata dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto erroneo il presupposto secondo cui la donna avrebbe un'età lavorativa inferiore rispetto all'uomo. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'età lavorativa è la stessa per uomini e donne, e ha ribadito che il fatto che la donna possa accedere al pensionamento a 55 anni costituisce una mera possibilità, giustificata da esigenze proprie della lavoratrice e non idonea a fondare una disparità di trattamento.
Con la sentenza n. 371 del 1989, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 16 della legge n. 155/1981 e dell'art. 1 della legge n. 193/1984 nella parte in cui non riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di età, la possibilità di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a 60 anni riconosciuta al lavoratore.
Nuovo criterio di calcolo del trattamento
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, il trattamento di pensionamento anticipato spettante alle lavoratrici del settore siderurgico ed equiparato deve essere calcolato con le stesse modalità previste per i lavoratori del settore.
In particolare, l'anzianità contributiva effettivamente posseduta deve essere incrementata di un numero di settimane pari al periodo compreso tra:
- la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- la data di compimento del 60° anno di età.
Resta fermo il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.
Ambito soggettivo della pronuncia
La circolare precisa che, in coerenza con il principio per cui la sentenza di incostituzionalità produce effetti solo nei limiti delle norme dichiarate illegittime e delle ipotesi richiamate nel dispositivo, l'ulteriore incremento contributivo fino al 60° anno spetta soltanto alle lavoratrici dipendenti da imprese siderurgiche ed equiparate di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 193/1984.
Il beneficio riguarda le lavoratrici che abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta tra il 50° e il 55° anno di età.
Sono invece escluse:
- le lavoratrici prepensionate del settore siderurgico cessate dal rapporto di lavoro tra i 47 e i 50 anni;
- le lavoratrici del settore alluminio;
- le lavoratrici del settore fibrocemento e amianto;
- le lavoratrici delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria.
Adempimenti delle sedi
Le sedi devono definire secondo i nuovi criteri le domande di prepensionamento delle lavoratrici interessate che siano ancora in istruttoria o che debbano essere trattate in futuro.
Su domanda delle interessate, devono inoltre procedere alla riliquidazione dei trattamenti di pensionamento anticipato già concessi, con effetto dalla decorrenza originaria.
Punti principali
Quadro normativo e modifica del limite di età
L'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1984, n. 193, modificando l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha ridotto da 55 a 50 anni il requisito minimo di età per il prepensionamento dei dipendenti di imprese industriali del settore siderurgico e di altre imprese indicate dalla norma.
Diversità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici
Per i lavoratori del settore siderurgico l'aumento massimo dell'anzianità contributiva riconoscibile convenzionalmente è passato da 260 a 520 settimane; per le lavoratrici è rimasto fermo a 260 settimane, come per la generalità delle lavoratrici del settore industriale. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima tale disparità, richiamando il principio di parità e la precedente giurisprudenza sull'uguale età lavorativa per uomini e donne.
Pronuncia della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 16 della legge n. 155/1981 e dell'art. 1 della legge n. 193/1984 nella parte in cui non riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di età, la medesima anzianità contributiva fino a 60 anni prevista per il lavoratore.
Nuovo criterio di calcolo del trattamento
Il trattamento di prepensionamento delle lavoratrici del settore siderurgico ed equiparato va ora calcolato come per i lavoratori: l'anzianità contributiva effettiva deve essere aumentata delle settimane intercorrenti tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il compimento del 60° anno di età, entro il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.
Limiti applicativi della sentenza
L'effetto della sentenza di incostituzionalità è circoscritto alle fattispecie richiamate nel dispositivo: l'incremento fino al 60° anno spetta solo alle lavoratrici dipendenti da imprese siderurgiche ed equiparate di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 193/1984 che abbiano cessato il rapporto tra il 50° e il 55° anno di età. Sono escluse le lavoratrici cessate tra i 47 e i 50 anni e quelle dei settori alluminio, fibrocemento e amianto, nonché delle imprese armatoriali in amministrazione straordinaria.
Istruzioni operative per le sedi
Le sedi INPS devono definire secondo tali criteri le domande di prepensionamento ancora in istruttoria o future e, su domanda delle interessate, procedere alla riliquidazione dei trattamenti già liquidati, con effetto dalla decorrenza originaria.
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